Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 6,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa

il 10 maggio 1995 dal pretore di Ancona sull'istanza proposta da

Laghfiri Rachid iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministi;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che il pretore di Ancona - in un procedimento di

ammissione al gratuito patrocinio promosso da un cittadino del

Marocco (nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione

della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, poi revocata

per sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma

incriminatrice) - ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 1995,

questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato

disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n.

217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), nella parte in cui impone al giudice di revocare il

provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dello straniero,

ove manchi l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità

dell'autodichiarazione di non abbienza del richiedente "anche quando

tale mancanza sia dovuta all'assenza fisica dell'imputato nel

procedimento penale, come nel caso del latitante o

dell'irreperibile";

che, in particolare, il giudice a quo ritiene detta normativa in

contrasto con l'art. 24 e con l'art. 10 della Costituzione in

relazione all'art. 49 della "Convenzione di reciproco aiuto

giudiziario fra l'Italia e il Marocco" (conclusa a Roma il 12

febbraio 1971 e ratificata con la legge 12 dicembre 1973, n. 1043);

che, infatti, a suo avviso, mentre la riferita disposizione

pattizia prevede che i cittadini di ciascuno dei due paesi contraenti

godano, sul territorio dell'altro, il beneficio dell'assistenza in

giudizio alla pari di quelli dello Stato ospitante, la normativa

nazionale sul gratuito patrocinio, della cui legittimità si dubita,

non assicurerebbe viceversa una siffatta parità, in quanto - con il

richiedere la menzionata attestazione consolare in ordine alla

veridicità della autocertificazione di non abbienza che, per lo

straniero, sostituisce le pur più minuziose dichiarazione e

certificazioni prescritte per il richiedente italiano - "se

semplifica la richiesta di gratuito patrocinio allo straniero e

dunque al cittadino marocchino che sia fisicamente presente nel

processo, la renderebbe di fatto però improponibile per colui che,

come nella specie, dopo aver formulato l'istanza, si renda

latitante";

che di detta questione l'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sul rilievo

che, in conseguenza dell'intervenuta revoca della sentenza di

condanna, l'eventuale suo accoglimento non avrebbe alcuna concreta

incidenza sulla situazione processuale e sostanziale dell'imputato;

Considerato che va respinta l'eccezione di irrilevanza, avendo, per

tal profilo, il pretore rimettente congruamente argomentato che la

revoca della condanna "non elimina l'interesse alla decisione nella

procedura in corso, poiché occorre in ogni caso stabilire se al

pagamento del compenso dovuto al difensore per l'opera prestata nel

processo, debba o non far fronte lo Stato";

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, la situazione che il giudice a quo assume

discriminatoria nei confronti dello straniero e che vorrebbe, per

ciò, emendata, con sottrazione del beneficio all'automatismo della

revoca in mancanza della prescritta attestazione, è propriamente

quella in cui l'acquisizione (ed il deposito) di quella

certificazione resti di fatto impedita dall'allontanamento

dell'imputato e dalla conseguente impossibilità per il suo difensore

di entrare in contatto con lui e di metterlo in condizione di

produrre, anche indirettamente per suo tramite, la fotocopia del

passaporto o di altro documento d'identità, come richiesto

dall'autorità consolare per il rilascio dell'attestazione in parola

secondo quanto riferisce lo stesso giudice remittente;

che analoga situazione impeditiva non dissimilmente puo però

verificarsi anche nei confronti del cittadino italiano (che si renda,

come nella specie, latitante "prima di aver avuto conoscenza del

decreto di ammissione al patrocinio gratuito e quindi del termine

concesso" per il deposito della ben più complessa documentazione a

lui richiesta per la certificazione del suo stato di bisogno), con la

conseguenza che, anche in questo caso, il mancato assolvimento

dell'onere certificatorio da parte del latitante conduce egualmente

alla revoca del beneficio;

che a nessuna disparità di trattamento, sul terreno della

difesa, tra cittadino italiano e straniero dà quindi luogo la

normativa sub art. 5 della legge n. 217 del 1990 citata, a torto per

ciò denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 5

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti), sollevata dal Pretore di

Ancona, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 10 e

24 della Costituzione, in relazione all'art. 49 della Convenzione di

reciproco aiuto giudiziario fra l'Italia e il Marocco, ratificata con

legge 12 dicembre 1973, n. 1043.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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