Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli…
Art. 1 Sulla cittadinanza italiana
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Firenze; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 191…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Sulla cittadinanza italiana · Art. 20 Sulla cittadinanza italiana
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e…
Art. 52 cost. · Art. 8 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Sulla cittadinanza italiana
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1983 al 16 agosto 1992. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' cittadino per nascita:
tolto: 1° il figlio di padre cittadino;
tolto: 2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
tolto: 3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
tolto: Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art1 · fonte del testo
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