[1]La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

[2]A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 1 marzo 1971, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 10/3/1971, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale".

Testo vigente dal 11 marzo 1971

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/1971

    Ha colpito questo articolo
    1 marzo 1971

    L'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata soltanto per una delle cause menzionate nell'art. 12, non può essere interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente anche quello del naturalmente incapace.

    Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 16/1982

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1982

    Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni, ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita` al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita` costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa. (Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 120/1970

    Altra decisione
    6 luglio 1970

    La Corte può disporre il rinvio di una udienza già fissata, allo scopo di procedere alla riunione con le precedenti di altre questioni successivamente pervenute e di esaminarle congiuntamente.

    Art. 7 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 16 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 12 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 marzo 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 1 marzo 1971, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 10/3/1971, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art16 · fonte del testo

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