Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 4 e 15 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16

aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali ed assistenziali); art. 5 d.l. 10 giugno (rectius: 30

giugno) 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485

(miglioramenti di alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali);

art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903; art. 152 disp. att. cod. proc.

civ. nel testo novellato dall'art. 9 legge 11 agosto 1973, n. 533

(Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie);

promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1979 dal Pretore di Parma

nel procedimento civile vertente tra Raffaini Bolzoni Luisa e

l'I.N.P.S. iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno

1979;

Visti gli atti di costituzione di Raffaini Bolzoni Luisa e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Raffaini Bolzoni Luisa,

Giacomo Giordano per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio

D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto in data 15 marzo 1979 il Pretore di Parma

ingiungeva a Raffaini Bolzoni Luisa di restituire all'I.N.P.S. la

somma di lire 466.960, pretesa nell'assunto che la sua corresponsione

fosse frutto di errore in quanto, siccome titolare di pensione di

riversibilità, non le spettavano gli assegni familiari per i figli

ultradiciottenni occupati come apprendisti.

Nel corso del susseguente giudizio di opposizione lo stesso

Pretore sollevava due questioni di legittimità costituzionale,

entrambe in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.: 1) l'una

concernente il combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo

1974 n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114), dell'art.

5 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito nella legge 11 agosto

1972 n. 485) e dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella

parte in cui nega ai titolari di pensione indiretta o di

riversibilità il diritto agli assegni familiari per i figli che

siano apprendisti e non abbiano superato il ventunesimo anno; 2)

l'altra concernente l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo

novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto

limita il beneficio dell'esonero dalle spese processuali del

lavoratore soccombente in cause previdenziali ai soli casi dei

giudizi da questo promossi, senza estenderlo a quelli analoghi di

giudizi comunque vertenti fra enti previdenziali o assistenziali ed

aventi titolo alle prestazioni da essi erogate, abbiano o meno la

qualità di lavoratori ed abbiano essi stessi promosso la causa.

Sulla prima questione, il giudice a quo, ritenendone in re ipsa la

rilevanza, in relazione all'oggetto del giudizio, in punto di non

manifesta infondatezza ha osservato: 1) che il diritto alla

corresponsione degli assegni familiari per i figli di età compresa

fra i diciotto ed i ventuno anni occupati come apprendisti è stato

introdotto dall'art. 15 del d.l. n. 30/1974 con disposizione

innovativa rispetto all'art. 4 del precedente T.U. approvato con

d.P.R. n. 797/1955; 2) che l'ambito soggettivo di efficacia della

nuova norma risulta però circoscritto, dall'art. 4 dello stesso d.l.

n. 30/1974 (e della relativa legge di conversione, n. 114/1974), ai

soli titolari di pensione diretta: ed inoltre, quest'ultima

disposizione rinvia all'art. 5 della legge n. 485/1972 (di

conversione del d.l. n. 267/1972), secondo il quale, ai titolari di

trattamenti pensionistici indiretti, gli assegni in questione

spettano solo per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge

superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le

quote di maggiorazione della pensione diretta; 3) che l'indicazione

di tali beneficiari va ricercata nell'art. 22 della legge 21 luglio

1965 n. 903, che, appunto, non annovera fra gli stessi i figli

maggiorenni, ma infraventunenni, occupati come apprendisti; 4) onde

la denunciata disparità di trattamento fra titolari di pensione

diretta e titolari di pensione indiretta o di riversibilità, non

sorretta da alcuna apprezzabile giustificazione sul piano della

ragionevolezza.

Della seconda questione il Pretore ha ritenuto la rilevanza

osservando che il giudizio pendente davanti a lui era stato

instaurato nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che in

esso si controverteva, fra l'altro, dell'obbligo del titolare di

pensione di riversibilità di corrispondere all'I.N.P.S. le spese del

giudizio stesso, da questo "promosso" con la richiesta del decreto

opposto. Nel merito ha osservato che se la ratio della norma di

favore contenuta nell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nuovo testo

sta nel garantire appieno la tutela giurisdizionale, evitando che, in

materia di assicurazioni sociali, taluno possa essere distolto dal

far valere in giudizio le proprie ragioni, per timore degli oneri di

una eventuale soccombenza, la stessa ratio si impone anche nei casi

in cui il giudizio circa la spettanza o non di determinate

prestazioni non sia promosso dall'avente diritto alle medesime, ma

dall'ente erogante ovvero nei casi in cui l'avente diritto non abbia

la qualità di "lavoratore", non sia, cioè, di titolare di uno dei

rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., ma un cittadino

bisognoso, titolare delle prestazioni assistenziali o siano

"superstiti" del lavoratore assicurato, come nella fattispecie.

L'identità di ratio non giustifica, dunque, la previsione

letteralmente restrittiva della norma censurata, che si pone così in

contrasto col citato precetto costituzionale.

2. - L'ordinanza, emessa il 25 maggio 1979, è stata ritualmente

comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298

del 1979.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti

l'I.N.P.S. e le parti private; è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

a) La parte privata, relativamente alla prima questione, si è

limitata ad esprimere l'avviso che il dubbio di incostituzionalità

sollevato dal giudice a quo debba essere condiviso nei termini in cui

è prospettato; mentre, relativamente alla seconda questione, ha

osservato che l'interpretazione della norma censurata, fatta propria

dallo stesso giudice, appare probabilmente troppo restrittiva, specie

alla stregua degli orientamenti ermeneutici espressi dalla Corte di

Cassazione, che sembrano giustificare un'applicazione del beneficio

dell'esonero dalle spese processuali anche a casi non strettamente

riconducibili alla mera dizione letterale della disposizione, ma

caratterizzati dall'identità della ratio rispetto a quelli nei quali

il beneficio stesso è, secondo tale dizione, sicuramente dovuto.

b) La difesa dell'I.N.P.S. ha concluso nel senso dell'infondatezza

della questione relativa agli assegni familiari osservando in

particolare:

1) l'art. 22 della legge n. 903/1965 regola la materia della

pensione ai superstiti, includendo fra gli aventi titolo alla stessa

i figli del pensionato (o assicurato) deceduto a condizione che essi

non abbiano superato il diciottesimo anno o, se studenti universitari

ovvero di scuola media professionale, il ventunesimo anno. Proroga

analoga a quest'ultima non è, invece, da tale norma prevista per i

figli ultradiciottenni occupati come apprendisti. Né in ciò può

ravvisarsi illegittima disparità di trattamento, non potendosi

intravedere identità di posizione fra gli apprendisti, i quali

normalmente non sono in grado di procurarsi redditi da lavoro;

2) se per tali ragioni non è censurabile la citata norma, il

dubbio di incostituzionalità non può investire neanche le altre

norme denunciate dal Pretore: invero l'art. 5 del d.l. n. 267/1972

(convertito in legge n. 485/1972) si è limitato ad estendere il

beneficio delle quote di maggiorazioni precedentemente concesso ai

soli titolari di pensioni dirette, anche ai titolari di pensioni

indirette, quali si individuano ai sensi del citato art. 22 della

legge n. 903/1965. L'art. 4 del d.l. n. 30/1974 (convertito in legge

n. 114/1974) ha sostituito il sistema delle maggiorazioni delle

pensioni

(sia dirette che indirette o di riversibilità) con quello degli

assegni familiari di cui al T.U. approvato con d.P.R. n. 797/1955; ed

infine l'art. 15 del medesimo d.l. n. 30/1974 ha sostituito una norma

del citato T.U. del 1955 (art. 4), introducendo un'estensione del

beneficio di percezione di detti assegni, in favore del titolare dei

medesimi (lavoratore o pensionato), per i figli ultradiciottenni a

carico, occupati come apprendisti.

Sulla seconda eccezione, la stessa difesa dell'I.N.P.S. ha

osservato che essa può ritenersi rilevante, in relazione al caso di

specie, solo per quanto attiene ai profili dell'esclusione del

beneficio dell'esonero dalle spese di lite, nei giudizi non

"promossi" da "lavoratori", ma, nei confronti di questi, dagli

istituti previdenziali ovvero nei giudizi promossi da soggetti non

aventi qualifica di "lavoratori", non potendosi riconoscere alcuna

pregiudizialità al profilo concernente le cause in materia di

prestazioni assistenziali. Pur nei profili ritenuti rilevanti, la

difesa dell'I.N.P.S. nega, tuttavia, fondamento all'eccezione,

osservando che la condizione del lavoratore costretto ad agire

giudizialmente nei confronti dell'istituto previdenziale, dopo

l'esito negativo del preventivo procedimento amministrativo, che più

fondatamente può indurre a paventare i rischi della soccombenza, non

è assimilabile a quella del soggetto, "lavoratore" o non, che si

trovi ad essere convenuto in un giudizio promosso dall'istituto

stesso.

c) L'Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza

di entrambe le questioni.

Quanto alla prima, ha osservato che la lamentata disparità di

trattamento non sussiste, attesa la diversità strutturale e

funzionale degli assegni familiari nella pensione diretta ed in

quella ai superstiti. Nell'una, infatti - allo stesso modo che nel

caso del lavoratore ancora attivo - gli assegni in questione vengono

attribuiti al titolare della pensione in ragione del suo carico

familiare, nell'altra, invece, non rileva il carico familiare di

ciascuno dei contitolari della pensione ai superstiti, bensì la

condizione personale dell'uno o dell'altro di questi (escluso il

coniuge) di essere ricompresi tra i soggetti per cui l'assicurato o

pensionato percepiva o avrebbe percepito gli assegni familiari.

Sicché, in questo secondo caso, v'è un nesso inscindibile fra detti

assegni e titolarità di una quota di pensione.

La morte del pensionato o dell'assicurato determina l'insorgere

iure proprio, in capo ai superstiti che ne abbiano titolo, del

diritto al trattamento indiretto ed è la sussistenza di tale diritto

che condiziona quello all'attribuzione integrativa degli assegni

familiari. Conseguentemente, non avendo diritto i figli

ultradiciottenni occupati come apprendisti a pensione di

riversibilità, si giustifica anche che relativamente ad essi non

possa farsi luogo all'integrazione suddetta, a beneficio di altri

aventi diritto, nel nucleo familiare, a siffatta pensione. Né può

essere posta come fonte della lamentata disparità di trattamento la

circostanza che il titolare di pensione diretta percepisce gli

assegni anche per tali figli: non è arbitrario che, deceduto

l'assicurato o pensionato, la legge selezioni fra le esigenze

familiari, prima unitariamente a questo riferibili, ritenendone solo

alcune particolarmente meritevoli di tutela e garantendole con la

pensione ai superstiti; a preferenza di altre, come quelle facenti

capo ai figli ultradiciottenni occupati come apprendisti, per i quali

l'esclusione di tale garanzia è ampiamente giustificata dal rilievo

attribuibile all'esigenza di un'occupazione retribuita.

Sulla rilevanza della seconda questione anche l'Avvocatura dello

Stato formula osservazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa

dell'I.N.P.S., mentre circa l'asserita infondatezza della questione

stessa rileva in primo luogo come l'ordinanza di rimessione,

nell'escludere, con riferimento al caso di specie, la "promozione"

del giudizio ad opera della parte ingiunta non abbia minimamente

affrontato la problematica propria del procedimento per ingiunzione

con particolare riguardo al momento del passaggio dalla fase

monitoria alla fase di cognizione piena. Osserva, inoltre, che

l'interpretazione della norma censurata, condotta in conformità alla

sua ratio, induce a ricomprendere, nel novero dei soggetti cui è

accordato il beneficio dell'esonero dalle spese di lite, non soltanto

i lavoratori strictu sensu ma anche altri titolari di posizioni di

rilievo previdenziale che siano, comunque, correlate ad un pregresso

rapporto lavorativo, come nel caso della tutela previdenziale dei

superstiti. In ogni caso, la posizione del titolare di legittime

aspettative previdenziali non è identica nel caso in cui l'azione

sia da questo stesso promossa e nell'altro in cui l'officium iudicis

sia sollecitato dall'ente previdenziale: la norma censurata, non mira

a favorire l'accesso alla giustizia dei non abbienti, ma ad accertare

in giudizio l'erogazione delle prestazioni previdenziali; essa,

quindi, non può esplicare la sua funzione nel caso in cui siffatto

accertamento è richiesto direttamente dalla parte non beneficiata in

ordine alla ripartizione delle spese processuali. È chiaro, poi, che

quando l'esito del giudizio abbia portato ad escludere, in capo alla

parte interessata, la qualità di lavoratore o, nella possibile più

latata interpretazione della norma, di titolare di una situazione di

rilievo previdenziale, quale presupposto delle prestazioni

rivendicate, devono ritenersi insussistenti le condizioni in presenza

delle quali la norma stessa può esplicare la descritta funzione.

Nell'imminenza dell'udienza le parti hanno presentato memorie

nelle quali hanno ribadito i loro assunti. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Parma dubita della legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo

1974 n. 30, conv. in legge 16 aprile 1974 n. 114, dell'art. 5 del

d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972 n. 485 e

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui

nega ai titolari di pensione indiretta o di riversibilità il diritto

agli assegni familiari per i figli di età compresa tra i diciotto e

i ventuno anni, occupati come apprendisti, in riferimento all'art. 3,

primo comma Cost., per la irragionevole disparità di trattamento

così determinata tra i detti titolari ed i pensionati diretti, ai

quali gli assegni familiari spettano anche per i figli che si trovano

nella suddetta condizione;

b) dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato

dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto accorda il

beneficio dello esonero dal pagamento delle spese processuali al

lavoratore soccombente nei soli giudizi promossi dallo stesso ed

aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, mentre esclude, pur in

presenza di identica ratio, lo stesso beneficio allorché il

lavoratore si trovi nella posizione di convenuto ovvero nei casi in

cui il giudizio abbia ad oggetto prestazioni previdenziali o

assistenziali non riferibili ad un soggetto qualificabile come

lavoratore, sicché risulterebbe violato l'art. 3, primo comma Cost.

2. - Sulla questione sub a) la Corte osserva che le prestazioni ai

superstiti sono state regolate in un primo momento dall'art. 22 della

legge n. 903/1965 nel senso che, in caso di morte del pensionato o

dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistevano le

condizioni di assicurazione e di contribuzione richieste dalla legge

(art. 2, lett. a) e b) stessa legge), esse spettavano al coniuge ed

ai figli superstiti al momento della morte dei suddetti, di età non

superiore ai 18 anni o di qualunque età se inabili al lavoro ed a

carico dei genitori al momento del decesso.

Per i figli superstiti a carico dei genitori al momento della

morte che non prestavano lavoro retribuito, il limite di età è

stato elevato fino al ventunesimo anno se frequentavano una scuola

media professionale e per tutta la durata del corso legale ma non

oltre il ventiseiesimo anno di età, se erano universitari.

Le prestazioni ai pensionati diretti sono state regolate dall'art.

21 della stessa legge il quale prevedeva, per i figli di età non

superiore ai 18 anni o di età superiore se a carico, delle quote di

maggiorazione con estensione fino al massimo di anni 21, se studenti

di scuola media professionale, e fino ad anni 26 se studenti

universitari.

Successivamente l'art. 44 della legge n. 153 del 1969 ha ampliato

la previsione dell'art. 21 suddetto; ha, tra l'altro, disposto, per

gli stessi beneficiari delle quote di maggiorazione delle pensioni,

l'esclusione del diritto agli assegni familiari o alle integrazioni,

comunque denominate, della retribuzione.

Il successivo art. 46 della stessa legge, con decorrenza 1°

gennaio 1970, ha previsto la spettanza delle quote di maggiorazione

delle pensioni per dodici mesi all'anno nella stessa misura degli

assegni familiari corrisposti ai lavoratori della industria.

Pertanto, nella vigenza delle norme citate, il trattamento dei

titolari delle pensioni dirette è stato diverso da quello fatto ai

titolari di pensioni indirette o di riversibilità nel senso che ai

primi spettava una quota di maggiorazione per i figli che versavano

in determinate condizioni, mentre gli stessi figli superstiti erano

titolari di una quota di pensione per quanto le quote di

maggiorazione fossero di entità pari agli assegni familiari.

L'art. 5 della legge n. 485 del 1972, con effetto 1° luglio 1972,

ha operato la parità di trattamento tra le due pensioni, disponendo

che anche ai superstiti di assicurati o di pensionati titolari di

pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di

lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dell'assicurazione

medesima per i lavoratori autonomi spettavano le quote di

maggiorazione della pensione suddetta entro i limiti ed alle

condizioni previste dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e

dall'art. 46 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per quanti fossero i

beneficiari, escluso il coniuge superstite da considerarsi come primo

intestatario della pensione o addirittura come "titolare" ai fini

della riscossione.

L'art. 4 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, conv. in legge n. 114 del

1974 ha previsto, in sostituzione delle quote di maggiorazione, la

concessione degli assegni familiari di cui al T.U. approvato con

d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni. È ovvio,

quindi, che trovano applicazione anche le altre norme che

disciplinano la materia ed in particolare quelle che determinano le

condizioni per la concessione del beneficio oltre che quelle che

stabiliscono l'entità delle quote e le modalità di erogazione.

Tra dette norme hanno rilevanza nella fattispecie i commi terzo e

quinto dell'art. 4 secondo cui gli assegni sono corrisposti fino al

ventunesimo anno ai figli che frequentino una scuola media

professionale o una scuola media o l'università e non prestino

lavoro retribuito e l'erogazione dei detti assegni permane per tutta

la durata del rapporto di apprendistato.

Inoltre, l'art. 15 del detto d.l. n. 30 del 1974, conv. in legge

n. 114/1974, dopo avere regolato la materia della concessione degli

assegni familiari, ha stabilito che gli assegni sono corrisposti fino

al ventunesimo anno per i figli a carico che siano occupati come

apprendisti.

L'art. 16 successivo ha previsto alcune incompatibilità tra gli

assegni ed altre quote integrative con la possibilità per il

beneficiario di optare per il migliore trattamento.

Gradualmente, quindi, come di solito avviene in materia

previdenziale, specie per le esigenze finanziarie di bilancio, si è

attuata la parità di trattamento tra i titolari di pensione diretta

ed i titolari di pensione indiretta o di riversibilità in punto di

concessione prima delle quote di maggiorazione e poi degli assegni

familiari, sostitutivi delle quote di maggiorazione. Il che si desume

dalla interpretazione delle norme di previsione compiuta secondo i

criteri interpretativi generali e normali (lettera e logica della

norma). E che, del resto, è quella effettuata dai giudici di merito

e di recente anche dalla Corte di cassazione con un indirizzo che

sembra costante ed univoco.

Pertanto, nei suindicati sensi la questione non è fondata.

3. - Per quanto riguarda la questione sub b), questa Corte ha già

ritenuto (sentt. nn. 23/1973 e 60/1979) che la ratio della norma

censurata è quella di garantire al lavoratore la tutela, nelle vie

giudiziali, della sua fondata pretesa al conseguimento delle

prestazioni previdenziali o assistenziali mediante l'esonero dal

pagamento delle spese del giudizio in caso di soccombenza; che detto

esonero concreta un meccanismo di neutralizzazione della notoria

minore resistenza del lavoratore di fronte al rischio del processo

che, apparendo troppo gravoso, lo possa distogliere dal far valere in

giudizio la sua fondata pretesa previdenziale o assistenziale; che

tutti i lavoratori, siccome versano nella identica situazione

psicologica, hanno titolo alla stessa forma di tutela e cioè al

detto esonero, che rimuove le conseguenze economiche derivanti dalla

soccombenza nel giudizio, sia che si tratti di prestazioni

previdenziali che di prestazioni assistenziali.

I surrichiamati principi, secondo un indirizzo giurisprudenziale

ormai costante anche della Cassazione, sono stati applicati anche ad

altre fattispecie sempre che la controversia abbia come oggetto una

prestazione previdenziale o assistenziale e come parte del giudizio,

non importa se attrice o convenuta, oltre l'Istituto erogatore, sia

un soggetto che abbia titolo a conseguirla. Detto titolo può

derivare non solo da un rapporto in corso o già cessato, ma anche

dalla legge che accordi il beneficio ad una determinata categoria di

soggetti quale, per esempio, i superstiti del lavoratore. La

posizione assicurativa del lavoratore si trasmette anche ad essi

anche se la loro pretesa nei confronti dell'ente che deve erogare la

prestazione trovi ulteriore titolo specifico nella morte del

lavoratore e l'attribuzione avvenga ex lege, iure proprio.

Indubbiamente gli assegni familiari costituiscono una prestazione

previdenziale cui il lavoratore o i suoi superstiti hanno diritto. E

nel giudizio che i beneficiari sono costretti ad instaurare per

ottenerli o, in genere, per dirimere un'eventuale contestazione,

ricorrendo la identica ratio, trova egualmente applicazione la norma

censurata sempre che la lite non sia temeraria e manifestamente

infondata.

Pertanto, nei suindicati sensi, anche questa questione non è

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo

1974 n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, dell'art. 5 del

d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972 n. 485

e dell'art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903;

b) dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato

con l'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533;

sollevate dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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