Art. 79 — Contenuto dell'istanza

L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:

  • a)la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
  • b)le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  • c)una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;
  • d)l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. 74 Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

74

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/2021, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilita' a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilita', una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".

Testo vigente dal 22 luglio 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 157/2021

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2021

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma impugnata dal TAR Piemonte trova sicura applicazione nei giudizi a quibus , dal momento che la decisione sul patrocinio a spese dello Stato è diversa e indipendente rispetto a quella relativa al merito della controversia, il che rende possibile una sua adozione in ogni tempo e, dunque, anche dopo la pronuncia definitiva. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021, n. 253 del 2019, n. 20 del 2016, n. 46 del 2014, n. 5 del 2014, n. 294 del 2011 e n. 28 del 2010 ).

    Art. 79 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/2025

    Questione infondata
    22 luglio 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la verifica dei redditi prodotti all’estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che l’istanza di ammissione sia corredata con la certificazione dell’autorità consolare, anche quando si tratti di persone residenti in Italia già nell’anno di riferimento per l’individuazione del requisito reddituale. Il regime differenziato previsto dal censurato art. 79, comma 2, t.u. spese giustizia, trova la sua ratio nella difficoltà di verificare la reale consistenza reddituale, rendendo effettivo e non virtuale il controllo delle dichiarazioni rese dall’istante, grazie ad accertamenti svolti non solo sulla base dei dati a disposizione dell’autorità consolare, ma anche attraverso la leale collaborazione di quest’ultima con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La ratio così individuata è invocabile anche in caso di residenza pluriennale in Italia del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea. Il criterio della cittadinanza risulta coerente con il sistema configurato dal legislatore per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale il requisito della “non abbienza” non può essere verificato ricorrendo alla nozione di reddito fiscale e il bilanciamento tra la garanzia del diritto inviolabile di difesa e i necessari controlli sui redditi prodotti all’estero conferma la centralità del ruolo certatorio dell’autorità consolare e del relativo dialogo con le amministrazioni dello Stato di provenienza. Nemmeno si configura la prospettata disparità di trattamento con i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea, in quanto l’onere posto a carico dell’istante è circoscritto alla certificazione della condizione di “non abbienza”, funzionale ad assicurare la garanzia del patrocinio a spese dello Stato in tempi brevi, in quanto tale incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull’effettivo reddito dell’istante. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46232; S. 228/2023 - mass. 45880; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 219/1995 - mass. 21503).

    Art. 79 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/2024

    Questione infondata
    25 giugno 2024

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ul…

    Art. 94 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 112 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 114 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 22 luglio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/2021, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilita' a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilita', una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art79 · fonte del testo

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