Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.

att. del cod. proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 20 ottobre

1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Marigliano Amalia ed altri contro INPS, iscritta al n. 952 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo vertente tra Marigliano

Amalia ed altri e l'INPS., ed avente ad oggetto il riconoscimento del

diritto alla pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza

del 20 ottobre 1982 (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n.

952 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese,

competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Pretore osserva, quanto alla rilevanza della questione, che

le consulenze tecniche acquisite agli atti escludono le denunciate

invalidità, onde è " ragionevolmente probabile" che le domande dei

lavoratori - assicurati siano respinte, anche se non appaiono

manifestamente infondate e temerarie;

che, quanto al merito, il giudice rimettente nota che, secondo la

costante interpretazione della Corte di cassazione, l'art. 152 cit. -

disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per

ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di

spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e

previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e

temeraria - deve applicarsi anche alle spese relative alla consulenza

tecnica;

che questa interpretazione sembra al pretore porsi in contrasto con

l'art. 3 Cost., sia perché essa sottopone a identico trattamento

situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza

tecnica a quelle sostenute dall'Istituto per contraddire alla domanda,

sia perché menoma la par condicio processuale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede

che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,

la questione è Stata sollevata in relazione ad una norma (concernente

il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto

futura ed eventuale;

che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità

della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, di

cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (v.. in senso conforme.

ord. n. 372 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari