Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1977

Altra decisione · depositata il 05/01/1977 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati

annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e

l'Italia, l'11 febbraio 1929) e dell'art. 17 della legge 27 maggio

1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11

febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dalla

Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amodeo

Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 510 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 253 del 22 settembre 1976.

Visti gli atti di costituzione di Maria Aurora Gioia e di Francesco

Amodeo;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Gioia, e l'avv. Marcello Mole' per

Amodeo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte

d'appello di Palermo denuncia per contrasto con gli artt. 2, 24 e 102

della Costituzione, gli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e

17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, "in tanto in quanto rendendo

esecutivo nell'ordinamento interno dello Stato il disposto dell'art. 34

del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in

ordine all'efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato

e non consumato e approntando lo strumento formale della relativa

declaratoria, escludono nella materia così regolata la garanzia della

tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e l'esercizio della difesa

secondo i principi dell'ordinamento statale".

Considerato che il giudice a quo, in punto di rilevanza non motiva

in ordine alla pregiudizialità della decisione di questa Corte nei

confronti del provvedimento che esso giudice è chiamato ad emettere;

che a tal fine non prende nella dovuta considerazione il caso

definito con il rescritto pontificio e le forme e modalità del

relativo procedimento, ed in particolare non esamina un punto

essenziale, se nella specie ricorra o meno l'ipotesi di richiesta

unilaterale del provvedimento di dispensa, non fondata, cioè, sulla

concorde volontà delle parti interessate; che sussistono pertanto i

presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo affinché

motivi sulla rilevanza con particolare riguardo ai profili e termini

ora detti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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