In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • a-bis)((lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025));
  • b)lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  • c)((un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana));
  • d)((un genitore o adottante e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio));
  • e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74)).

Testo vigente dal 24 maggio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/2026

    Altra decisione
    23 luglio 2026

    È disposto di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis (28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione. L’art. 3-bis, censurato dai Tribunali di Mantova e di Campobasso, pone la necessità di chiarire se esso violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il Tribunale di Campobasso, infatti, il censurato art. 3-bis determinerebbe la perdita automatica e generalizzata anche della cittadinanza europea, in violazione del principio di proporzionalità. Dunque, un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati, in omaggio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47471 - mass. 47472 - 47473 - 47474; O. 161/2024 - mass. 46397).

    Art. 3-bis Nuove norme sulla cittadinanza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 102/2026

    Questione inammissibile
    9 giugno 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi iscritti ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026; 2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026; 3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da W. F. nel giudizio iscritto al n. 40 r…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/2026

    Questione inammissibile
    5 maggio 2026

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire [prima dell’entrata in vigore della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] solo i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendosi intendere per rapporto dedotto in giudizio quello oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: S. 63/2026 – mass. 47467; S. 142/2025 – mass. 46986; O. 85/2025 – mass. 46800).(Nel caso di specie sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall’associazione Patrimonio Italiano, dalla Confederazione degli Italiani nel mondo e dall’associazione Natitaliani, non parte del giudizio principale, nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, in riferimento, agli artt. 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, quarto comma, 77, e 117, primo comma. Cost. – dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992. Le associazioni intervenienti non sono titolari di un interesse collegato in modo diretto e immediato al giudizio a quo, che è stato promosso dai genitori di un minore brasiliano, nato e residente in Brasile, con un ricorso proposto contro il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita dello stesso minore).

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2025 al 24 maggio 2025. 25 parole tolte, 100 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

c) un tolto: genitore o adottante cittadino e' nato in Italia aggiunto: ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) un genitore o adottante tolto: cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi aggiunto: successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) tolto: un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in Italia aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art3bis · fonte del testo

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