Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.

att. del codice di procedura civile (nel nuovo testo risultante

dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) promosso con ordinanza

emessa il 23 marzo 1978 dal pretore di Avezzano, nel procedimento

civile vertente tra Tortora Antonio e lo I.N.P.S., iscritta al n. 362

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978.

Visto l'atto di costituzione di Tortora Antonio, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Franco Agostini per Tortora Antonio, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Tortora

Antonio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla

pensione di invalidità e, conseguentemente, la condanna dell'I.N.P.S.

al pagamento del dovuto, il pretore di Avezzano, con ordinanza del 23

marzo 1978, ha sollevato - in riferimento all'art. 24, primo e terzo

comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 152

disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art. 9

della legge 11 agosto 1973, n. 533), limitatamente alla parte in cui

non prevede che l'assicurato abbiente possa essere condannato al

pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza, anche

quando la sua pretesa non sia riconosciuta manifestamente infondata e

temeraria.

Secondo il giudice a quo la disposizione denunziata, sancendo un

indiscriminato esonero dal pagamento delle spese processuali in favore

di tutti gli assicurati, senza alcun riguardo alle loro condizioni

economiche, contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 24 Cost., che

garantisce solo ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti

ad ogni giurisdizione.

L'illegittimità costituzionale del citato art. 152 assumerebbe,

inoltre, ancora più marcata evidenza in relazione all'esercizio del

diritto di difesa da parte dell'ente previdenziale. Infatti, venendo a

mancare, nella instaurazione dei giudizi, ogni freno per i lavoratori,

implicitamente esonerati per disposizione di legge dal benché minimo

apprezzamento delle proprie azioni, contro gli Istituti stessi

potrebbero essere portati continui e generalizzati attacchi

"processuali". Con l'inevitabile conseguenza, per questi ultimi, di non

poter approntare una efficace difesa di fronte alla miriade di

ricorsi.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de

qua ed instaurato il giudizio davanti alla Corte, si è costituito

Tortora Antonio, il quale, nelle proprie deduzioni, conclude per la

non fondatezza della questione sollevata, contestando - da un lato -

che la norma denunziata comprometta le possibilità di difesa degli

Istituti previdenziali e rilevando - dall'altro - che il principio

enunciato nell'articolo 24, terzo comma, Cost., non impedisce al

legislatore ordinario di dettare norme che rendano meno oneroso

l'accesso alla giustizia anche a favore di coloro che, pur non essendo

in ipotesi "non abbienti" si trovino tuttavia in particolari

condizioni di inferiorità.

3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri

che ha del pari concluso per la non fondatezza della prospettata

questione. Considerato in diritto :

1. - In base all'ordinanza del pretore di Avezzano, la Corte è

chiamata a decidere se l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - il

quale nel nuovo testo introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto

1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi

promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere

assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la

pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in

cui non esclude dal beneficio il lavoratore abbiente, violi: a) l'art.

24, comma terzo, Cost., dubitandosi che la disposizione denunziata,

prevedendo l'indiscriminato esonero dal pagamento delle spese

processuali a favore di tutti i lavoratori assicurati, senza riguardo

alle loro condizioni economiche, oltrepassi i limiti posti dalla

Costituzione all'istituto del gratuito patrocinio; b) l'art. 24, comma

primo, Cost., dubitandosi che il notevole incremento del contenzioso

previdenziale, provocato dalla disposizione denunziata, limiti la

possibilità per gli istituti previdenziali di svolgere nel processo

una adeguata difesa, con conseguente menomazione della tutela

giurisdizionale.

2. - Deve preliminarmente osservarsi che l'ordinanza di rimessione,

pur affermando la rilevanza delle questioni proposte, non contiene sul

punto una espressa motivazione; la valutazione di tale essenziale

requisito risulta peraltro implicita nella motivazione adottata,

correlata agli atti di causa.

Invero, in base alle risultanze della consulenza tecnica, che aveva

escluso nella persona dell'attore in giudizio malattie invalidanti, il

pretore avrebbe dovuto rigettare la domanda ed applicare, in ordine

alle spese, la disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;

ma, avendo rilevato che a suo giudizio lo stesso attore era da

considerare abbiente (in una parte della motivazione è detto che il

coltivatore diretto, e tale era l'attore, "ricava alti redditi dalla

coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame") e che tale

circostanza avrebbe escluso l'applicabilità della anzidetta

disposizione, ove si fosse ritenuto che essa contrastasse con l'art.

24, comma terzo, Cost., ha affermato la rilevanza del dubbio di

costituzionalità della norma da applicare.

3. - Le proposte questioni non sono, peraltro, fondate.

L'ordinanza, per sostenere il contrasto della norma in disamina con il

terzo comma dell'art. 24 Cost., muove dal presupposto che il beneficio

accordato al lavoratore costituisca una forma, sia pure atipica, di

patrocinio gratuito, limitato dalla norma costituzionale sopra citata

ai non abbienti, sicché confliggerebbe con essa la mancata esclusione

dal beneficio stesso dei lavoratori abbienti.

L'assunto non può essere condiviso; il patrocinio a spese dello

Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilità di agire

e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio

del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del

soggetto interessato. In vista della rilevanza sociale della materia

previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la

compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del

lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine

di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei

confronti degli istituti di previdenza e assistenza.

Il costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia

povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello

Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le

proprie fondate ragioni.

A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata,

prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato,

al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al

rischio processuale (sent. n. 23 del 1973).

4. - Del pari non fondato deve ritenersi il dubbio di

costituzionalità riferito al primo comma dell'art. 24 Cost. Su tale

punto l'ordinanza di rimessione osserva che la norma di favore

determina inevitabilmente un notevole incremento del contenzioso in

materia previdenziale e gli istituti di assistenza e previdenza

verrebbero a trovarsi in difficoltà per affrontare difese efficaci,

sicché ne deriverebbe un reale affievolimento della tutela

giurisdizionale dei diritti.

Tale assunto è stato già disatteso con la citata sentenza n. 23

del 1973, ritenendosi che "la mancata ripetibilità delle spese di

lite, pur in caso di vittoria, certamente non rappresenta, nei

confronti dell'istituto assicuratore (attesa la sua peculiare struttura

e connotazione, anche sotto il profilo finanziario), una remora alla

difesa avverso pretese di prestazione del lavoratore, che si ritengano

infondate e, quindi, una violazione del diritto dell'istituto medesimo

alla tutela giurisdizionale".

Tale orientamento va confermato, tenendo anche presente la

particolare struttura dei servizi legali degli istituti di previdenza

ed assistenza e considerando, d'altra parte, che eventuali difficoltà

ed oneri riguardanti il potenziamento di tali servizi costituirebbero

pregiudizi di fatto, inidonei a concretare una violazione del precetto

costituzionale invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante

dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) sollevata, in

riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, dal

pretore di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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