Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del ((testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998)), n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del ((codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016)), n. 50. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto ((di cui al comma 1)), che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Testo vigente dal 6 maggio 2023

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2023 al 6 maggio 2023. 17 parole aggiunte.

… 2015, n. 142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del aggiunto: testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli … fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del aggiunto: codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto aggiunto: di cui al comma 1, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art6 · fonte del testo

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