Art. 5 — Contenuto dell'istanza
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Come già chiarito dalla Corte, l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini
Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 cost.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il mancato assolvimento dell'onere di certificazione, attestante lo stato di bisogno, da parte del cittadino italiano che si renda latitante conduce egualmente alla revoca del beneficio dell'assistenza gratuita in giudizio - la norma censurata non da' luogo ad alcuna disparità di trattamento, sotto il profilo del diritto di difesa, tra cittadino italiano e straniero. red.: G. Leo
Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 395 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
tolto: a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica nonche' del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;
tolto: b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3;
tolto: c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134. 3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. 5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita da un'autocertificazione 6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dal comma 1 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art5 · fonte del testo
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