Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali:

  • a)conclusi tra piu' persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,
  • b)conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunita' e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,
  • c)conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunita' e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunita'. Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione puo' farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunita'. Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII. Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art75 · fonte del testo

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