Art. 5 — Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
((1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica). - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto")) ((1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis")) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2022
