Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att.

del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 9 della

legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 23

gennaio 1978 dal pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente

tra Calò Maria e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 258 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimento civile promosso da Calò Maria nei

confronti del Ministero della Sanità per il riconoscimento dello stato

di invalida civile, il pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato

dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (il quale dispone che

"il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere

prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese,

competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e

previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e

temeraria"), nella parte in cui esclude, dalla sua sfera di

applicabilità, i destinatari di assistenza pubblica.

Secondo il giudice a quo, la norma denunziata determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento, nell'esercizio del diritto di

difesa, tra i lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S. e gli altri

istituti previdenziali (che potrebbero beneficiare dell'esonero dal

pagamento delle spese giudiziali) e coloro che, non essendo lavoratori,

si trovino nella condizione di poter pretendere prestazioni

assistenziali da parte dello Stato, cui detto principio non sarebbe

applicabile.

2. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978 l'ordinanza de qua,

è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo, con atto depositato il 17 agosto 1978, che la

questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non

fondata.

Tali conclusioni venivano ribadite nella pubblica udienza del 18

aprile 1979. Considerato in diritto :

1) La Corte è chiamata a decidere se l'art. 152 disp.att. c.p.c.

- il quale, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto

1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi

promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere

assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la

pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in

cui non estende il beneficio ai destinatari di assistenza pubblica,

violi: a) l'art. 3 della Costituzione per la palese diversità di

trattamento tra lavoratori assicurati presso gli istituti di previdenza

e quei soggetti che, pur non essendo lavoratori, si trovino nella

condizione di poter pretendere prestazioni assistenziali da parte dello

Stato; b) l'art. 24, primo comma, Cost., per la grave limitazione che,

per l'anzidetta omissione, deriva alla tutela giurisdizionale degli

aventi diritto alla assistenza pubblica.

Il pretore di Palermo, nel sollevare il dubbio sulla legittimità

costituzionale della norma anzidetta - premesso che essa, costituendo

eccezione al principio che regola le conseguenze della soccombenza in

ordine al pagamento delle spese del giudizio, è di stretta

interpretazione e non ne è perciò consentita l'applicazione per

analogia - osserva che la finalità dalla norma stessa perseguita è la

tutela di "categorie socialmente deboli di individui nelle controversie

vertenti in materia di previdenza ed assistenza" e che "non si possa

discriminarne l'applicazione proprio a categorie di cittadini nei cui

confronti più pressante appaia l'esigenza di tutela per la loro

situazione di particolare bisogno". In tale trattamento differenziato

ha ravvisato la violazione del principio di uguaglianza.

2) L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità della

questione, rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta non con

riferimento alla norma denunziata, "del tutto estranea alla disciplina

di cui si lamenta la carenza ed alla quale la sentenza additiva

dovrebbe porre rimedio", ma in relazione alle disposizioni che regolano

l'assistenza (es. L. 30 marzo 1971, n. 118), che dovrebbero essere

integrate attraverso l'intervento di questa Corte.

L'eccezione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione - precisato che la norma denunziata va

applicata, per la sua formulazione, solo ai procedimenti relativi a

controversie previdenziali derivanti da rapporto di lavoro - ha

riscontrato una omogeneità tra tali situazioni e quelle riguardanti le

controversie promosse dagli aventi diritto a prestazioni assistenziali

da parte dello Stato, considerando illegittimo, per violazione del

principio di eguaglianza, il trattamento differenziato in ordine

all'onere del pagamento delle spese del giudizio in caso di

soccombenza. Pertanto, la doglianza doveva investire proprio la

disposizione che, in base all'assunto dell'ordinanza, avrebbe dovuto

disciplinare in modo uniforme entrambe le situazioni per il rapporto di

omogeneità tra di esse riscontrato.

3) La stessa Avvocatura oppone, poi, la irrilevanza della

questione, essendo stata accertata, nel giudizio di merito, la

insussistenza di malattie invalidanti nel soggetto che aveva proposto

la domanda.

Ma è appena il caso di osservare che tale circostanza attiene

unicamente alla fondatezza della pretesa, della quale è uno dei fatti

costitutivi.

4) Nel merito la questione appare fondata. Ai fini dell'indagine

che la Corte è chiamata a compiere, occorre verificare se sussista o

meno omogeneità tra le situazioni raffrontate e, nell'ipotesi

affermativa, se sia o meno razionale la diversità di trattamento ad

esse riservato dall'ordinamento.

A riguardo va osservato che il disegno costituzionale delineato

dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli

invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori

mediante il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria.

Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune è la

finalità perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la

tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un

comune trattamento. Ne è prova la disciplina legislativa introdotta

dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale, dettando nuove norme per

le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ha in esse

ricompreso ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie.

Invero, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c. la disciplina

dettata per il procedimento giudiziario riguarda tutte le controversie

relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e

comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili,

ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto alla

assistenza, con il correlativo obbligo dello Stato di prestarla.

Pertanto, tali controversie sono devolute, al pari delle altre,

alla competenza funzionale del pretore, quale giudice del lavoro, ed il

relativo procedimento è retto dalle stesse norme che regolano le

controversie in materia di lavoro, tendenti in vario modo ad agevolare

la realizzazione della pretesa fatta valere in giudizio, come anche la

Corte di cassazione ha recentemente ritenuto.

In base a tali premesse non può non riconoscersi omogeneità tra

le situazioni comparate; il che comporta un trattamento uniforme, ove

non sussistano fondate ragioni per differenziarlo. E nella specie

queste non ricorrono.

Se, infatti, le due situazioni sono assimilabili sul piano

sostanziale e sono regolate dal medesimo procedimento in caso di

controversia giudiziaria, non si vede per quale ragione debba

escludersi l'applicazione della particolare norma processuale di favore

contenuta nel nuovo testo dell'art. 152 disp.att. c.p.c. in tema di

compensazione delle spese in caso di soccombenza.

Non vale opporre che la disposizione anzidetta è dettata ad

esclusivo favore dei lavoratori, in quanto non appare razionalmente

giustificata tale limitazione, posta la sostanziale identità del

contenuto della pretesa fatta valere dagli aventi diritto e l'identità

del mezzo processuale predisposto per assicurare la tutela

giurisdizionale ad entrambe le categorie.

Neppure fondato appare il rilievo che gli assistiti potrebbero

avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, perché, come è stato

posto in luce nella recente sent. n. 60/1979, il beneficio di cui si

discute prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato

ed ha lo scopo di "porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di

consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti

degli istituti di previdenza ed assistenza". E non si vede, in

relazione alla perseguita finalità, quale differenza possa sussistere

se la pretesa sia fatta valere dal lavoratore nei confronti dell'ente

mutualistico ovvero dall'avente diritto all'assistenza nei confronti

dello Stato.

Appare quindi del tutto ingiustificato il trattamento

differenziato, con la conseguente violazione dell'art. 3, comma primo,

Cost.

Con ciò è assorbita la censura riferita al primo comma dell'art.

24 Cost.

Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale, in

relazione all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 152 disp. att.

c.p.c., nella parte in cui esclude dalla disciplina in esso prevista i

destinatari dell'assistenza pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att.

c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n.

533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare

del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i

destinatari di assistenza pubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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