((Al testo unico di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 12, ((al comma 1)), le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e ((, al comma 3, alinea,)) le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;
  • b)dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o ((in qualunque modo)) effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone. 2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter. 4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12. 6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.». All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis ((...))». All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis ((...))». All'articolo 407, comma 2, lettera a), (( numero 7-bis))), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».

Testo vigente dal 6 maggio 2023

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/2026

    Questione infondata
    3 luglio 2026

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui pone, al comma 4, il divieto di bilanciamento tra circostanze e non prevede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità,…

    Art. 12-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/2026

    Questione inammissibile
    18 maggio 2026

    Ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative – come modificate dalla delibera del 12 marzo 2026 – la Corte costituzionale decide sull’ammissibilità degli interventi di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo (art. 4, commi 3 e 4) purché l’atto di intervento sia depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, nel giudizio costituzionale avente ad oggetto l’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b, del d.l. n. 20 del 2023, come conv., l’intervento spiegato da A.M.H.Y. H. L’intervento è stato depositato ben oltre il termine perentorio; né ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, in quanto il termine di costituzione dell’interveniente è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina).

    Art. 12-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2023 al 6 maggio 2023. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al aggiunto: testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, aggiunto: al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» eaggiunto: , al comma 3aggiunto: , alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;

… Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o aggiunto: in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti … 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bistolto: ,aggiunto: ...». All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, … sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bistolto: ,aggiunto: ...». All'articolo 407, comma 2, lettera a), tolto: n. aggiunto: numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art8 · fonte del testo

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