Art. 4 c.c. — Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione, degli artt. 4 cod. civ. 1865 e 1 della legge n. 555 del 1912. La disciplina oggetto dei giudizi principali è quella che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana dei ricorrenti, ossia l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 e non le leggi citate, attributive della cittadinanza italiana in capo ai loro ascendenti.
Art. 4 c.c. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2 rinvia alle leggi di carattere costituzionale per quanto attiene alla formazione delle leggi e all'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi). In ordine ai regolamenti, pur facendosi nell'art. 3 un rinvio alle leggi speciali, tuttavia vi si traccia la distinzione tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità per prevalenza che i primi devono avere rispetto ai secondi. Il rapporto di gerarchia tra legge e regolamento è fissato nell'art. 4 in base al principio tradizionale che la norma regolamentare non può derogare alla norma legislativa. Nei rapporti poi tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità si precisa che questi ultimi non possono nemmeno derogare ai primi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 17
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art4 · fonte del testo
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