Art. 68 — Pagamento del tributo in pendenza del processo

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Pagamento del tributo ((...)) in pendenza del processo Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato:

  • a)per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  • b)per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • c)per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le imposte suppletive ((...)) debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 25 novembre 2014

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/2015

    Questione inammissibile
    15 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, in materia di processo tributario, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e che tale sentenza, laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, non sia provvisoriamente esecutiva. L'ordinanza di rimessione non illustra, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi addotti dal ricorrente nel processo principale, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto una disposizione (il citato art. 47) che pone, tra le condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare ivi contemplato, la sussistenza del fumus boni iuris , conseguente ad una delibazione in termini di verosimile fondatezza delle argomentazioni svolte dalla parte. Il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare e l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza determinano un'incompleta descrizione della fattispecie concreta e viziano la motivazione in ordine al requisito della rilevanza, impedendo di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata. Inoltre, la questione - investendo disposizioni riferite a vicende successive alla decisione che definisce il giudizio di primo grado - appare del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura nella fase processuale in cui è stata sollevata ed in cui il giudice tributario di prime cure è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato; essa, dunque, risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado di giudizio. Infine, il rimettente, deducendo la praticabilità di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina in esame, volta ad escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l'incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo. Per la manifesta inammissibilità di questioni la cui prospettazione evidenzia un uso improprio e distorto dell'incidente di costituzionalità, siccome rivolto non già alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo , quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 96/2014, 322/2013, 126/2012, 26/2012, 139/2011 e 219/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni dovuta all'incompleta descrizione della fattispecie concreta o alla difettosa motivazione sulla rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Per la manifesta inammissibilità di questioni premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 176/2011, 363/2010 e 96/2010.

    Art. 47 Disposizioni sul processo tributario · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 1 aprile 1998. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Pagamento del tributo... in pendenza del processo Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in …

… deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le imposte suppletive tolto: e le sanzioni pecuniarieaggiunto: ... debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art68 · fonte del testo

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