Art. 59 — Rimessione alla commissione provinciale

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La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

  • a)quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
  • b)quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
  • c)quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
  • d)quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
  • e)quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 59, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/2013

    Questione infondata
    27 giugno 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non contempla, tra i casi di rimessione, quello dell'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, emessa da parte del giudice di primo grado senza trattazione nel merito della causa, promossa in riferimento all'art. 24 Cost., sulla base di un erroneo presupposto interpretativo; infatti, la norma censurata non limita in alcun modo la trattazione del processo né pone il giudice dell'appello nella situazione di stallo prospettata dal rimettente; sicché la preclusione lamentata dal giudice a quo è dovuta, nel caso di specie, non all'applicazione della norma impugnata, ma alla mera circostanza di fatto della mancata deduzione delle questioni di merito da parte dell'appellante, il quale ha male esercitato il suo diritto di appellare; dal che discende che la questione sottoposta si risolve nella denuncia di un inconveniente di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rileva ai fini del controllo di legittimità costituzionale. - In senso analogo, v. citate sentenze nn. 117/2012, 303/2011 e 329/2009; ordinanze nn. 270/2013 e 112/2013.

    Art. 59 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 353 c.p. · Art. 354 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art59 · fonte del testo

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