Art. 1-ter — Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini
((Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";
- b)all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e' stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".)) ((Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250")).
Testo vigente dal 24 maggio 2025
