Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promossi

con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 17 dicembre 1996 dal

pretore di Macerata nei procedimenti civili vertenti tra Salvucci

Giuseppe e Clementi Enrico e l'INAIL, iscritte ai nn. 37 e 113 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione di Salvucci Giuseppe e dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Salvucci Giuseppe e Rita

Raspanti per l'INAIL;

Ritenuto che nel corso di due giudizi previdenziali - promossi

contro l'INAIL da due assicurati, onde ottenere la costituzione di

altrettante rendite per malattie professionali - il pretore di

Macerata, con due ordinanze di identico contenuto emesse

rispettivamente il 5 novembre ed il 17 dicembre 1996, ha sollevato -

in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att.

cod. proc. civ. "nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi

prevista, l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche ai

lavoratori abbienti";

che - affermata la rilevanza della questione, in ragione della

ritenuta condizione di abbienza di entrambi i ricorrenti - premette

in fatto il rimettente che l'accertata infondatezza delle domande

comporterebbe l'esonero dei soccombenti dal pagamento delle spese

processuali, ai sensi della norma censurata (nuovamente in vigore a

seguito della sentenza n. 134 del 1994 con cui la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito

nella legge 14 novembre 1992, n. 483, che l'aveva abrogata);

che, a giudizio del rimettente, tuttavia, l'intervenuta

dichiarazione d'illegittimità - in cui non è stata effettuata

alcuna distinzione circa l'operatività dell'esonero nei confronti

dei lavoratori abbienti e non abbienti - ha comportato un nuovo

sbilanciamento del rapporto riguardante il trattamento normativo fra

tali categorie di lavoratori, non risultando giustificata

l'estensione del privilegio anche ai lavoratori abbienti, che non

beneficiano della tutela costituzionale di cui al terzo comma,

dell'art. 24, della Costituzione;

che, infine, a giudizio del rimettente, all'accoglimento della

questione non sarebbe di ostacolo un'eventuale indeterminatezza della

categoria dei non abbienti, nei cui confronti soltanto dovrebbe

residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc.

civ., potendo operarsi la relativa determinazione, in caso di omesso

intervento sul punto ad opera del legislatore, da parte

dell'interprete mediante il ricorso alla normativa sul patrocinio

gratuito;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INAIL, chiedendo,

sulla base di identiche motivazioni, la declaratoria

d'incostituzionalità della denunciata norma, la quale crea

un'ingiustificata situazione di privilegio a favore della categoria

dei lavoratori abbienti rispetto a quella dei non abbienti;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 37 del 1997, si è

costituito il ricorrente nel processo a quo il quale ha concluso per

l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata

questione;

Considerato che i due giudizi, riguardanti questioni identiche,

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, secondo il rimettente, l'art. 152 disp. att. cod. proc.

civ., "nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista,

l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche ai lavoratori

abbienti", violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, attesa

l'ingiustificata situazione di privilegio della categoria dei

lavoratori abbienti rispetto a quella dei non abbienti, con

conseguente disparità di trattamento; b) l'art. 24, terzo comma,

della Costituzione, assicurando questo alla sola categoria dei non

abbienti la predisposizione di una più accentuata tutela

giurisdizionale (tra cui va ricompreso l'esonero dal pagamento delle

spese di soccombenza nelle controversie previdenziali) rispetto al

generale consorzio dei cittadini;

che, ripetutamente investita del vaglio di costituzionalità

della stessa norma, questa Corte ha affermato e ribadito che lo

strumento dell'esonero dalle spese di lite del lavoratore

soccombente, lungi dall'alterare la par condicio delle parti nel

giudizio, costituisce un meccanismo atto a neutralizzare la minore

resistenza del lavoratore stesso, venendo pertanto a porsi quale

mezzo di ripristino di una uguaglianza che, seppure esistente sul

piano formale, è suscettibile di cadere ove il rischio del processo,

apparendo troppo gravoso, distolga il soggetto dal far valere le sue

pur fondate pretese (v. sentenze n. 23 del 1973, n. 60 e n. 85 del

1979, n. 98 del 1987 e n. 134 del 1994);

che, in particolare, con la citata sentenza n. 60 del 1979, la

Corte ha precisato che il patrocinio a spese dello Stato

(specificamente disciplinato per le controversie di lavoro e

previdenza dagli artt. 9 e segg. della legge 11 agosto 1973, n.

533), in quanto vòlto a consentire a tutti i cittadini - e quindi

anche a quelli aventi un reddito annuo non superiore ai due milioni

di lire (art. 11, secondo comma) - la possibilità di agire e di

difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio

dell'esonero, prescindendo quest'ultimo dalle condizioni economiche

del soggetto interessato;

che, con sentenza n. 135 del 1987, dopo aver confermato la

perdurante attualità della già evidenziata ratio della norma,

questa Corte - pur rilevato come non valessero ancora tutte le

ragioni storiche sottese alla previsione dell'esonero (non potendosi

continuare a non tenere conto delle mutate condizioni economiche

raggiunte dai lavoratori e dunque della loro possibile situazione di

abbienza) - ha tuttavia ritenuto sottratta al suo potere la concreta

determinazione delle due categorie, la quale presuppone una scelta

affidata alla discrezionalità del legislatore, non surrogabile da un

intervento della Corte stessa;

che, con la citata sentenza n. 134 del 1994, l'integrale

intervento abrogativo della disciplina dell'esonero operato dal comma

2 dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, è stato a sua

volta dichiarato costituzionalmente illegittimo, sulla considerazione

che esso - trascurata ogni distinzione tra soggetti abbienti e non

abbienti - aveva indiscriminatamente ripristinato la situazione di

disparità sostanziale nel processo, limitando di fatto la

possibilità di agire della parte privata e così non tutelando a

sufficienza la condizione del soggetto inabile al lavoro;

che - ribadita l'ontologica diversità di natura e di incidenza

dell'istituto dell'esonero rispetto a quello del gratuito patrocinio,

di cui alla citata legge n. 533 del 1973 - questa Corte non può non

riaffermare che verrebbe ad invadere indebitamente la sfera

discrezionale del legislatore in materia, ove operasse essa stessa,

attraverso l'invocata pronuncia d'incostituzionalità, una concreta

individuazione dei criteri oggettivi di identificazione delle due

diverse categorie di lavoratori abbienti e non, e anche ove

demandasse tale compito al giudice del caso concreto;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,

dal pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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