Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/01/1977 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17

della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella

parte relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1975 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Aldomir

Gospodinoff, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3

dicembre 1975;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Mimmi Augusto e Olivieri

Claudia, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1976 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati

Paola, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30 giugno 1976;

4) ordinanza emessa il 12 marzo 1976 dalla Corte di appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Calvo Mario e Pretti

Angiolina, iscritta al n. 502 del regisitro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22

settembre 1976.

Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Gigliola, di Donati

Paola, di Claudia Olivieri, di Lorenzo Filippucci e di Aldomir

Gospodinoff;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Mauro Mellini per Di Filippo,

l'avv. Domenico Barillaro per Olivieri, l'avv. Corrado Bernardini per

Filippucci, gli avvocati Pietro Gismondi e Filippo Satta per

Gospodinoff.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 1975 nel corso di un

procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Gospodinoff

Aldomir, la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili -

sollevava, in riferimento rispettivamente agli artt. 2, 3, 7, 24, 25,

101 e 102 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 7, 29 Cost., due

questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 17 della

legge 27 maggio 1929, n. 847, recante "Disposizioni per l'applicazione

del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia,

nella parte relativa al matrimonio".

Secondo la prima di esse, la norma denunciata, dando applicazione

ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la

Santa Sede e l'Italia, renderebbe operante la rinunzia dello Stato

all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico

nel quale, per la natura degli organi cui è demandata la trattazione

delle cause matrimoniali, la tutela in giudizio e il diritto di difesa

non sono garantiti secondo le linee fondamentali dell'ordinamento

statale e si porrebbe così in contrasto con il principio supremo del

sistema costituzionale concernente il diritto del cittadino alla tutela

giurisdizionale quale si attua attraverso i criteri dell'indipendenza,

dell'imparzialità e della precostituzione del giudice, nonché il

diritto di ciascuno ad agire in giudizio e ad esercitare in ogni stato

e grado del procedimento, partecipando ad ogni atto di esso, il diritto

inviolabile di difesa.

Con la seconda questione si deduceva che la stessa norma -

interpretata secondo un costante orientamento giurisprudenziale nel

senso che il giudice statale non possa sindacare la conformità della

pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario ai

principi informatori dell'ordinamento italiano e specificamente di

quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico internazionale: art. 797, n.

7 cod. proc. civ., art. 31 disp. prel. cod. civ.) - imporrebbe al

giudice di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per cause non

previste dalla legge italiana (ed in particolare, come nella specie,

per riserva mentale), consentendo così di attribuire rilevanza

nell'ordinamento interno ad un tipo di matrimonio contrastante con

quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione e, in definitiva,

anche con i supremi principi del sistema costituzionale relativi

all'eguaglianza dei cittadini ed al concetto stesso di matrimonio

accolto nella Carta fondamentale. A tal fine venivano illustrate le

differenze fondamentali di disciplina e di criteri ispiratori che

attengono ai due istituti del matrimonio canonico e di quello civile,

evidenziando poi con più preciso riferimento alla rilevanza

riconosciuta alla riserva mentale nella regolamentazione canonica come

questa, se da un lato appare giustificata nella logica della tutela del

sacramento, dall'altro sembra confliggere con i principi costituzionali

nella misura in cui disconosce ogni esigenza di tutela per la società

naturale nata dal matrimonio, implicando oltre tutto che possa essere

liberato dal vincolo proprio il coniuge che abbia maliziosamente posto

le relative condizioni con l'effetto di vedere premiata la propria

malafede.

2. - Si è costituito in giudizio innanzi a questa Corte la signora

Gigliola Di Filippo, con memoria depositata il 25 novembre 1975, nella

quale, ribadite ed estese le censure già espresse nell'ordinanza di

rinvio, si conclude per l'accoglimento delle sopra esposte questioni di

legittimità costituzionale.

Anche il signor Aldomir Gospodinoff si costituiva in questo

giudizio con deduzioni prodotte il 23 dicembre 1975, nelle quali

eccepiva irrilevanza delle questioni sollevate, essendo già stata

pronunciata fra le parti sentenza passata in giudicato di cessazione

degli effetti civili del matrimonio e mancando un interesse ad

impugnare tali norme anziché quelle che regolano gli effetti

patrimoniali della pronunzia di nullità. Chiedeva nel merito decisione

di rigetto.

Con successive memorie le parti sviluppavano ulteriormente le

rispettive argomentazioni. Nella discussione il Gospodinoff ribadiva le

conclusioni prese. L'avv. Barile per Di Filippo Gigliola concludeva

chiedendo sentenza interpretativa di rigetto sul problema dei poteri

del giudice italiano in sede di "delibazione" delle sentenze dei

tribunali ecclesiastici e sentenza interpretativa di accoglimento sul

problema del regime patrimoniale conseguente alla intervenuta efficacia

nell'ordinamento italiano delle sentenze dichiarative della nullità

del matrimonio celebrato con rito concordatario; l'avv. Mellini

ribadiva le conclusioni già prese.

3. - Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 1976, nel corso del

procedimento civile vertente tra Filippucci Lorenzo e Donati Paola, la

Corte d'appello di Roma ha sollevato analoghe questioni di legittimità

costituzionale. Svolgeva argomentazioni simili a quelle di cui

all'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione; rilevava

inoltre, con riferimento alla prima questione, che neppure la normativa

della recente Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, la

quale consente, fra l'altro, il ricorso avverso l'atto di rimozione di

un giudice, sarebbe tale da superare ogni perplessità, permanendo pur

sempre il potere del Sommo Pontefice di prorogare e spostare la

competenza degli organi giudicanti e restando in vigore le incapacità

processuali connesse allo status di acattolico e scomunicato;

risultando altresì violato il diritto alla tutela giurisdizionale,

dato che il giudizio di appello potrebbe essere sostituito, in base a

recenti disposizioni normative dell'ordinamento canonico, da un

decreto.

4. - Si costituivano innanzi a questa Corte le parti del processo a

quo. La difesa di Donati Paola nell'atto di costituzione ed in

successiva memoria chiedeva si pronunciasse sentenza di accoglimento,

svolgendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza della Corte

d'appello.

La difesa di Filippucci Lorenzo contestava analiticamente il

fondamento dei dubbi di costituzionalità prospettati in tale ordinanza

ed eccepiva irrilevanza della questione a carattere sostanziale e di

alcuni profili della questione a carattere processuale, assumendo non

trovassero riscontro nelle effettive vicende del procedimento innanzi

ai tribunali ecclesiastici al termine del quale era stata adottata la

decisione della cui esecutività si era discusso innanzi alla Corte

d'appello e nell'effettivo contenuto di questa.

In successiva memoria e nella discussione orale approfondiva le sue

tesi e ribadiva le conclusioni prese.

5. - Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 1976 nel corso di

procedimento civile fra Mimmi Augusto ed Olivieri Claudia la medesima

Corte d'appello di Roma sollevava analoghe questioni in ordine all'art.

17 legge 27 maggio 1929, n. 847, con riferimento agli artt. 2, 3, 24,

25, 101 ss. Cost. Nel ribadire gli argomenti svolti nell'ordinanza

delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la Corte d'appello di

Roma osservava ancora che inerisce al diritto alla tutela

giurisdizionale l'esigenza di una decisione definitiva e che dalla

mancanza di tale definitività - propria dell'ordinamento canonico -

deriva inoltre una lesione della certezza del diritto.

6. - Si costituiva in giudizio innanzi a questa Corte Olivieri

Claudia chiedendo decisione di accoglimento.

Nell'atto di costituzione, in successiva memoria e nella

discussione orale ribadiva ed ampliava i dubbi di costituzionalità

evidenziati nell'ordinanza della Corte d'appello.

7. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1976 nel procedimento civile

fra Calvo Mario e Pretti Angiolina la Corte d'appello di Torino

sollevava analoga questione in ordine all'art. 17 legge 847 del 1929,

con riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 Cost.

Dopo essersi richiamata all'ordinanza delle Sezioni unite della

Corte di cassazione, rilevava ancora la Corte d'appello di Torino che

la stessa funzione dei tribunali ecclesiastici - i quali hanno il

compito di accertare se il sacramento è valido e non piuttosto di

tutelare i diritti dei singoli - induce a dubitare della

costituzionalità delle norme le quali impongono di recepire nel nostro

ordinamento i risultati della loro attività. Basterebbe ricordare il

potere del S.P. di rendere definitive decisioni ancora impugnabili per

dimostrare come nell'ordinamento canonico siano carenti di tutela gli

interessi dei singoli e non sia garantita l'indipendenza e

l'imparzialità dei giudici.

Né, d'altra parte, potrebbe considerarsi sufficiente compenso alla

scarsa garanzia che l'ordinamento canonico appresta per il convenuto

l'esistenza e l'attività del difensore del vincolo; e neppure il

rilievo circa la congruenza del sistema processuale canonistico

rispetto a quello sostanziale che regola l'atto consentirebbe di

superare il dubbio di costituzionalità.

8. - Le menzionate ordinanze pongono in definitiva una questione a

carattere processuale ed una questione a carattere sostanziale.

Si dubita, in primo luogo, che sia costituzionalmente legittimo -

in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108 Cost. - l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847,

recante "Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11

febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al

matrimonio", che rende operante la rinunzia dello Stato all'esercizio

della giurisdizione in questa materia a favore di quella canonica,

potendosi, ad avviso dei giudici a quibus, ragionevolmente pensare che

per effetto di tale rinuncia rimangano violati: 1) il principio supremo

dell'ordinamento costituzionale concernente il diritto del cittadino

alla tutela giurisdizionale, in relazione: a) alla mancanza di sanzioni

e di mezzi di coercizione materiale, riscontrabile nell'ordinamento

canonico, nei confronti dei testi che non si presentano, rifiutano di

rispondere, asseriscono il falso; b) alla inidoneità a testimoniare

stabilita per chi è colpito da scomunica; c) al potere del Sommo

Pontefice di rendere definitive sentenze impugnabili; d) alla possibile

sostituzione della sentenza di secondo grado con un decreto; e) alla

mancanza di giudicato definitivo; 2) i principi supremi

dell'indipendenza, imparzialità e precostituzione del giudice, in

relazione: a) alla amovibilità dei giudici ecclesiastici ad nutum

Episcopi ed alla necessità di conferma da parte del nuovo Ordinario

nell'ipotesi di sopravvenuta vacanza della sede; b) alla avocabilità

al Pontefice di qualunque causa, con potere di deferirla a giudici di

volta in volta designati; c) al potere del Sommo Pontefice di proroga o

spostamento degli organi giudicanti; 3) nonché al diritto di ciascuno

di agire in giudizio e di esercitare, in ogni stato e grado di esso, il

diritto della difesa, in relazione: a) al riconoscimento di

incondizionata capacità processuale ai soli coniugi cattolici; b) alla

possibilità che il difensore venga rifiutato dall'Ordinario; c) ad un

sistema per cui il convenuto conosce il libello solo dopo il suo

interrogatorio; d) al divieto per le parti ed i loro difensori di

assistere agli atti della istruzione.

Si dubita, in secondo luogo, che sia costituzionalmente legittimo -

in riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 29 della Costituzione - l'art. 17

suddetto, potendosi, ad avviso dei giudici a quibus, ragionevolmente

pensare che tale norma, interpretata secondo un costante orientamento

giurisdizionale nel senso che il giudice statale non possa sindacare la

conformità della pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio

concordatario ai principi informatori dell'ordinamento italiano e

specificamente di quello matrimoniale (c.d. ordine pubblico

internazionale: art. 797, n. 7, cod. proc. civ., art. 31 disp. prel.

cod. civ.) imponga di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per

cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana e,

pertanto, un tipo di matrimonio contrastante con quello riconosciuto e

garantito dalla Costituzione e, in definitiva, anche con i supremi

principi del sistema costituzionale relativi all'eguaglianza dei

cittadini ed al concetto stesso di matrimonio accolto nella Carta

fondamentale, che è ispirato all'esigenza di tutelare la famiglia,

quale società naturale fondata sul matrimonio e valorizza - più che

la ricerca delle motivazioni soggettive in base alle quali ciascuno

degli sposi si determina al matrimonio, cui dà fondamentale ed

assorbente rilievo il diritto canonico, esaminandole alla luce del

valore sacramentale dell'atto - il dato oggettivo della dichiarazione,

fonte di autoresponsabilità e del consenso che si rinnova nella

comunanza di vita. Considerato in diritto :

Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione di cui in

narrativa attengono per un verso alla compatibilità con quanto

dispongono gli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. della

rinunzia alla giurisdizione in materia di validità del matrimonio

concordatario operata dallo Stato Italiano con l'art. 17 della legge 27

maggio 1929, n. 847. dubitandosi che per effetto di tale rinunzia

rimangano violati i principi supremi dell'ordinamento costituzionale

circa il diritto alla tutela giurisdizionale, l'indipendenza,

imparzialità e precostituzione del giudice, nonché il diritto di

ciascuno di agire in giudizio ed il diritto di difesa, in relazione ai

profili indicati dalle ordinanze medesime; per altro verso attengono

alla compatibilità con gli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. dell'art. 17 della

legge citata in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di

nullità per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge

italiana ed in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio

contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con

norme che si ritengono espressione di principio supremo nel senso

predetto.

I giudizi hanno ad oggetto questioni analoghe e possono essere

decisi congiuntamente.

In primo luogo deve essere identificato il thema decidendum: questo

consiste nell'accertamento della legittimità costituzionale dell'art.

17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui imporrebbe di

rendere esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di

tribunali ed autorità ecclesiastiche emessi in violazione di principi

supremi del nostro ordinamento costituzionale.

Ma le questioni proposte, proprio perché sollevate in relazione

all'art. 17, debbono essere dichiarate irrilevanti. In effetti, per la

sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni

normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847

del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la

Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27

maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito

in ordine alle denunziate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma

la applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto

dell'art. 34 del Concordato: poiché cadute le proposizioni normative

dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in

vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto

dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento

italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Il caso è

assai simile ad altro già deciso da questa Corte nel senso della

irrilevanza (sentenza n. 108 del 1957).

Più analiticamente: mentre le altre disposizioni delle leggi di

applicazione del Concordato (nn. 847 e 848 del 1929) contengono in

genere norme attuative, strutturalmente autonome, quand'anche

complementari (si tratta di norme di derivazione concordataria in senso

largo da tenere ben distinte dalle norme di derivazione concordataria

in senso stretto o proprio, immesse nel nostro ordinamento con la legge

n. 810 del 1929), l'art. 17 della legge n. 847 del 1929 è costituito

prevalentemente da proposizioni che riproducono, come si è già detto,

le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato,

trasponendole nel linguaggio del diritto italiano: in altre parole si

esplicitava testualmente quanto era già passato nel diritto interno

con l'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge n. 810

del 1929. Ciò fu richiesto in termini assai netti in sede

parlamentare, proprio perché la lettera dell'articolo fosse più

aderente a quella della disposizione concordataria (Atti Camera dei

Deputati, tornata del 14 maggio 1929, pag. 244). Risulta quindi

inesatta l'affermazione contenuta nell'ordinanza delle Sezioni unite

della Cassazione (e fatta propria sostanzialmente dalle Corti

d'appello) che l'art. 17 rende operante la rinunzia dello Stato

all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico,

in quanto la riserva a favore del giudice ecclesiastico si era già

prodotta con la inserzione nel nostro ordinamento dei commi quarto e

seguenti dell'art. 34 Concordato, così come disposta in forza del

precitato art. 1 legge 810 del 1929. La corrispondenza del contenuto

normativo non toglie però che diversa si presenti, nella gerarchia

delle fonti, la posizione degli atti che contengono le norme stesse e,

di riflesso, il grado di queste. Invero, le disposizioni dell'art. 34

Concordato e della legge n. 810 del 1929 ebbero a godere in passato

della speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art.

12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e godono attualmente della

"copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, secondo comma, Cost.;

l'art. 17, invece (come tutte le disposizioni delle leggi nn. 847 e 848

del 1929), contiene norme che risultano da una legge "ordinaria" nel

senso più proprio della espressione, la cui legittimità

costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in

relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma è

verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della

Costituzione, nonché eventualmente anche alle norme dello stesso

Concordato.

Ciò premesso, si constata che nessuna altra norma, oltre quella

indicata, è oggetto di denuncia. I dispositivi delle quattro ordinanze

con cui sono state sollevate le questioni fanno riferimento soltanto

all'art. 17 cit., e non a caso, basandosi essi sull'equivoco che le

norme concordatarie siano estranee all'ordinamento statale, mentre

queste lo sono in quanto norme pattizie, non già in quanto si

considerino immesse, come sono nella specie, nell'ordinamento italiano

a seguito del più volte citato ordine di esecuzione (sentenza n. 30

del 1971). E nelle motivazioni delle dette ordinanze non si rinvengono

considerazioni o anche semplici affermazioni, dalle quali si possa

desumere che altre norme siano, separatamente dall'art. 17 o in unico

contesto, sospettate di illegittimità costituzionale.

Deve, quindi, ritenersi che le diverse questioni sollevate

concernano esclusivamente l'art. 17.

Va poi rilevato, che nemmeno le Sezioni unite hanno sollevato come

autonoma questione quella dei poteri del giudice italiano nello

speciale procedimento di delibazione per il conferimento della

esecutività alle sentenze ed ai provvedimenti ecclesiastici: in

effetti è singolare, nel contesto dell'ordinanza delle Sezioni unite,

che la questione (ove veramente la si fosse voluta sollevare) non sia

stata posta con riguardo ai profili relativi alla prima questione di

costituzionalità sulla adeguatezza della tutela giurisdizionale;

evocata in forma del tutto incidentale in sede di preambolo alla

questione di diritto sostanziale (a proposito cioè della riserva

mentale di uno dei nubenti), la questio sui poteri del giudice non è

stata (in realtà) proposta, come è comprovato dal difetto di ogni

indicazione circa le norme costituzionali da utilizzare come parametro

del controllo.

Va inoltre ricordato come questa Corte abbia riconosciuto la

legittimità costituzionale della riserva disposta dall'art. 34 del

Concordato a favore della giurisdizione ecclesiastica (particolarmente

nella sentenza n. 175 del 1973): tale riserva non è comunque in

discussione in questo giudizio tanto più che, sia pure per implicito,

la citata sentenza ebbe a confermare il carattere sostitutivo, per i

matrimoni concordatari, della giurisdizione di nullità dei tribunali

ecclesiastici. Viene in conclusione a mancare un requisito essenziale -

quello della rilevanza - perché sia validamente e utilmente instaurato

il giudizio di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e

l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), sollevate dalla Corte

suprema di cassazione a sezioni unite e dalle Corti di appello di

Torino e di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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