Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att.

cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto

1973, n. 533) promossi con sei ordinanze emesse dal Pretore di Roma

rispettivamente: il 10 marzo 1981, il 2 gennaio 1982, il 29 dicembre

1981, il 28 dicembre 1981, due il 2 gennaio 1982, e con ordinanza

emessa dal Pretore di Benevento il 16 giugno 1986 ed iscritte al n.

304 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 71, 72, 83, 200, 363 del

registro ordinanze 1982 e n. 560 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno

1981 e nn. 157, 171, 255 e 324 dell'anno 1982 e n. 50, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Gratta Silvana, di

Marcellini Domenico e di D'Andrea Salvatore nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Gratta Silvana, l'avv. Luigi

Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto A) Con sentenza in data 10 marzo 1981 il Pretore di Roma respingeva

la domanda - giudicandola, peraltro, non manifestamente infondata né

temeraria - proposta da Concetti Maria nei confronti dell'I.N.P.S. per

il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità. Dovendo,

quindi, provvedere alla liquidazione definitiva del compenso dovuto a

C.T.U., già posto provvisoriamente a carico del convenuto con decreto

in data 22 ottobre 1980, e stabilire su quale delle parti detto onere

dovesse gravare, lo stesso Pretore sollevava la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,

nel testo novellato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, in riferimento

agli artt. 3 e 23 Cost. (ordinanza del 10 marzo 1981; R.O. n.

304/1981).

Ritenuto di non poter provvedere alle situazioni suddette senza la

preventiva soluzione del dubbio di legittimità costituzionale

concernente la norma da applicare per le medesime, osserva quanto

segue in punto di non manifesta infondatezza:

a) secondo il consolidato orientamento ermeneutico della Corte di

Cassazione, la norma impugnata, stabilendo che il lavoratore

soccombente nelle cause previdenziali non può in alcun caso (salvo

quello di manifesta infondatezza o di temerarietà della sua pretesa)

essere assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari in

favore dell'ente erogatore delle prestazioni, va applicata anche alle

spese di consulenza tecnica, le quali, ai sensi del tuttora vigente

art. 125 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, devono essere anticipate

dallo stesso ente;

b) tale orientamento da un lato si fonda sull'erroneo assunto

della persistente vigenza della norma da ultima citata e, dall'altro

concreta ormai, in parte qua, il "diritto vigente" in termini che

contrastano con i menzionati parametri costituzionali:

1) invero, per quanto concerne il primo aspetto, va rilevato che

l'art. 125 del r.d. n. 1422/1924 doveva ritenersi abrogato già

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 533/1973, in quanto

apparteneva ad un sistema processuale (quello delle Commissioni

arbitrali, istituito col r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184) venuto meno

con la promulgazione del nuovo codice di procedura civile del 1942,

contenente norme sulle controversie in materia di previdenza ed

assistenza obbligatoria. Ne consegue che, non facendo l'art. 152 disp

att. cod. proc. civ. - nel testo novellato dalla legge n. 533/1973 -

alcuna specifica menzione delle spese di consulenza tecnica fra quelle

indicate come non ripetibili nei confronti del lavoratore

soccombente (le quali devono ridursi alle sole spese erogate dallo

ente vittorioso per soddisfare il suo specifico interesse a

contraddire), per esse dovrebbe trovare applicazione il generale

principio della soccombenza, temperato, ricorrendone le condizioni,

dal sistema di ammissibilità del lavoratore stesso al patrocinio

statale (art. 14 1. n. 533/1973). Solo in tal guisa, infatti,

resterebbe assicurato giuridico rilievo alla impossibilità di

ontologica assimilazione delle spese di consulenza tecnica a quelle

per le quali vige l'eccezionale principio dell'esonero posto dall'art.

152 cit.;

2) per contro, il criticato orientamento ermeneutico,

trascurando tali considerazioni, finisce irrimediabilmente col violare

l'art. 3 Cost. in quanto scardina il tendenziale principio della par

condicio processuale favorendo una parte a scapito dell'altra,

dilatando una previsione di evidente contenuto eccezionale e perciò

di stretta interpretazione. Inoltre, argomentandosi la non

ripetibilità delle spese di consulenza tecnica dal presupposto che

l'onere di anticipazione delle stesse gravi sull'ente erogatore delle

prestazioni ex art. 125 r.d. n. 1422/1924, si fa carico a questo di

un'imposizione patrimoniale in forza di una mera norma regolamentare

(quale è quest'ultima rispetto al r.d. n. 3184/1923) abrogata, in

contrasto con l'art. 23 Cost. secondo cui siffatte imposizioni possono

trovare fondamento soltanto nella legge.

B) Identica questione è stata ancora sollevata dallo stesso Pretore

di Roma, ancorché in riferimento al solo art. 3 Cost., con altre

cinque ordinanze emesse in data 28 dicembre 1981 (R.O. n. 83/1982), 2

dicembre 1981 (R.O. n. 72/1982) e 2 gennaio 1982 (R.O. nn. 71, 200 e

363/1982).

Tutte le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state

pubblicate rispettivamente con la Gazzetta Ufficiale n. 255/1981; n.

171/1982; n. 157/1982; n. 255/1982; n. 324/1982.

C) È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione.

Ha, in particolare, osservato come debba ritenersi esatta la tesi

della persistente vigenza dell'art. 125 del r.d. n. 1422/1924,

mantenuto in vigore dall'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e

non abrogato dalle disposizioni generali in tema di spese processuali

contenute nel libro primo del codice di procedura civile. Ha rilevato

altresì che la norma impugnata sostanzialmente riproduce il contenuto

dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, con riferimento al

quale questa Corte ha già fugato analoghi dubbi di legittimità

costituzionale, giudicandoli manifestamente infondati per la ragione

che l'esonero dalle spese processuali stabilito in favore

dell'assicurato soccombente, lungi dal determinare una disparità di

posizione tra le parti, realizza, invece, attraverso un meccanismo di

neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di

fronte al rischio processuale, una situazione di sostanziale parità

(sentt. nn. 23/1973; 60/1979; 85/1979).

La realizzazione di una sostanziale posizione di parità fra le

parti delle controversie in questione si effettua in giudizi nei

quali è di norma necessario il ricorso ad indagini tecniche il cui

onere economico potrebbe avere la capacità di distogliere

l'assicurato dalla tutela giurisdizionale delle sue legittime

aspettative e che è simile ad altri costi ugualmente necessari per i

perseguimento della detta tutela i quali si configurano come una

componente del complessivo costo del processo. Inoltre, detti oneri

costituiscono ulteriore costo dei servizi complessivamente

considerati, senza ripercussioni, peraltro, sul piano della difesa

giudiziale degli enti stessi, la quale può esercitarsi in perfetta

parità con l'altra parte.

Non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 23 Cost. poiché le

"prestazioni imposte" sono solo quelle stabilite come obbligatorie a

carico di una persona che non vi ha concorso, mentre la partecipazione

ad un processo, con l'assunzione dei relativi oneri economici, si

ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla volontà della

parte (Corte Cost. sentt. nn. 122, 47, 30 e 4/1957, sulla nozione di

"prestazione imposta").

D) Ugualmente nel senso dell'infondatezza della questione hanno

concluso le parti private costituitesi nei giudizi introdotti con le

ordinanze n. 71/1982 e n. 200/1982, svolgendo argomenti

sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla difesa

dell'autorità intervenuta.

E) Di contro, la difesa dell'I.N.P.S. sottolinea in particolare che

la citata norma deroga unicamente al principio della soccombenza

sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., non anche all'altro, di cui

all'art. 90 dello stesso codice, secondo il quale ciascuna parte si

deve gravare delle spese degli atti che compie e che chiede. Le spese

di consulenza tecnica, oltre tutto non menzionate specificamente

dall'art. 152 cit., rientrano certamente fra queste ultime e la loro

anticipazione, ove si ritenga tuttora vigente l'art. 125 r.d. n.

1422/1924, dall'ente previdenziale serve solo a rendere più spedito

lo svolgimento del processo, ma non implica automatica trasformazione

di tale anticipazione in carico definitivo. Secondo una più corretta

interpretazione, la norma censurata andrebbe letta come la previsione

di una forma di compensazione totale ex lege, sottratta cioè alla

discrezionale valutazione del giudice. Ma come compensare le spese

significa impedire che una parte possa ripetere dall'altra il costo

degli atti compiuti o richiesti, così l'esonero di cui all'art. 152

cit. impedisce che questo beneficio accordato al soccombente esorbiti

dai suoi limiti naturali e si trasformi in un esonero del soccombente

medesimo dal pagamento delle sue spese, eventualmente anticipate in

via provvisoria dalla controparte.

Diversamente opinando ne risulta necessariamente intaccato il

principio di parità di trattamento introducendosi un'anomala forma di

soccombenza della parte vittoriosa, tenuta a sopportare anche gli

oneri della difesa della controparte.

F) Con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 (R.O. n. 560/1986) il

Pretore di Benevento ha prospettato ulteriori dubbi di illegittimità

dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3,

24 e 53 Cost. nella parte in cui consente che anche il lavoratore

abbiente, se soccombente, non sia assoggettato al pagamento delle

spese processuali.

Il giudice a quo ha riconosciuto la rilevanza della questione in

ragione del fatto che l'espletata consulenza tecnica consentirebbe la

reiezione della domanda di pensione di invalidità proposta

dall'assicurato, senza, tuttavia, la possibilità di configurare la

pretesa di costui come manifestamente infondata e temeraria.

Nel caso di specie, peraltro, la rimessione degli atti a questa

Corte non è stata preceduta dalla pronunzia della sentenza

dichiarativa della infondatezza della domanda.

Nel merito, il giudice a quo ha ravvisato il contrasto della norma

censurata con gli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., nel fatto che in

un ordinammento come il nostro, in cui il processo non è gratuito, i

riconoscimento costituzionale del diritto di stare in giudizio, per l

tutela di un interesse giuridicamente protetto non può non estendersi

fino a comprendere il recupero delle spese relative e non può, in

tale parte, essere pieno per alcuni soggetti e meno pieno per altri.

Ed inoltre, sussiste contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma,

Cost. perché la norma censurata, mentre pone l'assicurato nella

condizione di iniziare il processo e di coltivarlo con "disinvoltura"

insistendo nelle sue pretese anche se fondate oltre ogni traguardo,

purché entro il limite della temerarietà, impone agli enti erogatore

delle prestazioni un uso più prudente dei mezzi processuali di

difesa, essendo i legali degli enti stessi indotti ad evitare

eccessivi aggravi del costo processuale, eventuali responsabilità

disciplinari nascenti da resistenze opinabili e lesioni del proprio

prestigio professionale.

Sussisterebbe anche altra violazione dell'art. 24, terzo comma,

Cost. perché la disposizione impugnata favorisce anche gli abbienti,

opera con riferimento al più ristretto presupoposto della

soccombenza e fonda il beneficio accordato su un meccanismo di

traslazione degli oneri processuali di competenza della parte favorita

sul patrimonio della controparte.

Il giudice a quo ha ritenuto in parte qua inappagante l'insegnamento

desumibile dalle sentenze n. 23/1973 e n. 60/1979 di questa Corte

osservando che:

1) la norma impugnata non può trovare fondamento nel favor operaru

cui sono improntati vari precetti costituzionali: la tutela

differenziata, anche sul piano processuale, della parte economicamente

più debole, mentre ha un senso nei casi in cui si tratti di porre al

riparo la notoria minore resistenza del lavoratore nel rapporto

sistematicamente conflittuale con la controparte datoriale, non si

giustifica ove, come nella materia previdenziale, destinatario delle

pretese del lavoratore sia un ente pubblico la cui azione è assistita

da una presunzione di legittimità ed il cui disinteressato compito

istituzionale è appunto quello di erogare le prestazioni dovute

conformemente a legge. La peculiare natura di questa controparte rende

molto più remota l'eventualità che una pretesa fondata sia respinta

e molto più sfumato il rischio processuale come fonte di dissuasione

della via giudiziaria.

2) l'art. 152 cit. sembra poi estraneo alla materia previdenziale

poiché, cautelando l'attore nell'ipotesi della soccombenza, riguarda

proprio i casi in cui non esiste alcun suo diritto alla prestazione

previdenziale, suscettibile di tutela privilegiata.

Infine, il giudice a quo ravvisa anche un contrasto della norma

impugnata anche con l'art. 53 Cost. in base al risultato del seguente

sillogismo: tutti devono concorrere alle spese pubbliche secondo le

proprie capacità; la giurisdizione è un servizio pubblico ed, in

materia previdenziale, l'ente erogatore non può esimersene, ove

l'utente del servizio voglia appunto avvalersi di questo; ma tale

utilizzazione implica il concorso ai relativi oneri, di cui una forma

peculiare è proprio il pagamento delle spese processuali in caso di

soccombenza.

G) L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50/1986. Nel susseguente

giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti l'I.N.P.S. e la

parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. La difesa dell'autorità intervenuta ha concluso nel senso

dell'infondatezza della questione, fondamentalmente osservando che i

rilievi mossi dal giudice a quo non sono idonei ad infirmare le

considerazioni desumibili dalle sentenze n. 23/1973 e n. 85/1979 per

affermare la legittimità della norma denunciata. In particolare, ha

contestato che il limite della temerarietà o della manifesta

infondatezza non sia tale da scoraggiare un uso troppo "disinvolto"

dello strumento processuale da parte del lavoratore, ed ha rilevato

che, se il trattamento di favore a questo riservato può determinare

un incremento dell'attività difensiva degli enti, ciò costituisce un

mero pregiudizio di fatto ovviabile con opportuno dimensionamento dei

competenti uffici pubblici. Ha, inoltre, osservato che è erroneo

l'assunto dell'estraneità dell'art. 152 cit. alla materia

previdenziale, posto che scopo della norma non è quello di indurre a

giudizio chi non è titolare di diritti di tale natura, bensì quello

di impedire che l'effettiva tutela di questi possa risultare impedita

dal timore di un eccessivo costo del processo. L'avere, poi, dettato

la menzionata norma di favore nei rapporti non con la controparte

datoriale, ma con un ente pubblico il cui comportamento deve ritenersi

improntato a tendenziale legittimità, attiene al novero delle scelte

discrezionali del legislatore, rispetto alle quali, nella specie, il

suddetto scopo della norma costituisce ragionevole giustificazione.

Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all'art. 53 Cost.,

concernente l'obbligo di contribuire alla spesa pubblica, mentre la

norma impugnata attiene al diverso problema della rimozione degli

ostacoli al libero esercizio dei diritti.

La parte privata costituita ha svolto nel merito considerazioni non

dissimili da quelle testé esposte per sottolineare l'infondatezza

della questione, della quale, peraltro, ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità per difetto di rilevanza. Ha all'uopo osservato che

tale questione è stata sollevata, come emerge dalla stessa ordinanza

di rimessione, in relazione ad una norma che, riguardando le spese di

lite, poteva trovare applicazione solo dopo la pronunzia di rigetto

della domanda e non nella mera eventualità di tale futuro rigetto:

ciò tanto più in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 14

disp. att. cod. proc. civ., in ogni momento, fino alla conclusione del

processo, l'orientamento del giudice in tema di invalidità

pensionabile può essere modificato per un aggravamento dello stato

fisico del lavoratore. Difetterebbe, dunque, il necessario nesso di

pregiudizialità della questione rispetto al giudizio a quo.

L'I.N.P.S. ha, invece, concluso nel senso della fondatezza della

questione facendo proprie le argomentazioni svolte dal giudice a quo

ed, in particolare, sottolineando che l'inesistenza di una

distinzione, quanto alla concessione del beneficio de quo, fra

cittadini abbienti e non abbienti, irrazionalmente accomuna in un

identico trattamento situazioni differenti ed implica un abnorme

aggravio degli oneri difensivi degli enti previdenziali, in violazione

degli artt. 3 e 24 Cost.

Nella imminenza dell'udienza le parti hanno presentato memoria che

sostanzialmente ribadiscono le osservazioni svolte. Considerato in diritto

1. - I sette giudizi (R.O. nn. 304/1981, 71, 72, 83, 200, 363/82,

560/1986) possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in

quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2. - Il Pretore di Roma, con sei ordinanze, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

nel testo novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533,

nella parte in cui, eccettuato il caso della lite manifestamente

infondata e temeraria, prevede l'esonero del lavoratore soccombente

dal pagamento delle spese processuali, comprese quelle di consulenza

tecnica di ufficio, per violazione:

a) dell'art. 3 Cost. in quanto ingiustificatamente equipara le

dette spese a quelle sostenute dall'ente previdenziale per la propria

difesa, per cui si ha una espressa previsione nello stesso art. 152

suddetto, così derogando irrazionalmente alla regola della par

condicio delle parti processuali;

b) dell'art. 23 Cost. perché comporta l'imposizione di una

prestazione a carico di detto ente in base ad una norma regolamentare

caducata (art. 125 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422) alla cui stregua le

spese di consulenza tecnica devono essere anticipate dall'ente

stesso.

3. - Le questioni sollevate non sono fondate.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici di

merito e della Corte di Cassazione, sussiste tuttora l'onere

dell'istituto previdenziale di anticipare le spese di consulenza

tecnica di ufficio perché, per effetto dell'art. 140 del r.d.l n.

1827 del 1935, è tuttora in vigore l'art. 125 del r.d. n. 1422 del

1924 che lo prevedeva espressamente nella procedura arbitrale allora

applicabile nelle controversie di natura previdenziale.

Invero, l'art. 140 cit. ha fatto salve le norme regolamentari fino

allora vigenti, non espressamente abrogate e non incompatibili con la

nuova procedura; e tra esse il richiamato art. 125. La norma non è

stata ritenuta incompatibile né con la disciplina del processo del

lavoro dettata dal codice di procedura civile del 1942 né con la

riforma operata nel 1973 (legge n. 533 del 1973) avendo il

legislatore ritenuto il lavoratore parte più debole del processo non

solo nei confronti del datore di lavoro ma anche dell'istituto

previdenziale ed avendo voluto realizzare la certezza che il processo

possa in ogni caso giungere alla sua conclusione senza essere

arrestato dalle difficoltà economiche, facilmente prevedibili, del

lavoratore.

Del resto, le esigenze del sollecito svolgimento del processo

senza ritardi o sospensioni, specie per eventuali difficoltà

economiche di una delle parti, hanno determinato la previsione della

concessione del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, nel caso in

cui l'istituto previdenziale non anticipa le spese di consulenza

tecnica poste dalle norme vigenti a suo carico, vi provvede l'erario

che poi si rivarrà sullo stesso istituto previdenziale cui fanno

carico le spese del processo salvo che la lite non sia temeraria e

manifestamente infondata. Tanto più che si tratta di spese

normalmente necessarie dato l'oggetto del giudizio, la cui

definizione richiede accertamenti ed indagini tecniche nonché

l'acquisizione di pareri tecnici.

Pertanto, non può minimamente dubitarsi che le spese di

consulenza tecnica di ufficio si debbano comprendere nelle spese

processuali delle quali è previsto testualmente l'esonero dal

pagamento a favore del lavoratore soccombente, tranne le eccezioni

operate dallo stesso legislatore (lite temeraria e non manifestamente

infondata).

4. - È altresì certo il concorso della medesima ratio, cioè il

fine di evitare che il lavoratore possa essere distolto dalla

necessità di far valere in giudizio le sue pretese previdenziali od

assistenziali per il rischio di subire le conseguenze economiche

della soccombenza.

Quello attuato dalla norma censurata è proprio il meccanismo che

neutralizza la notoria minore resistenza del lavoratore.

Inoltre, esso realizza anche la sostanziale parità di trattamento

del lavoratore, parte debole del processo, e dell'istituto

previdenziale, parte certamente più forte. Onde la insussistenza

della dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

È anche da escludersi che si possano verificare ripercussioni

dannose per l'istituto previdenziale sul piano della difesa,

assicurata dai servizi legali dell'istituto, se il processo si svolge

su un piano di perfetta parità tra le due parti.

I servizi legali dell'ente previdenziale sono completamente liberi

di apprestare e svolgere compiutamente le proprie difese.

5. - Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 23 Cost.

Invero, questa Corte ha più volte ritenuto, e non ha motivo di

modificare il proprio orientamento, che l'oggetto dell'art. 23 Cost.,

secondo cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere

imposta se non in base alla legge, è quello di determinare a quali

condizioni una prestazione può essere stabilita come obbligatoria a

carico di una persona senza che la volontà di questa vi abbia

concorso. Per ritenere applicabile il detto articolo è decisivo che

si tratti di una prestazione obbligatoria in quanto istituita con

atto di autorità senza il concorso della volontà della parte

(sentt. nn. 4/1957; 30/1957; 122/1957).

Ora, nel caso in esame, la instaurazione dei relativi oneri

economici si ricollega sempre, direttamente o indirettamente, alla

volontà della parte e non è mai imposta autoritativamente. E ciò

anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la

resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una

libera scelta e frutto di una determinazione volitiva.

6. - Il Pretore di Benevento (ord. n. 560 del 1986) dubita della

legittimità costituzionale dello stesso art. 152 disp. att. cod.

proc. civ., nel testo come sopra novellato, in quanto, interpretato

nel senso che consente l'esonero dal pagamento delle spese

processuali al lavoratore anche se abbiente, importerebbe la

violazione:

a) degli artt. 3 e 24 Cost. perché introdurrebbe una

arbitraria discriminazione tra le parti processuali, assicurando il

diritto di difesa più al lavoratore e meno all'istituto

previdenziale. Secondo il giudice a quo, in un ordinamento in cui il

processo non è gratuito per tutti, il riconoscimento costituzionale

del diritto di stare in giudizio non può estendersi fino al punto di

ricomprendere il recupero delle spese giudiziali e non può, per tale

aspetto, essere pieno per una parte e meno pieno per l'altra. La

norma censurata porrebbe una parte nella condizione di iniziare il

processo e coltivarlo con "disinvoltura", e l'altra nella condizione

di prudenza anche eccessiva, per evitare aggravi di spese, eventuali

responsabilità disciplinari e lesioni del proprio prestigio

professionale. Inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire gli

abbienti, restringe l'applicazione del principio della soccombenza e

trasferisce gli oneri processuali dal patrimonio della parte favorita

a quello della controparte;

b) l'art. 53 Cost. perché l'esonero concesso al lavoratore non

farebbe attuare l'obbligo che egli ha come parte processuale di

concorrere, in proporzione della propria capacità, al costo di un

pubblico servizio quale è quello giudiziario.

7. - I profili dedotti si risolvono in un'unica censura che deve

essere dichiarata inammissibile ma per una ragione diversa da quella

prospettata dalla parte privata del giudizio.

Si premette che la censura ha come oggetto la norma che disciplina

le spese del processo del lavoro mentre l'art. 53 Cost., secondo cui

il cittadino ha l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo

la proprio capacità contributiva, trova applicazione nella diversa

materia tributaria; che l'eccezione alla regola generale fondata sul

principio della soccombenza trova adeguato fondamento nel peculiare

oggetto dei giudizi che sono a rilevante contenuto sociale e nella

circostanza che parti di esso sono gli enti che realizzano fini

previdenziali ed assistenziali, quei fini cioè di natura sociale

perseguiti dallo Stato e garantiti dalla Costituzione (art. 38

Cost.); che in definitiva, però, il costo dei processi viene a

gravare sulla generalità dei cittadini (ipotesi di lite in materia

assistenziale) o sui lavoratori (ipotesi di lite in materia

previdenziale).

8. - Si osserva poi che la invocata norma costituzionale (art. 24

Cost.) prende in considerazione la diversità delle situazioni in cui

vengono a trovarsi gli abbienti ed i non abbienti, per i quali è

previsto il rimedio del gratuito patrocinio, muovendo però dal

presupposto della legittimità dell'imposizione di oneri patrimoniali

a carico di coloro nei cui riguardi si esplica l'attività

giurisdizionale. In altri termini gli indigenti non sono liberati in

modo assoluto dai suddetti oneri non escludendosi il rimborso da

parte loro delle spese che lo Stato ha anticipato quando il processo

si risolve a loro favore e specie nel caso in cui le azioni e le

difese proposte sono risultate prive di fondamento.

Per un principio di giustizia distributiva il costo del processo

deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del

giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, sebbene sia

auspicabile che lo Stato assicuri a tutti i non abbienti la piena

tutela giudiziale dei loro diritti e delle loro pretese.

Al momento, però, solo nei confronti dei lavoratori, per indubbie

ragioni di politica sociale, è stato previsto un trattamento

particolarmente favorevole.

Nelle controversie individuali di lavoro, esso è regolato, sia

pure sempre come anticipazione delle spese (art. 10 e segg. legge 11

agosto 1973 n. 533), con maggiore ampiezza e semplicità rispetto al

gratuito patrocinio ordinario.

Inoltre nelle cause previdenziali ed assistenziali è concesso al

lavoratore l'esonero dal pagamento delle spese, competenze ed onorari

di giudizio, a meno che la lite non risulti manifestamente infondata

e temeraria (art. 152 disp. att. cod. proc. civ. che è ripetizione

dell'art. 57 della legge n. 153 del 1969).

I due istituti sono distinti ed in particolare il limite

reddituale del primo non potrebbe valere per il secondo siccome non

idoneo a far venir meno il rischio processuale che si vuole evitare

al lavoratore (sent. n. 60/1979).

Tuttavia non sembra che possano ancora valere tutte le ragioni che

hanno determinato l'attuale disciplina normativa; che non si possa

continuare a non tenere conto delle condizioni economiche del

lavoratore ed in specie della sua possibile condizione di "abbiente".

Proprio le possibili elevate condizioni economiche dei

"lavoratori" (il termine è comprensivo di varie categorie anche

molto differenziate tra loro) che hanno a volte raggiunto

retribuzioni di entità notevole e pensioni anche elevate, fondano

l'opportunità di una revisione della norma censurata e una sua più

restrittiva previsione.

Mentre non può del tutto escludersi che una siffatta

modificazione possa produrre effetti utili e benefici sulla

situazione generale degli istituti previdenziali ed assistenziali.

Ma la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi

della situazione di "abbiente", per i fini che interessano

specificamente la materia, importa scelte affidate alla discrezione

del legislatore e che questa Corte non può compiere.

Né questa Corte può fissare criteri oggettivi, né lo possono i

giudici dei processi previdenziali ed assistenziali.

In tale situazione la questione sollevata deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevate dal

Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 23 Cost.;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sollevata dal

Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 24 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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