Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa

il 9 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Perugia, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 giugno 1997, il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Perugia, chiamato a

pronunciarsi nel corso di un procedimento penale su un'istanza di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), nella parte in cui non prevede che il giudice

possa valutare, ai fini della ammissione al beneficio, elementi

diversi da quelli risultanti dalla documentazione prodotta

dall'interessato, e, in particolare, dalla autocertificazione

prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) della stessa legge;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata,

attribuendo al giudice il compito di verificare soltanto la

regolarità della richiesta e la completezza della documentazione da

allegare alla domanda, con conseguente dovere di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni di reddito

alle quali detta ammissione è subordinata, contrasterebbe con l'art.

3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo della

irragionevolezza della disciplina, poiché non consentirebbe al

giudice alcuna valutazione che non sia puramente formale in ordine

all'ammontare dei redditi del richiedente;

che, infatti, alla stregua dell'art. 6, comma 1, della legge n.

217 del 1990, il patrocinio a spese dello Stato, secondo il

remittente, verrebbe accordato anche in presenza di concreti e seri

elementi, emergenti dagli stessi atti del procedimento penale, che

dimostrino, come nel caso di specie, in contrasto con il tenore dei

documenti presentati, redditi incompatibili con il godimento del

beneficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 144 del 1992, nel

dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della

Costituzione, analoga questione di costituzionalità degli artt. 3 e

4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ebbe già a rilevare che la

snella procedura di ammissione al beneficio prevista dall'art. 6,

benché non lasci spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da

parte del giudice competente, è da ritenere pienamente attuativa del

dettato costituzionale, poiché la garanzia del patrocinio dei non

abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, incompatibili con

controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito

dell'istante;

che la limitatezza dell'accertamento compiuto in sede di

ammissione - osservò ancora questa Corte - non vanifica le ragioni

dell'erario: il legislatore ha previsto che copia dell'istanza

dell'interessato e del decreto di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione

allegate, siano trasmesse all'Intendente di finanza, il quale

"verifica l'esattezza (. . .) dell'ammontare del reddito attestato

dall'imputato" (art. 6, comma 3), e può anche disporre un controllo

a mezzo della Guardia di finanza;

che in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i

redditi che non sono stati assoggettati ad imposta e, tra questi, i

redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione fiscale o che, come

si ipotizza nel caso di specie, provengano da attività illecite;

che, se a seguito di tali accertamenti e verifiche risulta un

reddito superiore al limite legale, l'Intendente di finanza propone

al giudice competente la revoca o la modifica del beneficio, con gli

effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore dello Stato e

con l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.

5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario;

che nessun argomento nuovo risulta addotto nell'ordinanza di

rimessione rispetto a quanto non sia già stato oggetto di vaglio da

parte di questa Corte nella sentenza citata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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