Art. 8 c.c. — Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15821/2026

    22 maggio 2026

    La falsa attribuzione di un'opera ad un determinato autore, che non può costituire oggetto di azione giurisdizionale ove sia dedotta ai soli fini della verifica di un mero fatto storico, può fondare non già l'azione a tutela del diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 della l. n. 633 del 1941, bensì quella diretta alla protezione di un diritto della personalità riferito all'identità dell'artista, cui è applicabile, in via analogica, la disciplina del diritto al nome; tale azione è esperibile anche da chi sia portatore di un interesse fondato su ragioni familiari degne di tutela ai sensi dell'art. 8 c.c.

    Art. 8 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 57 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • All'uso è riconosciuta un'efficacia subordinata a quella delle altre fonti giuridiche (art. 8). Ed invero nelle materie regolate da leggi o da regolamenti, l'uso ha valore solo in quanto sia richiamato dalla norma scritta. Se poi la materia forma oggetto di norme corporative, l'uso, anche se richiamato da leggi o da regolamenti, deve cedere di fronte alle norme corporative, salvo che queste dispongano diversamente. In definitiva pertanto l'uso ha libero modo di esplicarsi laddove manchi non soltanto la disciplina legale e regolamentare, ma altresì quella corporativa. L'art. 9 stabilisce la presunzione dell'esistenza degli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati, DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 19

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art8 · fonte del testo

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