Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1973 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1972 dalla Corte suprema di

cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente

tra Muscillo Amina e Saviotti Claudio, iscritta al n. 310 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 279 del 25 ottobre 1972;

2) ordinanza emessa il 6 luglio 1972 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis Maria e Monti

Francesco, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

3) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Negro Giuseppe e Schaeffer

Maria, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4 aprile 1973;

4) ordinanze emesse l'8 novembre 1972 dalla Corte d'appello di

Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Ferraioli Celeste e Turlà

Luigi e tra Abbondante Vincenzo e Murolo Giuseppina, iscritte ai nn.

141 e 142 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;

5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Lubrano Francesca e

Flagiello Agostino, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11

luglio 1973;

6) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra Mulloni Gino e Corona

Maria, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di Costituzione di Muscillo Amina, De Matthaeis Maria, Negro

Giuseppe, Saviotti Claudio e Monti Francesco;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Piero Santucci, per Muscillo Amina e Negro Giuseppe,

l'avv. Teodoro Doria, per De Matthaeis Maria, gli avvocati Luigi Tirone

e Giovanni Pugliese, per Saviotti Claudio, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'8 giugno 1972 nel corso di un

procedimento civile vertente tra Muscillo Amina e Saviotti Claudio, la

Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

1 dicembre 1970, n. 898, in relazione agli artt. 7 e 138 della

Costituzione con riferimento all'art. 34 del Concordato tra la Santa

Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, ed

agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Il procedimento ha origine da un ricorso per regolamento di

giurisdizione, promosso dalla Muscillo, in pendenza di un giudizio

iniziato innanzi al tribunale di Napoli dal Saviotti per sentire

dichiarare nei di lei confronti la cessazione degli effetti civili di

un matrimonio celebrato davanti a ministro del culto cattolico e

trascritto nei registri dello stato civile.

L'ordinanza ha cura di precisare che l'istanza per regolamento di

giurisdizione proposta dalla ricorrente è proceduralmente ammissibile,

trattandosi di stabilire se l'art. 34 del Concordato, contenendo una

riserva generale di giurisdizione in favore dei tribunali e dicasteri

ecclesiastici, nelle cause attinenti ai matrimoni concordatari,

implichi l'improponibilità della domanda del Saviotti con conseguente

difetto di giurisdizione dei giudici dello Stato italiano. Onde la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la cui

soluzione condiziona necessariamente la definizione della questione di

giurisdizione.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, l'ordinanza,

dopo avere affermato che l'esame da parte delle sezioni unite della

questione di giurisdizione "resta del tutto estraneo a qualsiasi

valutazione sia in relazione all'istituto del divorzio in sé, sia in

relazione al regime matrimoniale concordatario", e dopo avere

rammentato la sentenza n. 169 del 1971 con cui questa Corte ebbe a

giudicare non fondata la questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 2 della legge n. 898 del 1970, "sotto un profilo di

diritto sostanziale", rileva - mantenendosi dunque dichiaratamente

entro i limiti della questione di giurisdizione - che l'attribuzione ai

giudici italiani della competenza in oggetto non sarebbe compatibile

con la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali e dicasteri

ecclesiastici, nell'assunto che questa sia da ritenere comprensiva di

tutti i giudizi, sia inerenti alla validità, sia anche alla

persistenza degli effetti civili del matrimonio cosiddetto

concordatario: con l'unica deroga espressa che si riferisce alle cause

di separazione personale tra coniugi.

Secondo l'ordinanza, la questione, non specificamente affrontata

nella sentenza n. 169 del 1971 di questa Corte, sarebbe tanto più

delicata se si riflette alle conseguenze suscettibili di derivare dalla

coesistenza - con riferimento all'ipotesi di matrimonio concordatario

non consumato - della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica,

con il rischio di possibili conflitti di pronuncie in contrasto con le

finalità di armonizzazione in Italia perseguite dalla disciplina

concordataria sull'argomento.

L'ordinanza conclude che il sistema implica riconoscimento della

piena giurisdizione canonica su tutto il matrimonio concordatario: dal

che discenderebbe per i coniugi il diritto costituzionalmente garantito

in forza dell'art. 7 Cost. di adire esclusivamente i tribunali e

dicasteri ecclesiastici, sia per la dichiarazione di nullità, sia per

lo scioglimento del vincolo.

2. - Si è costituito in giudizio il resistente, con deduzioni

depositate il 14 novembre 1972, nelle quali chiede una pronuncia di

infondatezza della questione, sostenendo che essa appare in definitiva

identica a quella già risolta con la sentenza n. 169 del 1971, anche

se il giudice a quo afferma di invocare l'esame della Corte sotto il

profilo giurisdizionale e non sostanziale.

Il riconoscimento contenuto nella legislazione concordataria degli

stessi effetti del matrimonio civile per quello canonico implicherebbe,

infatti, che l'istituto abbia rilievo nel diritto statale non come

rapporto, ma come negozio, donde l'erroneità della premessa -

accettata invece dall'ordinanza di rinvio - che il rapporto

matrimoniale, costituitosi nell'ordinamento italiano in virtù della

trascrizione, rimanga "condizionato" nel suo svolgimento dalle

caratteristiche essenziali desunte dall'ordinamento canonico. Ed anzi,

proprio la constatazione che gli effetti civili del matrimonio canonico

trascritto, non differenziandosi da quelli prodotti dall'altro

celebrato con il rito civile, sono soggetti alla normativa sovrana

dello Stato induce - unitamente ad altre ragioni testualmente

deducibili dalla stessa disposizione - a contestare l'affermazione

secondo cui la riserva dell'art. 34 del Concordato esaurirebbe

pattiziamente, sotto il profilo della giurisdizione e della competenza,

tutta la materia delle cause attinenti alle possibili vicende del

vincolo matrimoniale concordatario, senza lasciare spazio per ulteriori

e diverse competenze giurisdizionali nazionali. Diversamente opinando,

dovrebbe coerentemente ammettersi che lo Stato italiano abbia anche

assunto l'impegno della indissolubilità di quel rapporto: il che

risulta, fra l'altro, testualmente smentito dalla citata sentenza n.

169 del 1971.

3. - Una pronuncia di infondatezza della questione è ri- chiesta

anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, intervenuto in giudizio con atto

depositato il 14 novembre 1972, nel quale osserva anzitutto che la

norma impugnata ha contenuto innovativo nell'ordinamento giuridico

italiano solo per quanto attiene all'aspetto sostanziale - che ha già

formato oggetto della giurisprudenza della Corte costituzionale,

espressasi nel senso della infondatezza sulla relativa questione -,

mentre sul piano processuale il fondamento del potere giurisdizionale

dei giudici italiani in materia di diritti soggettivi sarebbe da

rinvenire nell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E,

nell'art.1 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) e

negli artt. 1 e 2 del codice di procedura civile, oltre che negli artt.

24, 101 e 102 della Costituzione. Né sarebbe esatto parlare nella

fattispecie che interessa di un diritto costituzionalmente protetto ad

adire i giudici ecclesiastici, poiché in realtà non esiste che un

diritto politico in senso ampio alla giurisdizione italiana, attribuito

per il solo fatto di essere cittadino o residente nello Stato, come

risulterebbe confermato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte

la quale, in riferimento alle riserve di giurisdizione a favore di

comunità extra-statuali, non riconosce che dagli accordi

internazionali al riguardo intercorsi discendano diritti soggettivi per

i privati.

L'applicazione delle regole sull'interpretazione degli atti

contrattuali internazionali non potrebbe, del resto, consentire di

estendere la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali e dei

dicasteri ecclesiastici in materia di giudizi sulla permanenza del

rapporto matrimoniale oltre l'unico caso eccezionale previsto dalla

norma concordataria, quello cioè della dispensa su domanda di uno o di

entrambi i coniugi per il matrimonio rato e non consumato: tanto più

che a quest'ultima norma sono rimaste estranee persino le altre ipotesi

di scioglimento ammesse dall'ordinamento canonico, quali la dispensa

per la professione di voti solenni anch'essa nel caso di in

consumazione del rapporto ed il cosiddetto privilegio paolino (concesso

a favore del coniuge originariamente non cristiano e poi convertitosi,

se l'altro coniuge non intenda seguirlo nella nuova fede). L'opposta

tesi condurrebbe, inoltre, all'assurda conclusione che i tribunali

della Santa Sede dovrebbero pronunciarsi anche su cause di scioglimento

riconosciute dall'ordinamento statale, per quanto carente di

giurisdizione al riguardo, ma condannate dall'ordinamento cui essi

appartengono.

Se poi la dispensa per il matrimonio rato e non consumato sia

giuridicamente ricostruita non come espressione di una competenza

giurisdizionale, ma come manifestazione di potestà ministeriale del

Pontefice, ne conseguirebbe a fortiori l'inesistenza di una riserva di

giurisdizione concordatariamente stabilita anche per le cause di

scioglimento oltre che per quelle di nullità, ma soltanto, in quella

particolare ipotesi di cessazione del vincolo, un impegno dello Stato

italiano a prendere atto del provvedimento canonico ed a dargli

attuazione nel proprio territorio: verrebbe meno, perciò, anche il

rischio, prospettato nell'ordinanza, di un conflitto tra giurisdizioni

concorrenti.

4. - Si è costituita in giudizio la ricorrente, con memoria

depositata l'11 novembre 1972, che amplia e ribadisce le censure di

illegittimità già contenute nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, viene in primo luogo ricordato il tenore testuale

della prima parte dell'art. 34 del Concordato, secondo cui "Lo Stato

italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base

della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo

popolo, riconosce al sacramento del matrimonio... ecc.": dizione

questa che non sembrerebbe compatibile con interpretazioni che tendano

a disconoscere l'avvenuta accettazione dell'ordinamento matrimoniale

della Chiesa, senza cioè la minima distinzione fra regola dell'atto o

del vincolo.

Un secondo argomento è basato sulla considerazione che, al momento

in cui fu stipulato il Concordato, il codice civile allora vigente non

comprendeva fra gli effetti che venivano ad essere riconosciuti anche

al matrimonio canonico altra ipotesi di dissoluzione del vincolo che

non fosse quella della morte del coniuge, per cui la riserva attribuita

alla giurisdizione ecclesiastica in materia si presentava come totale

ed esclusiva, mentre il riferimento esplicito alla dispensa dal

matrimonio rato e non consumato - necessario ad assicurare alla Santa

Sede l'operatività dell'istituto anche nell'ordinamento statale, ove

era ignoto - presupponeva evidentemente che ulteriori cause di

scioglimento non si dessero né si potessero dare.

Infine dalla formula letterale usata nell'ultimo comma dello stesso

art. 34 del Concordato ("Quanto alle cause di separazione personale, la

Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria

civile") dovrebbe evincersi che l'una parte contraente abbia ricevuto

indirettamente dall'altra in sede pattizia la competenza di cui

trattasi e che al di fuori di essa non sia residuato margine alcuno per

nuove competenze statali sul tema.

La ricorrente chiede, pertanto, una pronuncia di illegittimità

della normativa denunciata.

5. - Analoga questione di legittimità costituzionale è sollevata

anche dall'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, emessa il 6

luglio 1972 nel corso di un procedimento civile tra De Matthaeis Maria

e Monti Francesco.

6. - Nel giudizio si è costituito il sig. Monti, con comparsa

depositata il 3 gennaio 1973, rilevando che il giudice a quo avrebbe

accolto una eccezione diversa - riferentesi cioè al profilo

processuale della norma impugnata ed all'asserito suo contrasto con la

riserva di giurisdizione ecclesiastica - rispetto a quella

originariamente proposta dalla controparte sia in prima che in seconda

istanza, che aveva invece ad oggetto l'aspetto sostantivo della

questione di legittimità costituzionale, negli stessi termini in cui

essa era stata prospettata e risolta dalla sentenza n. 169 del 1971

della Corte costituzionale.

Nel merito, la questione pur nella sua attuale formulazione

risulterebbe già esaminata e respinta dalla ricordata sentenza della

Corte costituzionale ed appare comunque non meritevole di accoglimento

per le stesse ragioni che sorreggono la motivazione di quella

decisione.

Le conclusioni della parte, si precisano, quindi, in una richiesta

di inammissibilità o di rigetto della questione stessa.

7. - Si è costituita anche la signora De Matthaeis, con comparsa

prodotta il 13 novembre 1972, nella quale, richiamate le decisioni n.

30, n. 31, n. 32 e n. 169 del 1971 della Corte costituzionale, svolge

tutta una serie di rilievi critici in relazione soprattutto a

quest'ultima sentenza.

Più precisamente, viene osservato che l'art. 7 Cost. fa diretto

riferimento ai Patti Lateranensi e non già alle norme di immissione

degli stessi nell'ordinamente italiano, per cui l'argomento che si

vuole desumere dalla differenza testuale fra l'art. 34 del Concordato e

l'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ove più non ricorre

l'accenno al carattere sacramentale del matrimonio, non sarebbe

persuasivo, in quanto l'anzidetto contrasto o non dovrebbe considerarsi

esistente o dovrebbe semmai essere risolto dando prevalenza alla

disposizione concordataria. In secondo luogo, non sarebbe stata

adeguatamente valutata la premessa insita nel disposto dello stesso

art. 34 innanzi citato, ove il matrimonio viene qualificato come base

della famiglia e definito come sacramento, secondo una concezione cioè

che non può non intenderlo come rapporto oltre che come atto. Del

resto, la soluzione del problema costituzionale in esame non può non

tener conto della scelta garantita ai cittadini fra l'uno e l'altro

rito e delle conseguenze che ad essa si collegano, costituendone anzi

la ragione determinante per quei nubendi che abbiano inteso basare la

propria famiglia su una visione sacramentale del matrimonio.

8. - L'Avvocato dello Stato, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, è intervenuto pure in questo giudizio, con

atto depositato il 30 novembre 1972, illustrando argomenti e

conclusioni sostanzialmente simili a quelli precedentemente dedotti.

9. - Analoga questione è stata poi sollevata dalla Corte d'appello

di Torino con ordinanza emessa il 10 novembre 1972 nel corso di un

procedimento civile tra Negro Giuseppe e Schaeffer Maria.

10. - Si è costituito in questo giudizio il sig. Negro, con

memoria depositata il 19 febbraio 1973, nella quale chiede una

pronuncia di illegittimità della norma denunciata, sviluppando le

ragioni già poste a sostegno della motivazione dell'ordinanza di

rinvio.

11. - L'Avvocato dello Stato, intervenuto a sua volta in

rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 16 gennaio 1973, si riporta ai motivi ed alle

conclusioni già assunte negli altri interventi.

12. - Infine, analoghe questioni sono state ancora sollevate dalla

Corte d'appello di Napoli con tre ordinanze emesse le prime due l'8

novembre 1972 e la terza il 28 febbraio 1973 nel corso di procedimenti

civili vertenti rispettivamente tra Ferraioli Celeste e Turlà Luigi,

tra Abbondante Vincenzo e Murolo Giuseppina - procedimento questo che

in particolare ha per oggetto una ipotesi di inconsumazione del

rapporto matrimoniale - e tra Lubrano Francesca e Flagiello Agostino;

nonché dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza emessa il 30

marzo 1973, nel corso di un procedimento civile tra Mulloni Gino e

Corona Maria. In questi ultimi giudizi non vi è stata Costituzione di

parti, né è intervenuto l'Avvocato dello Stato.

Nella pubblica udienza i difensori delle parti private e l'Avvocato

dello Stato hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze delle sezioni unite civili della Corte di

cassazione, della Corte d'appello di Napoli, della Corte d'appello di

Torino e di quella di Trieste hanno ad oggetto la stessa questione e i

relativi giudizi vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilità prospettata dalla difesa del Monti per essere la

questione sollevata con l'ordinanza del giudice a quo diversa da quella

proposta dalla controparte: spetta, infatti, al giudice il potere -

dovere di sollevare, anche d'ufficio, le questioni di legittimità

costituzionale, sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi nei

termini e nei limiti dallo stesso giudice precisati nella sua

ordinanza.

3. - La questione si accentra sull'asserito contrasto dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che demanda ai tribunali statali

di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei

matrimoni canonici cosiddetti "concordatari", con l'art. 34 del

Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che riserva ai

tribunali e dicasteri ecclesiastici il potere di conoscere delle cause

di nullità del detto matrimonio, nonché della dispensa dal matrimonio

rato e non consumato, con indiretta violazione, quindi, degli artt. 7 e

138 Cost., per il combinato disposto dei quali modificazioni alle norme

di esecuzione dei Patti del Laterano non possono validamente essere

introdotte con legge ordinaria senza previa intesa con la Santa Sede,

dovendosi, in mancanza, seguire il procedimento della revisione

costituzionale.

4. - La questione non è fondata.

È da premettere che, qualunque concezione si ritenga di

accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto

soggettivo ed azione, certo è comunque - in forza del preciso disposto

dell'art. 24 Cost. - che la legge non avrebbe potuto, né potrebbe,

attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa

previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio

concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo

valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza

priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza. Ché anzi,

trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non

realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice,

può ben dirsi che diritto ed azione si risolvono l'uno nell'altra.

In presenza di situazioni giuridiche siffatte, scindere l'aspetto o

profilo sostanziale dal profilo della giurisdizione, non è, dunque,

possibile. Ed in questo senso, la particolare questione oggi sottoposta

all'esame della Corte era già logicamente ricompresa in quella, più

vasta, risolta con la sentenza n. 169 del 1971, che tutte le ordinanze

dichiarano di non voler riproporre e che l'ordinanza della Corte

d'appello di Torino ha addirittura dichiarato manifestamente infondata.

Segue dal già detto che, se la riserva di giurisdizione e

competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto

comma dell'art. 34 del Concordato, fosse - come si assume nelle

ordinanze - piena e totale, cioè comprensiva di tutte le cause

inerenti sia alla validità sia agli effetti del matrimonio

concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione

personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio (come si legge

nell'ordinanza delle sezioni unite) "per ulteriori e diverse competenze

giurisdizionali nazionali", la conseguenza pratica finirebbe per essere

la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie

conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali, per

quanto ora accennato, non potrebbero non essere azionabili davanti agli

organi giurisdizionali italiani. Rinuncia che, invece, non sussiste,

come ebbe a ritenere questa Corte con la ricordata sentenza n. 169 del

1971 (ribadita con l'ordinanza n. 31 del 1972) precisando che, con il

Concordato, per la parte che cui interessa, lo Stato ha assunto

unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il

diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del

matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile: libero

restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro

permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio

diritto, può incontrare in casi determinati.

5. - Ma soprattutto è decisivo il rilievo che una riserva di

giurisdizione e competenza così ampia, ed anzi addirittura illimitata,

come quella che viene ipotizzata dalle ordinanze, seppur fosse

ammissibile, non potrebbe di certo presumersi, né può farsi derivare

dalle singole specifiche cause enumerate nel quarto comma dell'art. 34:

l'espressa previsione delle quali, fatta per di più in termini

rigorosamente puntuali (nullità del matrimonio, dispensa dal

matrimonio rato e non consumato), depone invece univocamente in senso

opposto.

Al riguardo devono tenersi presenti due considerazioni. La prima è

che tali riserve furono pattuite, e risultano disposte, in vista del

riconoscimento di effetti civili alle pronuncie adottate in merito

dalle autorità ecclesiastiche: così come - reciprocamente, e pur non

essendone fatta espressa menzione nei Patti - le sentenze e i

provvedimenti dei giudici italiani, relativi alla separazione dei

coniugi, "hanno valore anche nel foro canonico" (art. 53 della

Istruzione del 1 luglio 1929 della Sacra Congregazione de disciplina

sacramentorum agli Ordinari ed ai parroci d'Italia). Ciò che - sia

detto di passaggio - concorre a ridimensionare il rilievo, sul quale

viene posto in particolare l'accento negli scritti defensionali di

talune tra le parti private, della parola "consente", usata nell'ultimo

comma dell'art. 34 del Concordato per esprimere il riconoscimento da

parte della Santa Sede della competenza dell'autorità giudiziaria

civile a giudicare delle cause di separazione (a prescindere anche

dalla circostanza che identica formula risulta adoperata poco oltre,

nel successivo art. 36, laddove lo Stato italiano "consente che

l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche

elementari, abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie": con

riferimento, in entrambi i casi, ad una sorta di deroga,

consensualmente stabilita, ad orientamenti per l'innanzi costantemente

seguiti nei rispettivi ordinamenti).

La seconda considerazione è che le anzidette riserve, per la loro

stessa natura e funzione, non potevano ovviamente riferirsi se non ad

oggetti sui quali le autorità ecclesiastiche già avevano, in base al

diritto canonico, giurisdizione o competenza.

Tali sono, infatti, le cause di nullità del matrimonio, in ordine

alle quali la riserva (ed il connesso riconoscimento di effetti civili)

sono coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del

matrimonio, validamente sorto nell'ambito dell'ordinamento canonico,

quale presupposto cui attribuire - dopo la intervenuta trascrizione -

gli effetti civili. Tale è, altresì, la dispensa dal matrimonio rato

e non consumato, istituto tipico del diritto canonico: la sola, tra le

ipotesi dell'art. 34, assimilabile, per l'efficacia ex nunc del

relativo provvedimento del Sommo Pontefice, ad una causa di risoluzione

del rapporto (non rilevando in questa sede la problematica concernente

la più corretta qualificazione che debba darsene dal punto di vista

della dogmatica canonistica). Ed è significativo che gli altri casi di

"scioglimento" ammessi nell'ordinamento canonico (la professione di

voti solenni e il cosiddetto privilegio paolino) non siano invece

contemplati nell'art. 34: di tal che, in conclusione, il

riconoscimento di effetti civili, cui è preordinata la riserva, non si

estende che ad una parte (e sia pure alla maggior parte) delle

pronuncie e provvedimenti degli organi ecclesiastici in materia

matrimoniale.

6. - Sta di fatto, dunque, che il quarto comma dell'art. 34 del

Concordato, frutto di lunghe, complesse, faticose trattative, contiene

una precisa specificazione, per ipotesi tassative, delle cause

matrimoniali riservate alla giurisdizione e competenza delle autorità

ecclesiastiche, con il connesso obbligo dello Stato italiano di

riconoscere piena efficacia, nel proprio ambito, alle pronuncie da

queste ultime adottate. Così che ben si comprende come la qualifica di

"esclusiva", che nelle originarie proposte della Santa Sede

accompagnava detta riserva, sia scomparsa poi, nella fase conclusiva,

dal testo definitivamente concordato tra le parti. E poiché la

introduzione, nella legge n. 898 del 1970, di una serie di cause di

cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia

intatte le riserve dell'art. 34, risulta ulteriormente confermata la

conclusione, cui questa Corte era giunta nella sentenza n. 169 del

1971, al punto 4 della motivazione, non essersi apportata alcuna

modificazione ai Patti del Laterano (e relative norme interne di

esecuzione), nemmeno per la parte relativa all'art. 34, quarto comma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 1 ' dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata, in riferimento

agli artt. 7 e 138 della Costituzione, in relazione all'art. 34 del

Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di

esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della

legge 27 maggio 1929, n. 847, dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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