Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 329/2001

    Questione infondata
    27 settembre 2001

    La vigenza dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che reca disposizioni in materia matrimoniale, non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985), recante modificazioni al Concordato del 1929 dal momento che il contenuto della norma in questione esclude che sia sopravvenuta la sua abrogazione - tanto espressa che tacita - per effetto del predetto Accordo modificativo; ché, anzi, da quest'ultimo può desumersi l'applicabilità della norma in assenza di altre previsioni e in attesa di un nuovo intervento del legislatore. - Sulla disciplina della materia matrimoniale concordataria, dopo l'Accordo del 1984, vedi sentenza, qui richiamata, n. 421/1993.

    Art. 18 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 3 cost. · Art. 129 c.c. · Art. 129-bis c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art18 · fonte del testo

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