Codice civile

Art. 7 c.c. — Tutela del diritto al nome

[1]La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

[2]L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Particolare importanza presenta l'art. 7 che fissa il rapporto di gerarchia tra la legge e la norma corporativa secondo un principio ormai affermatosi nell'ordinamento corporativo. La norma legislativa di carattere cogente prevale sulla norma corporativa per l'assoluta sovranità che deve riconoscersi alla legge, la quale provveda alla tutela di esigenze essenziali ed inderogabili. Non ha invece ragione d'essere questa prevalenza quando trattisi di norme di legge a carattere dispositivo, poichè se queste possono essere derogate dalla volontà privata, a maggior ragione devono potere essere derogate dagli organi preposti alla formazione delle norme della disciplina corporativa. La stessa prevalenza che si attribuisce alle leggi imperative riguardo alle norme corporative spetta anche ai regolamenti, sempre quando si verifichi un conflitto tra norme regolamentari imperative e norme corporative sulla stessa materia, il che se potrà verificarsi rispetto ai regolamenti governativi, sarà assai raro per gli altri regolamenti, atteso l'ambito diverso della competenza normativa attribuita rispettivamente alle autorità investite di particolari poteri regolamentari, agli organi corporativi e alle associazioni sindacali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 18

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari