Codice civile

Art. 4 c.c. — Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/2025

    Questione infondata
    31 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione, degli artt. 4 cod. civ. 1865 e 1 della legge n. 555 del 1912. La disciplina oggetto dei giudizi principali è quella che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana dei ricorrenti, ossia l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 e non le leggi citate, attributive della cittadinanza italiana in capo ai loro ascendenti.

    Art. 4 c.c. · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • L'art. 2 rinvia alle leggi di carattere costituzionale per quanto attiene alla formazione delle leggi e all'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi). In ordine ai regolamenti, pur facendosi nell'art. 3 un rinvio alle leggi speciali, tuttavia vi si traccia la distinzione tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità per prevalenza che i primi devono avere rispetto ai secondi. Il rapporto di gerarchia tra legge e regolamento è fissato nell'art. 4 in base al principio tradizionale che la norma regolamentare non può derogare alla norma legislativa. Nei rapporti poi tra regolamenti governativi e regolamenti di altre autorità si precisa che questi ultimi non possono nemmeno derogare ai primi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 17

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art4 · fonte del testo

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