Art. 10
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 - nella parte in cui prevede esclusivamente nei riguardi della donna che si mariti con uno straniero la cui cittadinanza le si comunichi a seguito del matrimonio, la perdita della cittadinanza italiana - crea un'ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi; crea, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie; pone, infine, la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto di matrimonio, dei diritti di cittadina italiana, e nuoce all'unità familiare in quanto potrebbe indurre la donna a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a scioglierlo una volta compiuto. Detta disposizione è pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.
Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 19 Sulla cittadinanza italiana
L'automatico acquisto della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con un cittadino costituisce criterio non più proponibile, in quanto l'art. 3 della legge 21 aprile 1983 n. 123 - conformandosi alle indicazioni della Corte Costituzionale - riconosce il dovuto valore alla volontà dell'interessato e rifiuta ogni automatismo sia per il coniuge straniero di sesso maschile che per quello di sesso femminile, in tal guisa affermando la parità tra uomo e donna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, l. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui esclude l'acquisto automatico della cittadinanza da parte dello straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina).
Art. 3 cost. · Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 7 Sulla cittadinanza italiana · Art. 7 Disposizioni in materia di cittadinanza
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, e 4, n. 3, della stessa legge nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche allo straniero che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Si rende pertanto necessario da parte della stessa Corte costituzionale, in qualità di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimità, in considerazione delle norme sopravvenute. - O. n. 355/1983.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost. · Art. 29 cost.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui attribuisce alla donna che si marita ad un cittadino la cittadinanza italiana, per il solo effetto del matrimonio e senza conferire alcuna rilevanza alla volontà dell'interessata, e 143 ter cod. civ., il quale dispone che la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio è entrata infatti in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, stabiliscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto del matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo - così come disposto per la stessa Corte costituzionale in ordine ad analoga questione proposta d'ufficio - proceda al riesame della rilevanza tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 354/1983.
Art. 143-ter c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Disposizioni in materia di cittadinanza
È inammissibile, per difetto di pregiudizialita`, la questione di legittimita` costituzionale che costituisca l'oggetto esclusivo del giudizio "a quo". (Inammissibilita` della questione sollevata - nel corso di procedimento "ex" art. 700 cod. civ. - in riferimento agli artt. 3 e 29, in relazione all'art. 2, Cost., e concernente l'art. 10, comma secondo, L. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui esclude che lo straniero, il quale contragga matrimonio con cittadina italiana, acquisti la cittadinanza italiana). - v. S.n. 64/1974.
Art. 10 Sulla cittadinanza italiana
Riguardo al principio della iuris comunicatio per matrimonio in materia di cittadinanza, non è manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 - che a tale principio di ispira - contrasti con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, sia per la condizione di inferiorità in cui pone la moglie rispetto al marito, sia per la disparità che ingenera tra cittadino e cittadina stranieri, acquisendo solo quest'ultima per matrimonio la cittadinanza italiana, e contrasti altresì con l'art. 22 Cost., che esclude automatismi nell'acquisto a titolo originario della cittadinanza italiana. Non manifestamente infondato, di conseguenza, è pure il dubbio che, a sua volta, anche l'art. 4, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano,contrasti con gli artt. 3 e 29 Cost., per disparità di trattamento tra straniero e straniera e tra marito e moglie. (Questioni sollevate d'ufficio dalla Corte costituzionale - la seconda in subordine all'accoglimento della prima - in quanto pregiudiziali a quella oggetto del giudizio in corso sugli artt. 10, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, e 143 ter codice civile, nella parte in cui prevedono che la cittadina straniera che sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 87/1975 e 181/1986
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1975 al 16 agosto 1992. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La donna maritata non puo' assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.
tolto: La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoche', ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.
tolto: La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreche' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarra' il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art10 · fonte del testo
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