Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti ((...)), nonche' dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini E' prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ((e di difesa civile)), con priorita' per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorita' governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi ((stabiliti)). I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini ((gia' presenti nel territorio)) nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati ((,)) a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle ((risorse umane, strumentali e finanziarie)) previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 1 marzo 2026
