La competenza delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' inderogabile. L'incompetenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. La sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza. La riassunzione del processo davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 16 settembre 2022. 10 parole tolte, 45 parole aggiunte.

La competenza delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' inderogabile. L'incompetenza della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. La sentenza della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. … codice di procedura civile sui regolamenti di competenza. La riassunzione del processo davanti alla tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art5 · fonte del testo

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