In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa al giudice di primo grado è prevista dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo in ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali il giudice di secondo grado, qualora accolga l'appello, è tenuto a decidere la causa nel merito, in quanto mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, senza che in contrario rilevi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTR che, accogliendo l'impugnazione relativa all'erronea declaratoria di estinzione del processo per carenza di legittimazione ad impugnare gli atti impositivi del rappresentante legale di impresa fallita, aveva rimesso gli atti al giudice di prime cure).
Nel processo tributario, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia non giustifica l'applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546 del 1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalla norma medesima e non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante o del difetto di sottoscrizione della sentenza, integrando la violazione di una semplice norma di condotta, che non riverbera effetti sulla validità della sentenza medesima.
Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso.
Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 166/2013
Questione infondata
27 giugno 2013
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione, quello dell'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della causa, promossa in riferimento all'art. 24 Cost., sulla base di un erroneo presupposto interpretativo; infatti, la norma censurata non limita in alcun modo la trattazione del processo né pone il giudice dell'appello nella situazione di stallo prospettata dal rimettente; sicché la preclusione lamentata dal giudice a quo è dovuta, nel caso di specie, non all'applicazione della norma impugnata, ma alla mera circostanza di fatto della mancata deduzione delle questioni di merito da parte dell'appellante, il quale ha male esercitato il suo diritto di appellare; dal che discende che la questione sottoposta si risolve nella denuncia di un inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale. - In senso analogo, v. citate sentenze nn. 117/2012, 303/2011 e 329/2009; ordinanze nn. 270/2013 e 112/2013.
Art. 59 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 353 c.p. · Art. 354 c.p.
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 195 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
tolto: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
tolto: b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
tolto: c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
tolto: d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto;
tolto: e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art59 · fonte del testo
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