Art. 5-octies — Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione

L'agente della riscossione ((e le Regioni e Province autonome provvedono)) al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, ((e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali)), a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 27 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

27

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 2021 al 4 gennaio 2024. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

L'agente della riscossione tolto: provvede aggiunto: e le Regioni e Province autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio … al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, tolto: indicata nel relativo sito internet istituzionale aggiunto: e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5octies · fonte del testo

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