La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 5 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale [...] dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".

Testo vigente dal 11 febbraio 1982

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 18/1982

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1982

    La riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dall'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, nonche` dall'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (c.d. legge matrimoniale), non contrasta con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale inteso con riferimento al nucleo piu` ristretto ed essenziale in cui esso si sostanzia (nel senso della garanzia, comunque, di un giudice e di un giudizio), posto che in dette controversie sono garantiti organi e procedimenti, la cui natura giurisdizionale e` suffragata da una tradizione plurisecolare, e che - una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non e` consentito analizzare i vari istituti in cui il diritto alla tutela giurisdizionale si estrinseca nel processo matrimoniale canonico, risultando le norme disciplinatrici di questo assistite da copertura costituzionale ex art. 7 Cost.. Tale riserva di giurisdizione appare funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, cui l'art. 34 del Concordato riconosce, mediante la trascrizione del relativo atto, efficacia civile. Ne discende, come logico corollario, che le controversie relative alla nullita` dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili siano attribuite alla cognizione degli organi giurisdizionali di quello stesso ordinamento cui spetta la disciplina sostanziale dei requisiti di validita` del negozio matrimoniale medesimo, in cio` dovendosi ravvisare la giustificazione razionale e politica della deroga sulla giurisdizione statuale, costituente uno dei cardini del vigente sistema concordatario matrimoniale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del concordato, e dell'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 98/65, 30/71, 31/71, 32/71, 175/73, 176/73, 1/77.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 17/1982

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1982

    Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. - dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi). - cfr. S.n. 1/1977.

    Art. 7 cost. · Art. 29 cost. · Art. 3 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 7 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1977

    Questione inammissibile
    5 gennaio 1977

    Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui è da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi già prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, così come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimità, con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiché rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, così come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorità ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

    Art. 17 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 febbraio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale [...] dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano [...] e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 [...], nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio".

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art17 · fonte del testo

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