((1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica). - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto")) ((1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis")) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 171 parole tolte, 132 parole aggiunte.

tolto: Dopo l'articolo 434aggiunto: 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente: tolto: «Art. 434 aggiunto: "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici tolto: per raduni pericolosi per l'ordine pubblico aggiunto: con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica tolto: o la salute pubblica). - tolto: L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione aggiunto: Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, tolto: commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma aggiunto: al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la tolto: pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000tolto: . Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuitaaggiunto: , quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E' sempre ordinata la confisca tolto: ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo commaaggiunto: , nonche' di quelle utilizzate tolto: nei medesimi casi per realizzare le finalita' dell'occupazionetolto: .». All'articolo 4, comma 1 aggiunto: o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto" 1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice tolto: delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.». Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana aggiunto: penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis" COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art5 · fonte del testo

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