Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente Trattato da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non sono opponibili al presente Trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art105 · fonte del testo

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