Le cognizioni, acquisite dalla Comunita' grazie alla esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione e' suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di piu' Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti. 1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi. 2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o piu' Stati membri. La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni. Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza. Allo spirare del termine, viene applicato il piu' rigoroso dei regimi cosi' domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro. 3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza. Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,

  • a)le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:
  • i)a una Impresa comune,
  • ii)a) una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attivita',
  • b)le cognizioni di cui all'art. 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione,
  • c)inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attivita' sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso conformemente all'art. 12.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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