1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilita' relativi a un oggetto contemplato dall'art. 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessita' di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso. La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine. 2. La Commissione puo' egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sul territorio dello Stato stesso. Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 incluso. Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine. Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non puo' essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa. 3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art25 · fonte del testo

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