Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 della

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro

allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa

Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e 17 della legge 27 maggio 1929,

n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio

1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 31 marzo 1977, nel

procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Gospodinoff

Aldomir ed altro, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21

dicembre 1977;

2) n. 5 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Roma il 15 e 31

marzo 1977, 3 maggio 1977, 6 maggio 1977 (due ordinanze) nei

procedimenti civili vertenti tra Papaleo Saverio e Medugno Liliana,

Filippucci Lorenzo e Donati Paola, Mimmi Augusto e Olivieri Claudia,

Cioci Nazareno e Oliva Lidia, Paolini Lorenzo e Berlen Elena, iscritte

ai nn. 355, 313, 501, 303 e 385 del registro ordinanze 1977,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 244,

353, 244 e 286 rispettivamente del 21 e 7 settembre, 28 dicembre, 7

settembre e 19 ottobre 1977;

3) n. 14 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Milano il 15 e

24 aprile 1977, 3 giugno 1977 (due ordinanze), 14 ottobre 1977, 30

giugno 1978 (tre ordinanze), 13 ottobre 1978, 23 marzo, 27 aprile e 18

maggio 1979, 25 gennaio e 15 febbraio 1980, nei procedimenti civili

vertenti tra Rodi Renato e Del Bono Maria Luisa, Tuccio Adriana e

Bisello Giorgio, Galeazzi Bruno e Cornali Silvia, Vignetta Silvio e

Darosi Iolanda, Marazzi Giacomo e Ricchi Faustina, Mazza Ermanno e Di

Cintio Carmela, Califano Prisco e Califano Carmela, Cola Romano e

Guerriero Paola, Bertoli Silvano e Biffi Piera, Gallinoni Vincenzo e

Pagani Paola, Ruggiero Vincenzo e Crotti Emiliana, Cugnasca Enrico e

Levy Nella, Sabelli Fioretti Claudio e Oldrini Francesca, Bosoni

Achille e Marchese Bruna, iscritte ai nn. 329, 451 e 452 del registro

ordinanze 1977, ai nn. 79 e 68 del registro ordinanze 1978, ai nn. 10,

11, 12, 13, 625, 626 e 1025 del registro ordinanze 1979 e ai nn. 527 e

419 del registro ordinanze 1980, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 258, 320, 327 del 21 settembre, 23 e 30 novembre

1977; nn. 109 e 101 del 19 e 12 aprile 1978; nn. 80 e 310 del 21 marzo

e 13 novembre 1979 e nn. 71, 270 e 194 del 12 marzo, l ottobre e 16

luglio 1980;

4) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 14 aprile

1977 nel procedimento civile vertente tra Amodeo Francesco e Gioia

Maria Aurora, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26

ottobre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Oliva Lidia, Medugno Liliana,

Cioci Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato, Mazza Ermanno, Donati

Paola, Papaleo Saverio, Amodeo Francesco, Di Filippo Gigliola,

Gospodinoff Aldomir, Olivieri Claudia, e gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Mauro Mellini per Oliva Lidia, Medugno Liliana e

Di Filippo Gigliola; Paolo Barile per Di Filippo Gigliola; Cesare

Mirabelli per Filippucci Lorenzo; Corrado Bernardini per Cioci

Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato e Mazza Ermanno; Leo Leli per

Papaleo Saverio; Pietro Gismondi e Filippo Satta per Gospodinoff

Aldomir; e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le norme che attribuiscono ai tribunali ecclesiastici la

giurisdizione in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti

agli effetti civili e delimitano i poteri spettanti al giudice italiano

nel procedimento di esecutività delle sentenze di nullità che da quei

tribunali provengono, sono oggetto di eccezioni di incostituzionalità

formulate, sotto vari profili, con ordinanza 31 marzo 1977, dalle

Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso, su

istanza di parte, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101

della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi quarto, quinto e

sesto, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo

dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché nei confronti

dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni

per l'applicazione del Concordato medesimo, nella parte relativa al

matrimonio; c.d. legge matrimoniale). Il giudizio a quo, pendente

innanzi alle Sezioni unite, verte su un ricorso proposto da Di Filippo

Gigliola contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma aveva

reso esecutiva la sentenza 6 marzo 1972 del tribunale ecclesiastico del

Vicariato di Roma, dichiarativa della nullità, per riserva mentale

consistente nella esclusione del bonum sacramenti, ex parte viri, del

matrimonio da lei contratto con Aldomir Gospodinoff.

La pronuncia di questa Corte - si premette nel provvedimento di

rimessione - viene sollecitata dopo che questioni in gran parte

analoghe, ma formulate in termini più circoscritti, sollevate, nello

stesso giudizio, con ordinanza emessa il 3 luglio 1975, nei confronti

soltanto dell'art. 17 della legge matrimoniale, senza investire le

correlative disposizioni dell'art. 34 del Concordato, erano state da

questa Corte dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, con la

sentenza n. 1 del 1977. Essendo ora impugnato anche l'art. 1 della

legge n. 810 del 1929, nella parte in cui inserisce nell'ordinamento

dello Stato i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato,

il giudice a quo afferma che, alla stregua delle stesse indicazioni

desumibili dalla menzionata sentenza di questa Corte, "la rilevanza

delle questioni proposte resta fuori di discussione". Peraltro, anche

in questa seconda ordinanza, con riferimento al giudizio a quo, si

ribadisce che, avendo le parti, sia nel corso del procedimento dinanzi

alla Corte d'appello, sia nella successiva fase di legittimità,

discusso intorno alla portata e alla costituzionalità delle norme in

parola, la Corte di cassazione non può, ai fini della decisione del

ricorso, prescindere da tali questioni. Una volta ritenute le stesse

non manifestamente infondate deve quindi sottoporle alla Corte

costituzionale.

Ciò premesso, motivando ai fini della non manifesta infondatezza

della prima delle suddette eccezioni, le Sezioni unite, rilevato che,

in proposito, "salva, ove occorra, qualche ulteriore considerazione,

può essere integralmente utilizzata" l'indagine svolta nella

precedente ordinanza del 1975, fanno richiamo a due sentenze di questa

Corte (n. 98 del 1965 e n. 183 del 1973) sulle condizioni di validità

e sui limiti della rinuncia dello Stato alla propria giurisdizione in

favore degli organi di giustizia delle Comunità europee, sottolineando

come in queste pronunce l'assoggettamento alla giurisdizione previsto

dai Trattati istitutivi delle Comunità medesime, è stato bensì

ritenuto conforme a Costituzione, ma solo in quanto la Corte di

giustizia delle Comunità è costituita ed opera secondo regole

corrispondenti alle linee fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale

statale, ha natura giurisdizionale, ed è composta da membri che

esercitano le proprie funzioni con indipendenza e imparzialità. La

legittimità della produttività di effetti nell'ordinamento interno di

sentenze emesse da parte degli organi comunitari risulta dunque

subordinata, in quelle sentenze, al rispetto del diritto del cittadino

alla tutela giurisdizionale.

Con richiamo, inoltre, alle sentenze di questa Corte n. 30 del 1971

e n. 175 del 1973, concernenti direttamente la rinuncia dello Stato, in

base al Concordato con la Santa Sede, alla propria giurisdizione in

materia di nullità del matrimonio canonico produttivo di effetti

civili, il giudice a quo osserva che, mentre la prima di queste

decisioni si era limitata ad affermare che il divieto di istituzione di

giudici speciali, sancito dall'art. 102 della Costituzione, opera

soltanto nell'ambito dell'ordinamento statale, la seconda, col chiarire

che la sovranità dello Stato, proclamata dall'art. 1 della

Costituzione, "non implica un'assoluta inderogabilità alla

giurisdizione", ha lasciato impregiudicato il problema (che ora si

propone) se la riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica

(benché in linea di massima compatibile con la sovranità statuale)

non si ponga, in considerazione dei connotati qualificanti

dell'ordinamento canonico, in contrasto con uno degli altri principi

supremi del sistema costituzionale. Di quei principi, cioè, alla

stregua dei quali (come è stato affermato da questa Corte, nelle

sentenze n. 30 e seguenti del 1971, e ribadito nella stessa sentenza

n. 1 del 1977) l'art. 7 della Costituzione consente che anche le norme

delle leggi che hanno reso esecutivo il Concordato tra Santa Sede e

Italia, possano essere sindacate.

Sulle linee segnate dalla su ricordata giurisprudenza della Corte

costituzionale - prosegue l'ordinanza di rinvio - si può e si deve

dunque procedere - al fine di verificare il grado di tutela da esse

garantito - ad un esame delle norme che regolano il procedimento

innanzi ai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, vigenti le

quali i tribunali stessi pronunciano le sentenze che, in forza delle

norme impugnate, il giudice italiano deve poi rendere esecutive.

L'esame di tali norme (che hanno fonte, da un lato, nel codex iuris

canonici e, dall'altro, nella Instructio "Provida mater Ecclesia"

emanata il 15 agosto 1936, e in una serie di testi successivi) conduce,

secondo l'ordinanza, a rilevare che il sistema della giurisdizione

ecclesiastica in materia matrimoniale è caratterizzato:

I. Per quanto riguarda i giudici:

a) dal principio secondo cui il Pontefice è titolare nativo iure

della potestà giurisdizionale ed è pertanto il massimo giudice

naturale in assoluto (canoni 218, 1569);

b) dall'amovibilità dei giudici (prevista in via assoluta, ad

nutum episcopi, dal canone 1573, paragrafo 5, e successivamente

attenuata con l'attribuzione alla Conferenza regionale episcopale del

potere di rimozione per causa grave) e dall'avocabilità al Pontefice,

nella ricordata sua qualità, di qualunque causa in qualunque stato e

grado, con conseguente deferimento a giudici da lui scelti (canone

1557, paragrafo 3);

II. Per quanto riguarda le parti:

c) dal riconoscimento della capacità processuale ai soli coniugi

cattolici (canone 1971, art. 35 dell'Instructio), almeno

nell'ordinamento vigente all'epoca dei fatti di causa, in quanto le

limitazioni in danno degli acattolici non sono state rimosse che nel

1973;

III. Per quanto concerne il contraddittorio e il diritto di difesa:

d) da disposizioni per cui il convenuto conosce il contenuto

integrale del libello introduttivo soltanto dopo il proprio

interrogatorio (art. 113, paragrafo 1, dell'Instructio);

e) dalla possibilità che ai difensori sia interdetto il patrocinio

"da parte dello stesso ordinario che regge il tribunale regionale"

(art. 48, paragrafo 4, dell'Instructio, art. 1 delle Norme della

Congregazione per la disciplina dei sacramenti del 10 luglio 1940);

f) dal divieto per le parti e per i loro difensori di assistere

all'assunzione delle prove testimoniali (art. 128 dell'Instructio);

g) dalle limitazioni a testimoniare poste a carico degli

scomunicati (art. 119 dell'Instructio);

h) dall'inesistenza di sanzioni - che non siano di natura meramente

spirituale - per le ipotesi di mancata presentazione dei testimoni, di

rifiuto di rispondere alle domande e di falsa testimonianza;

i) dal potere del Pontefice di rendere definitive decisioni ancora

impugnabili, con conseguente discrezionale esclusione della garanzia

del doppio grado di giurisdizione;

l) dall'insuscettibilità delle sentenze ecclesiastiche in materia

matrimoniale di passare in giudicato (canone 1903, art. 217, paragrafo

1, dell'Instructio).

Tale sistema, che - osservano le Sezioni unite - trae la propria

giustificazione e la propria interna coerenza, "fuori discussione in

questa sede", dalla natura sacramentale del matrimonio canonico, appare

per più versi difforme da quello che la Costituzione vuole assicurato,

e che risulta invece ispirato ai criteri fondamentali

dell'imparzialità, della indipendenza (art. 101 Cost.) e della

precostituzione del giudice (art. 25 Cost.), nonché del potere di

ciascuno di agire in giudizio e di esercitare, in ogni stato e grado

del procedimento - partecipando ad ogni atto di esso - il diritto

inviolabile di difesa, e di vedere altresì definitivamente accertata

la conformità o meno di una determinata situazione alle norme

dell'ordinamento (art. 24, commi primo e secondo, Cost.).

Per stabilire se, sotto questi aspetti, la questione sia

proponibile innanzi alla Corte costituzionale, "non interessa stabilire

- precisa ancora l'ordinanza di rinvio - se nel processo svoltosi

dinanzi ai tribunali ecclesiastici che ha dato luogo alla presente

controversia, abbiano o meno trovato puntuale applicazione tutte le

surricordate norme canoniche". La prospettata violazione del diritto

alla tutela giurisdizionale - si afferma - è ricollegabile invero non

ad una lesione verificatasi nella singola fattispecie concreta, sibbene

alla strutturazione generale del sistema che, nella sua

istituzionalità, sembra insuscettibile di garantire congruamente

quella tutela.

Né in contrario - si aggiunge - gioverebbe richiamare il

"carattere sostitutivo", per i matrimoni canonici trascritti agli

effetti civili, (che la motivazione della sentenza di questa Corte n. 1

del 1977 pone in risalto) della giurisdizione di nullità dei tribunali

ecclesiastici. Proprio in quanto nella materia in esame la

giurisdizione statuale è sostituita da quella ecclesiastica - le cui

singole caratteristiche cospirano tutte a delineare un sistema

profondamente diverso - viene infatti in evidenza il problema della

difformità tra l'ordinamento canonico ed il tipo di tutela previsto

dalla Costituzione.

Che, poi, il diritto alla tutela giurisdizionale, parametro della

legittimità delle norme impugnate, abbia dignità di "principio

supremo", è punto sul quale - aggiungono le Sezioni unite - ogni

decisione va lasciata alla Corte costituzionale. È comunque

significativo - si aggiunge - che la Corte costituzionale, in una delle

sentenze surrichiamate (n. 98 del 1965), ha già inquadrato quello alla

tutela giurisdizionale fra i "diritti inviolabili dell'uomo"

riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

La seconda questione di legittimità costituzionale, questione che

- si precisa ancora nell'ordinanza - dà per scontata la conformità

alla Costituzione della riserva di giurisdizione in favore dei

tribunali ecclesiastici, verte sui limiti dei poteri del giudice

chiamato a dare esecutività, nell'ordinamento dello Stato, alle

sentenze dei tribunali ecclesiastici. Le norme impugnate, secondo

l'interpretazione datane da una consolidata giurisprudenza, altro non

consentono al giudice italiano, una volta verificata la regolarità,

puramente formale, della documentazione rimessagli dal tribunale della

Segnatura apostolica, se non di prendere atto dell'esistenza del

provvedimento emesso nell'ordinamento canonico, e che va reso

esecutivo, senza che si possa compiere alcun esame, neppur sommario,

delle modalità della procedura svoltasi innanzi al giudice

ecclesiastico e delle questioni di diritto sostanziale da esso decise.

Al giudice italiano è, dunque, precluso di accertare se nel

procedimento in cui è stata resa la sentenza di nullità del

matrimonio, sia stato assicurato l'effettivo rispetto del

contraddittorio e del diritto di difesa; se la sentenza sia o no

definitiva; se siano stati realmente effettuati, da parte del tribunale

della Segnatura, i controlli (circa la conformità della sentenza alle

norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla

citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti),

controlli previsti dal comma quinto dell'art. 34 del Concordato; se,

infine, le disposizioni contenute nella sentenza di nullità, siano

conformi (come previsto dall'art. 797, n. 7, del codice di procedura

civile, e segnatamente dall'art. 31 delle preleggi) al principio del

rispetto dell'ordine pubblico italiano. Anche a questo riguardo al

giudice a quo appare quindi dubbia la compatibilità delle norme

impugnate con il "principio supremo" del diritto di agire e difendersi

in giudizio, dinanzi a qualsiasi organo fornito dei poteri tipici della

giurisdizione, che dagli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione deve

ritenersi garantito al cittadino anche in tema di riconoscimento di

sentenze rese in altri ordinamenti.

Un "ulteriore profilo" di contrasto delle denunciate norme con

"principi supremi del sistema costituzionale" viene infine ravvisato

dalle Sezioni unite nel fatto che le disposizioni medesime, imponendo

al giudice statale di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche

anche se fondate su cause di nullità non previste dalla legge dello

Stato, e in particolare (come nel caso di specie) sulla riserva

mentale, "senza possibilità di rilevarne il conflitto con l'ordine

pubblico italiano", sembrano introdurre nell'ordinamento dello Stato

"un tipo di matrimonio contrastante con quello previsto dalla

Costituzione, in violazione dei canoni relativi all'eguaglianza dei

cittadini senza distinzione di religione, ed al concetto medesimo di

matrimonio accolto dalla Carta fondamentale (artt. 2, 3, 7 e 29

Cost.)". Anche a questo proposito, circa la natura "suprema" dei

principi invocati, il giudice a quo ritiene di non poter trarre

conclusioni definitive, rimettendosi alla decisione della Corte

costituzionale. Ricorda comunque che, riguardo alla scelta del regime

matrimoniale, civile o canonico, questa Corte ha affermato (sentenze

nn. 31 e 32 del 1971 e 175 del 1973) che tale libertà di scelta può

riconoscersi conforme all'art. 3 della Costituzione, "purché nel

regime prescelto non si abbia violazione di altri precetti

costituzionali supremi".

Dopo aver posto in evidenza "le differenze di fondo, certamente

esistenti fra i due tipi di matrimonio", canonico e civile, e la

diversità che nei due ordinamenti caratterizza la regolamentazione

delle cause di nullità, viene sottolineato come, mentre l'ordinamento

dello Stato considera primaria l'esigenza di salvaguardare la "società

naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 della Costituzione) e il

mantenimento del rapporto familiare, anche se costituito in virtù di

un atto invalido (come le norme del codice civile in materia, specie

quelle sulla "sanatoria" delle nullità, per più versi largamente

concorrono a dimostrare), nell'ordinamento canonico per contro, in

ragione della natura sacramentale del matrimonio, riveste decisiva

importanza "la verifica della puntuale adesione della volontà del

nubente a ciascuno dei caratteri tipici del sacramento". Cosicché né

l'oggetto del consenso, né il protrarsi della convivenza impediscono

l'accertamento di una eventuale mancata corrispondenza fra la volontà

di ciascuno dei nubenti e le finalità sacramentali, ancorché tale

difformità, come nel caso (che è quello che si verifica nella

fattispecie) della riserva mentale, sia rimasta del tutto sconosciuta

all'altro coniuge, con la possibile conseguenza che in base alla

regolamentazione canonica, in forza delle norme impugnate, può

liberarsi dal vincolo, anche agli effetti civili, deducendo la nullità

del matrimonio, proprio il coniuge che abbia posto a suo tempo le

relative condizioni, vedendo così premiata la sua mala fede.

Sotto tutti gli aspetti considerati, perciò - concludono le

Sezioni unite - le questioni sollevate, anche per gli argomenti offerti

dalle numerose conferme di ordine dottrinale, devono ritenersi non

manifestamente infondate.

2. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti sia la Di Filippo

che il Gospodinoff. E anche intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato.

Per i motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, ai quali si

riporta integralmente, la difesa della Di Filippo chiede che le norme

impugnate vengano riconosciute illegittime. Dal canto suo la difesa del

Gospodinoff chiede invece che la Corte dichiari la questione sollevata

inammissibile, e comunque infondata. In via pregiudiziale, infatti,

sostiene che le eccezioni prospettate dalla Cassazione sarebbero

irrilevanti perché astratte e formulate senza specifico riferimento

alla concreta vicenda procedurale.

Nel merito, la difesa del Gospodinoff fa richiamo alle sentenze di

questa Corte n. 31 del 1971 e n. 175 del 1973, secondo le quali né la

semplice differenza di regime riscontrabile fra matrimonio civile e

matrimonio canonico né la rilevanza della giurisdizione canonica

nell'ordinamento italiano comporterebbero violazione di principi

supremi. Aggiunge che non dovrebbe essere dimenticato che fra i

principi qualificanti il vigente sistema costituzionale rientra

certamente l'art. 7, primo comma, della Costituzione, il quale

riconosce che "lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine

indipendenti e sovrani". Di tutto ciò, del resto, si avrebbe conferma

nella stessa più recente sentenza n. 1 del 1977, là dove questa Corte

afferma che "le disposizioni dell'art. 34 del Concordato e della legge

n. 810 del 1929 godono attualmente della copertura costituzionale

fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione".

Secondo la difesa del Gospodinoff, anche il dubbio prospettato

dall'ordinanza di rinvio riguardo alla diversa disciplina delle cause

di nullità del matrimonio civile e del matrimonio canonico dovrebbe

ritenersi già risolto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte.

Non si vedrebbe, tuttavia, in qual modo la dichiarazione di nullità

del matrimonio - prevista dall'ordinamento canonico - per simulazione,

possa ledere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Si

tratta infatti di una causa di nullità che, sia pure con disciplina

parzialmente diversa, è ammessa ora, dopo la riforma del diritto di

famiglia, anche dall'art. 123 del codice civile.

A sua volta, nel chiedere che le eccezioni di illegittimità

costituzionale formulate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione

vengano respinte perché infondate, l'Avvocatura dello Stato fa

richiamo, oltre che alla sentenza n. 175 del 1973, alla sentenza n. 30

del 1971 di questa Corte. Sia l'una che l'altra, infatti, col

riconoscere la legittimità della riserva per le cause di nullità dei

matrimoni canonici trascritti agli effetti civili alla giurisdizione

canonica, avrebbero implicitamente riconosciuto anche la sufficienza

delle garanzie processuali previste da quell'ordinamento. Alla luce di

queste pronunce, perciò, il rilievo mosso nell'ordinanza di rinvio

alle disposizioni impugnate in base alla pretesa minore tutela

giurisdizionale che il processo canonico offrirebbe alle parti,

dovrebbe ritenersi superato.

Secondo l'Avvocatura, inoltre, se è vero, come ha argomentato il

giudice a quo, che la Corte costituzionale nel giudicare, nelle

sentenze n. 98 del 1965 e n. 183 del 1973, riguardo ai rapporti fra

Stato italiano e Comunità europee, della legittimità costituzionale

della rinuncia dello Stato all'esercizio della propria giurisdizione in

favore di quella di un altro ordinamento, ha fatto ricorso al criterio

della verifica del grado di efficienza del sistema di tutela

giurisdizionale garantito dall'ordinamento non statale, non è men vero

che il ricorso a tale criterio postula l'esclusività della

giurisdizione dell'altro ordinamento. Nei casi di specie, invece, non

si ha una esclusività (della giurisdizione canonica) ma piuttosto una

alternatività fra le due giurisdizioni (civile o canonica) in funzione

della libera scelta dei nubenti. Secondo le norme concordatane,

infatti, alla giurisdizione canonica restano soggetti solo coloro che,

pur potendo, come cittadini italiani, contrarre matrimonio civile,

secondo le leggi dello Stato, decidono, invece, in base alle proprie

convinzioni religiose, di celebrare il matrimonio - pur essendo in

grado di conoscere la diversa disciplina a cui è sottoposto - secondo

il regime concordatario.

Quanto, poi, alla lamentata preclusione di ogni potere al giudice

italiano nel procedimento di esecutività delle sentenze e dei

provvedimenti ecclesiastici, la difesa del Presidente del Consiglio

osserva che, secondo i principi generali vigenti in materia di

riconoscimento di sentenze di autorità giudiziarie estere, il giudice

italiano non può certo conoscere il merito della causa, né tanto meno

esigere una identità di regole procedurali tra il diritto nazionale e

quello applicato nella sentenza da delibare, potendo solo controllare

il rispetto dell'ordine pubblico.

Infine l'Avvocatura ricorda che la normativa denunciata è oggetto

di esame in sede di trattative per la revisione del Concordato, operata

la quale i dubbi di legittimità costituzionale sollevati non avranno

più ragion d'essere.

In una elaborata memoria la difesa del Gospodinoff approfondisce,

per ciascuna delle questioni sollevate, le critiche volte alla

motivazione dell'ordinanza di rinvio. Nelle sue conclusioni, tuttavia,

pur nel ribadire l'incensurabilità, sotto tutti gli aspetti, delle

disposizioni impugnate sotto il profilo della legittimità

costituzionale, osserva che la Corte, pur non ritenendo

costituzionalmente illegittimo il sistema vigente, potrebbe se mai,

come in altri casi e per altre materie ha fatto, enunciare ipotesi

"più adeguate" sotto il profilo costituzionale.

Riguardo alla prima eccezione, concernente la riserva in favore

della giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, in relazione al difetto

di garanzie riscontrato nel processo canonico, la difesa del

Gospodinoff, richiamando diverse decisioni della Corte di cassazione

successive all'ordinanza di rinvio, sostiene anzitutto che l'eccezione

stessa dovrebbe essere ritenuta senz'altro irrilevante, giacché,

investendo il sistema nel suo complesso, non si traduce (come invece

questa nuova giurisprudenza della Corte di cassazione richiede) "nella

denuncia di disposizioni effettivamente applicate nel procedimento in

corso o applicabili nelle ulteriori vicende processuali", ma tende "a

prospettare solo l'eventuale lesione di diritti altrui, o ipotetiche

violazioni di diritti (propri) peraltro non verificatesi nel caso

concreto".

Secondo la memoria, altro assurdo, a cui la logica dell'ordinanza

di rinvio porterebbe, nell'ipotesi in cui la questione - così come

formulata, "in ragione di alcune norme processuali canoniche" - fosse

riconosciuta fondata, starebbe poi in ciò: che in presenza delle nuove

norme processuali canoniche, che, con il codice di cui si prevede

imminente la pubblicazione, dovrebbero sostituirsi a quelle vigenti (e

che non sarebbe lecito presumere in contrasto con i principi del

diritto di difesa e della tutela giurisdizionale), la competenza

esclusiva del giudice canonico in materia matrimoniale dovrebbe, dopo

la sua abolizione, ritornare in vita.

Anche nel merito, comunque, gli argomenti esposti nell'ordinanza di

rinvio, non reggerebbero alla critica. Non sarebbe esatto, in primo

luogo, che con la sentenza n. 175 del 1973 questa Corte si sia limitata

ad escludere che la riserva di giurisdizione in questione sia in

contrasto con il principio (art. 1 della Costituzione) della sovranità

dello Stato, lasciando impregiudicati i punti dell'attuale

controversia. Nel giudizio che in quella sentenza trovò la sua

soluzione, infatti, la riserva di giurisdizione dei tribunali

ecclesiastici sulle cause attinenti alla nullità del matrimonio

canonico trascritto agli effetti civili, era stata infatti contestata

dal giudice a quo (tribunale di Rovigo), oltre che per violazione del

principio di eguaglianza, con motivazioni sostanzialmente non dissimili

da quelle fatte poi proprie dalle Sezioni unite, anche per violazione

del diritto di difesa e del principio della precostituzione del giudice

(artt. 3, 24 e 25 Cost.), e anche sotto questi aspetti le questioni

sollevate furono disattese.

Non pertinente, poi, sarebbe il richiamo (fulcro di tutto il

ragionamento del provvedimento di rimessione) alle decisioni di questa

Corte (n. 98 del 1965 e n. 183 del 1973) sui rapporti con le Comunità

europee, e al "grado di efficienza" attribuito dalle norme degli

ordinamenti comunitari alle garanzie assicurate dalla giurisdizione

della Corte di giustizia delle Comunità. Il parallelismo di situazioni

ravvisato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione fra Corte di

giustizia delle Comunità e tribunali ecclesiastici, valido sotto il

profilo negativo (della estraneità degli organi di giurisdizione fra i

quali il paragone si istituisce, rispetto alla giurisdizione dello

Stato, e della carenza di giurisdizione statuale in determinate

materie), non sarebbe valido, invece, riguardo agli aspetti positivi.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità hanno, infatti,

nell'ordinamento dello Stato una efficacia diretta e immediata, senza

che perciò sia previsto alcun controllo giurisdizionale, né la

necessità di interventi e accertamenti da parte del giudice italiano.

Le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio sono invece

soggette allo speciale procedimento di delibazione, di carattere

contenzioso, affidato alla Corte d'appello. E senza la dichiarazione di

esecutività, da parte della Corte d'appello - dichiarazione che non

può pronunciarsi (come la giurisprudenza ha costantemente

riconosciuto) se fra le parti interessate non si sia instaurato un

legittimo contraddittorio - non hanno nel nostro ordinamento alcuna

efficacia.

Ad ogni modo, secondo la difesa del Gospodinoff, da un esame da

essa portato fino ai più particolari aspetti del processo matrimoniale

canonico, nessuna delle censure mosse alle varie norme in cui esso si

articola e ai principi di cui sono espressione (sia per ciò che

riguarda l'indipendenza del giudice, sia per quanto attiene alla

capacità a stare in giudizio, al contraddittorio e al diritto di

difesa), si dimostrerebbe fondata. Fermo il punto, naturalmente, che in

tale esame non possono assumersi a parametro di raffronto né i singoli

precetti della Costituzione, né, tanto meno, le disposizioni di leggi

ordinarie sul processo e l'ordinamento giudiziario dello Stato (altro

errore, questo, nel quale sarebbe largamente incorso il giudice a quo)

ma, di fronte alla "copertura" assicurata alla "riserva di

giurisdizione matrimoniale dei tribunali ecclesiastici" dall'art. 34

del Concordato e quindi dall'art. 7, comma secondo, della Costituzione,

solo i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale". Fermo

altresì il punto che, come numerose sentenze di questa Corte anche

confermano, il principio della tutela giurisdizionale (certamente

accolto dalla nostra Costituzione) e le modalità del suo esercizio

(che possono essere diverse da ordinamento a ordinamento purché

rimanga salvo il principio di quella tutela) si pongono su piani

diversi, che non tollerano commissioni, e che comunque nulla c'è, nel

sistema processuale canonico, di effettivamente incompatibile con le

esigenze (le sole sicuramente fondamentali) della "terzietà del

giudice" e della "sostanziale possibilità di contraddittorio fra le

parti".

Nell'ordinanza di rinvio, inoltre, non si sarebbe tenuto alcun

conto dell'influenza che anche nel processo matrimoniale canonico e

nella giurisprudenza ecclesiastica hanno avuto, e non potevano non

avere, i nuovi principi proclamati dalle costituzioni e dai decreti del

Concilio Vaticano II, entrati in vigore nel 1965.

Dovrebbe anche tenersi presente, infine, che nella normativa

concordataria la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali

ecclesiastici è inscindibile dalla disciplina sostanziale del

matrimonio. Non potrebbe quindi ammettersi che, riconosciuta

illegittima, e conseguentemente abolita, radicalmente, la riserva di

giurisdizione in questione, siano i giudici dello Stato a giudicare

della validità del matrimonio-sacramento, e a dichiarare la nullità

canonica del matrimonio. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 7, comma

primo, della Costituzione. Nella normativa concordataria, infatti, il

matrimonio-sacramento è il presupposto degli effetti civili del

matrimonio, ma sotto il profilo della disciplina formale e sostanziale

è estraneo al diritto statale. Il sistema ha quindi una sua logica che

non consente di toccare una parte senza che il tutto venga ad essere

svuotato di contenuto.

Secondo la memoria della difesa del Gospodinoff, anche nella

questione concernente i poteri della Corte d'appello nel giudizio per

l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale,

a parametro di raffronto vengono, dall'ordinanza di rinvio, assunte

disposizioni di legge - quelle degli artt. 797 cod. proc. civ. (sulle

condizioni della delibazione) e 31 preleggi (sul principio dell'ordine

pubblico) - che, a parte le deroghe che il primo di essi trova nelle

convenzioni internazionali, certamente non esprimono "principi supremi

dell'ordinamento costituzionale", né di questi possono sostanziare il

contenuto.

Riguardo all'ulteriore profilo della questione, inerente alla

esecutività di sentenze di nullità fondate su cause diversamente

disciplinate nell'ordinamento della Chiesa e nell'ordinamento dello

Stato, nella memoria si obietta, in via pregiudiziale, che la rilevanza

della questione stessa nel giudizio a quo sarebbe solo apoditticamente

affermata e che l'ordinanza di rinvio non conterrebbe alcun accenno

alla fattispecie sostanziale e processuale oggetto della controversia.

Nel merito, comunque, anche sotto questo profilo, le tesi accolte nel

provvedimento di rimessione troverebbero ampia confutazione nella

precedente giurisprudenza di questa Corte. La difesa del Gospodinoff

nega inoltre che gli articoli del codice civile sulla disciplina del

matrimonio, richiamati in proposito nell'ordinanza di rinvio, possano

farsi assurgere al rango di "principi supremi dell'ordinamento

costituzionale". Né sarebbe riferibile alla questione l'art. 29 della

Costituzione, il quale, riconoscendo i diritti della famiglia come

società naturale fondata sul matrimonio, col presupporre un saldo

fondamento, costituito per l'appunto dal matrimonio, in quanto valido,

attiene al rapporto (validamente costituito), non all'atto costitutivo,

che mantiene quindi le sue peculiari caratteristiche. In conclusione,

si afferma che il vigente sistema altro in fondo non è se non

l'attuazione del pluralismo garantito dalla Costituzione e che i

principi essenziali della Costituzione non possono non comprendere la

libertà religiosa e quindi la libertà di scelta tra i diversi tipi di

matrimonio e di opzione anche per il matrimonio canonico con le

conseguenze che ne derivano, anche in ordine alla giurisdizione e alle

controversie in materia di nullità.

3. - Sotto tutti i profili sopra delineati, in alcuni casi, e sotto

alcuni di essi, in altri, le stesse questioni sollevate dalle Sezioni

unite civili della Corte di cassazione riguardo alla riserva alla

giurisdizione ecclesiastica delle controversie sulla nullità dei

matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, ed ai poteri del

giudice italiano nello speciale procedimento di delibazione per il

conferimento dell'esecutività alle sentenze ecclesiastiche

dichiarative della nullità medesima, vengono sottoposte al giudizio di

questa Corte, con tredici ordinanze, anche dalla Corte di appello di

Milano. Queste ordinanze, emesse su istanza di parte, o d'ufficio,

rispettivamente, il 15 aprile, il 3 giugno (due) e il 14 ottobre 1977;

il 30 giugno (tre) e il 13 ottobre 1978; il 23 marzo, il 27 aprile e il

18 maggio 1979, e, infine, il 25 gennaio e il 15 febbraio 1980,

provengono da altrettanti procedimenti promossi per la declaratoria di

esecutività di sentenze di tribunali ecclesiastici dichiarative della

nullità dei matrimoni di Rodi Renato e Del Bono Maria Luisa, Galeazzi

Bruno e Cornali Silvia, Vignetta Silvio e Darosi Iolanda, Marazzi

Giacomo e Ricchi Faustina, Mazza Ermanno e Di Cintio Carmela, Califano

Prisco e Califano Carmela, Cola Romano e Guerriero Paola, Bertoli

Silvano e Biffi Piera, Gallinoni Vincenzo e Pagani Paola, Ruggiero

Vincenzo e Crotti Emiliana, Cugnasca Enrico e Levy Nella, Sabelli

Fioretti Claudio e Oldrini Francesca, Bosoni Achille e Marchese Bruna.

Quanto ai motivi della rimessione delle questioni, essi presentano

un contenuto testuale pressoché identico. Inoltre, come appare anche

dai richiami fatti all'ordinanza pronunciata dalle Sezioni unite, i

motivi stessi (pur se la Corte d'appello di Milano, nell'indicare le

"norme della Costituzione che si assumono violate" fa riferimento anche

all'art. 102, non richiamato dalle Sezioni unite), sostanzialmente

coincidono con quelli accolti dalla Corte di cassazione. In tutte le

ordinanze non si manca peraltro di esprimere (con riferimento ai

rilievi formulati in proposito, rispetto al precedente giudizio, dalla

sentenza n. 1 del 1977 di questa Corte) circa la questione concernente

i poteri del giudice italiano nello "speciale procedimento di

delibazione" delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, l'intento di

sollevarla come "autonoma questione".

Inoltre, a differenza dalle Sezioni unite civili della Corte di

cassazione, la Corte d'appello di Milano non prospetta in termini

dubitativi, ma recisamente afferma che il diritto alla tutela

giurisdizionale si colloca fra i principi supremi dell'ordinamento

costituzionale.

4. - Alle norme dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810

(nella parte in cui inserisce nell'ordinamento dello Stato i commi

quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato) e del correlativo

art. 17 della legge matrimoniale, muovono censura anche cinque

ordinanze della Corte d'appello di Roma, emesse, nel corso di

altrettanti procedimenti per la esecutività di sentenze di tribunali

ecclesiastici, rispettivamente il 15 e il 31 marzo, il 3 maggio e il 6

maggio (due) 1977.

Di tali ordinanze, quelle in data 15 e 31 marzo 1977 risultano

pronunciate nel corso di alcuni dei procedimenti in cui sorsero le

questioni che, così come allora proposte, questa Corte dichiarò

inammissibili con la sentenza n. 1 del 1977. In una di esse,

pronunciata in relazione alla dichiarata nullità del matrimonio fra

Filippucci Lorenzo e Donati Paola, premessi ampi riferimenti sullo

svolgimento della procedura per la esecutività della sentenza e sulle

istanze e deduzioni in essa avanzate, le norme impugnate vengono

contestate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102

della Costituzione, solo sul punto relativo alla carenza di poteri del

giudice italiano in sede di giudizio per la esecutività dei

provvedimenti delle autorità ecclesiastiche.

Abbandonata la tesi - già sostenuta nella precedente ordinanza di

rinvio - secondo la quale la legittimità costituzionale della riserva

alla giurisdizione ecclesiastica delle controversie sulla nullità dei

matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, potrebbe

contestarsi, con riguardo all'intero complesso delle norme dettate in

materia dall'ordinamento canonico, sia processuali che sostanziali, in

re matrimoniali, la Corte d'appello osserva che ci si deve invece

limitare ad esaminare, di volta in volta, "se i provvedimenti

ecclesiastici di cui si chiede l'esecutività abbiano violato i sommi

principi della Costituzione italiana". All'effettuazione di una

indagine in tal senso - prosegue l'ordinanza - ostano tuttavia, secondo

la costante interpretazione datane dalla giurisprudenza, le norme

impugnate. Riguardo alle quali (escluso che possa farsi utile

riferimento agli artt. 797 e seguenti del codice di procedura civile,

giacché lo schema che essi delineano non è il solo previsto dal

nostro ordinamento in materia di riconoscimento di procedure

giurisdizionali straniere, ma trova numerose deroghe nelle convenzioni

internazionali) il giudice a quo si domanda se, sotto questo profilo,

esse non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento

costituzionale. L'individuazione e la enunciazione di tali principi -

afferma il giudice a quo - spetta in via esclusiva alla Corte

costituzionale. Non potrebbe tuttavia tacersi che le norme in questione

(come è dato arguire dal progetto di riforma del Concordato elaborato

dall'apposita Commissione e presentato alle Camere) dimostrano di aver

fatto il loro tempo.

In un'altra ordinanza, pronunciata riguardo al matrimonio fra

Papaleo Saverio e Medugno Liliana, dichiarato nullo dal tribunale

ecclesiastico "ex capite simulationis totalis consensus ex parte viri",

nel censurare, anche in questa occasione, in riferimento agli artt. 1,

2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, la inaccettabile

angustia dei poteri che le disposizioni concordatarie lasciano in

materia al giudice italiano, il giudice a quo, fra l'altro, fa

insistente richiamo al principio dell'ordine pubblico. Affermato

nell'art. 797, n. 7 del codice di procedura civile, e prima di esso, in

termini amplissimi, nell'art. 31 delle preleggi, il limite inderogabile

dell'ordine pubblico (in contrasto con il quale né le leggi o gli atti

di uno Stato estero, né gli ordinamenti o gli atti di qualsiasi

istituzione od ente, "possono avere effetto nel territorio dello

Stato") costituirebbe, infatti, una espressione primaria del principio

di sovranità, e non potrebbe quindi avere, rispetto al diritto

canonico, una consistenza minore di quella che ha rispetto al diritto

straniero. Tanto più, poi, quando il diritto canonico viene applicato

- come nei casi in questione - ai "cives fideles", come tali soggetti

anche a tutte le leggi dello Stato.

Fermo il punto che ogni indagine relativa ai principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale "è riservata per eccellenza alla

cognizione" di questa Corte, la Corte d'appello osserva che tuttavia, a

suo avviso, la mancata opposizione, nella normativa in esame, del

limite costituito dal rispetto dell'ordine pubblico, non contrasta con

un singolo precetto, ma con lo spirito informatore di una pluralità di

assunti costituzionali: tutti quelli, cioè, a cui, nel formulare la

questione, ha creduto di dover fare riferimento.

Quanto alla "pregiudizialità della decisione sulla questione di

costituzionalità rispetto al provvedimento che la Corte d'appello è

chiamata ad emettere", secondo l'ordinanza essa sarebbe nel caso

evidente. Ed invero, essendo stato il matrimonio dichiarato nullo (come

appare dalla sentenza trasmessa dal tribunale della Segnatura) dopo una

convivenza protrattasi per dodici anni e la nascita di un figlio,

"perché al tempo della sua celebrazione uno dei nubendi si era

determinato a contrarlo per mere finalità di interesse economico",

sicuramente il limite dell'ordine pubblico, se applicabile, non avrebbe

consentito di dare esecutività alla sentenza.

Con la terza e la quarta delle suindicate ordinanze, in riferimento

agli artt. 2, 3, 7, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 102 della

Costituzione, in un caso, e in riferimento ai soli artt. 24, 25, 101 e

102 della Costituzione, nell'altro, la Corte di appello di Roma,

sospendendo i procedimenti per la esecutività delle sentenze

dichiarativi della nullità dei matrimoni concordatari rispettivamente

di Cioci Nazareno e Oliva Lidia, e di Paolini Lorenzo e Berlen Elena,

sottopone al giudizio di questa Corte sia la questione attinente alla

carenza di adeguate garanzie nel sistema della giurisdizione

ecclesiastica, sia quella concernente i limiti dei poteri del giudice

italiano all'atto della declaratoria di esecutività di sua competenza.

Anche se si dovesse ritenere - si afferma in proposito in entrambi i

provvedimenti - che il suddetto sistema processuale sia, nel suo

complesso, atto a salvaguardare il principio costituzionale della piena

tutela giurisdizionale, permarrebbe comunque il dubbio di

illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'impossibilità di

verifica, nei singoli casi, dell'avvenuta osservanza del principio

stesso.

Con la quinta ordinanza (anch'essa emanata, come la prima, in

seguito ad altra promotrice di uno dei giudizi risolti da questa Corte

con la sentenza di inammissibilità n. 1 del 1977) vengono infine

sollevate (in relazione al matrimonio, dichiarato nullo dal tribunale

ecclesiastico, fra Mimmi Augusto e Olivieri Claudia) le questioni

attinenti al sistema della giurisdizione ecclesiastica e ai poteri del

giudice italiano (formulate in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24,

primo e secondo comma, 25, 101, 102 e seguenti della Costituzione)

prospettando anche (in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 29 e 31 Cost.)

il profilo concernente le divergenze fra gli ordinamenti canonico e

civile in materia di nullità del matrimonio.

Affermata, con motivazioni pressoché identiche, la rilevanza, nei

giudizi a quibus, delle questioni sollevate, la Corte d'appello di

Roma, a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni

stesse, adduce, in queste tre ultime ordinanze, argomenti che

sostanzialmente riproducono quelli posti a base delle ordinanze delle

Sezioni unite civili della Corte di cassazione e della Corte d'appello

di Milano.

5. - Delle parti dei giudizi pendenti innanzi alle Corti d'appello

di Milano e di Roma, si sono costituiti innanzi a questa Corte, Rodi

Renato, Mazza Ermanno, Filippucci Lorenzo, Donati Paola, Cioci

Nazareno, Oliva Lidia, Medugno Liliana, Papaleo Saverio e Olivieri

Claudia. Le difese della Donati, della Oliva, della Medugno e della

Olivieri chiedono che le norme impugnate "e ogni altra coinvolta",

siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Le difese del Rodi,

del Mazza, del Filippucci, del Cioci e del Papaleo chiedono, invece,

che le questioni sollevate siano dichiarate, a seconda, inammissibili,

non fondate, o addirittura manifestamente infondate.

Gli atti di deduzioni, a sostegno della inammissibilità della

questione relativa alla pretesa carenza di garanzie nel sistema della

giurisdizione ecclesiastica, si rifanno anzitutto all'affermazione

della sentenza di questa Corte n. 1 del 1977 circa la "speciale

garanzia" e la "copertura costituzionale", di cui godono le

disposizioni dell'art. 34 del Concordato. Un secondo argomento (che si

riannoda alle affermazioni dell'ordinanza di rinvio della Corte

d'appello di Roma nel giudizio che vede parte il Filippucci, ma che

viene ripreso anche dalle difese del Cioci e del Rodi) si fonda sulla

pretesa "assoluta erroneità e irrilevanza" di una condanna globale del

sistema processuale canonico e sulla necessità, che ne seguirebbe, di

constatare, caso per caso, dove e come, nei processi svoltisi inter

partes, quelle norme dell'ordinamento canonico, sostanziali e

processuali, di cui si assume il contrasto con i principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale, abbiano trovato concreta applicazione.

Tesi, questa, che alle parti avverse (Oliva e Medugno) non sembra

concludente e sostenibile, giacché - si obietta - la mera possibilità

di violazione di diritti di una parte già comporta la violazione certa

delle norme costituzionali poste a garanzia e tutela dei diritti

stessi. D'altronde, il segreto, che caratterizza il procedimento

ecclesiastico, e le esigenze, di ordine totalmente diverso, cui i due

ordinamenti, canonico e civile, sono ispirati e finalizzati,

costituirebbero degli ostacoli insuperabili ad una effettiva verifica.

Anche nel merito, a sostegno della infondatezza della questione, si

fa anzitutto richiamo (difese di Filippucci, Rodi, Cioci e Papaleo)

alla "copertura costituzionale" apprestata alle norme concordatarie

dall'art. 7, comma secondo, della Costituzione. I principi del

contraddittorio, del diritto di difesa, della tutela processuale e

sostanziale delle parti vengono nel diritto canonico e nella prassi

giudiziaria - come si esemplifica (difese di Papaleo, Cioci, Rodi) con

particolari riferimenti all'andamento dei processi di nullità

matrimoniale nei casi in questione - strettamente osservati. Si afferma

altresì (difesa di Filippucci, Rodi, Cioci) che nelle ordinanze di

rinvio la Corte di cassazione e le Corti d'appello avrebbero

interpretato erroneamente alcuni istituti canonici, senza tener conto

del "novus ordo" scaturito dal Concilio Ecumenico Vaticano II. In

contrario, però, la difesa della Olivieri si sofferma su molteplici

aspetti del processo matrimoniale canonico: giudice non precostituito

(presenza, accanto all'officiale, di altri due giudici che lo stesso

officiale "designare potest"); amovibilità (sufficienza, per poter

rimuovere un giudice, di un semplice accordo tra i vescovi della

Conferenza regionale episcopale, in base, bensì, ad una gravis causa,

che peraltro potrà essere rappresentata anche da una opinione

teologica, e senza neppure un procedimento disciplinare); trattamento

deteriore per le parti, se si tratti di acattolici; facoltà del

vescovo, nei casi c.d. "excepti", di dichiarare nullo un matrimonio

senza previo processo, né possibilità di appello successivo; mancata

assicurazione di un effettivo contraddittorio; mancanza di efficaci

sanzioni a carico dei testimoni falsi o reticenti, inadeguatezza del

sistema a garantire l'oggettivo interesse della legge di fronte a

eventuali collusioni delle parti dirette a vanificare la stabilità del

matrimonio (cosa, questa, tanto più grave, in quanto quella

iurisdictio è chiamata a risolvere questioni vertenti su tipici

diritti indisponibili, come quelli relativi a status personali);

esclusione del principio del giudicato, con la conseguenza che - in

contrasto non solo con la certezza del diritto, ma anche con l'ordine

della famiglia - può persino accadere che la nuova famiglia formata

dal coniuge che aveva ottenuto la nullità, sia distrutta da una nuova

sentenza che a distanza di anni ritenga invece valido il precedente

matrimonio. Tutte norme che nel loro ordine trovano fondamento nella

"ratio sacramenti" e nel fine supremo della "salus aeterna animarum",

ma che, nella loro incidenza sull'ordinamento dello Stato, si pongono

in netta antitesi con i principi della Costituzione.

Sul punto relativo ai poteri del giudice dell'esecutività, si nega

(difesa Papaleo) che il principio dell'ordine pubblico possa farsi

rientrare fra i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale". Le

disposizioni degli artt. 796 e seguenti cod. proc. civ., sulla

delibazione delle sentenze di autorità giudiziarie di Stati esteri,

non hanno una portata generale, giacché ammettono deroghe, in virtù

di normative speciali, frutto di intese o accordi di carattere

internazionale, anche se (a differenza dalle norme concordatarie) privi

di una specifica "copertura costituzionale". Non è utile, perciò,

farvi riferimento. Si replica (difesa della Olivieri) che l'interdire

alla Corte d'appello non soltanto di procedere ad un riesame del merito

e della legittimità delle pronunce ecclesiastiche in materia

matrimoniale, ma financo di esperire i controlli di cui all'art. 797

cod. proc. civ., compreso quello della contrarietà all' "ordine

pubblico", comporta, a danno dei nostri organi giurisdizionali, una

vera e propria deminutio.

Riguardo, infine, al profilo attinente al diverso regime delle

cause di nullità del matrimonio, si obietta (difesa Papaleo) che il

vizio di consenso funziona da causa di nullità del matrimonio tanto

nel diritto canonico quanto nel diritto civile; che anche a questo

proposito la normativa differenziata trova giustificazione nell'art. 7,

comma secondo, della Costituzione; e che le stesse sentenze di nullità

del matrimonio per simulazione, alla luce delle modifiche apportate,

con la riforma del diritto di famiglia, all'art. 123 del codice civile,

non può dirsi che ledano i principi dell'ordinamento costituzionale.

Fra l'altro, poi, i giudici a quibus (secondo le difese di Filippucci,

Rodi, Cioci) non avrebbero considerato adeguatamente l'attuale

concezione della legge italiana in tema di indissolubilità

matrimoniale. In contrario si afferma (difesa Oliva) che solo

escludendo la legittimità costituzionale delle norme impugnate, in

ordine, quanto meno, alla esecutività di determinate categorie di

sentenze di nullità, potrebbe, almeno in parte, ovviarsi all'attuale

anacronismo. Si afferma, altresì (difesa Olivieri), che il contrasto

fra l'art. 29 della Costituzione e il principio canonistico della

nullità del matrimonio per simulazione di una sola delle parti, o

perché una sola delle parti ha negato in scrinio pectoris uno dei beni

del matrimonio canonico, ha un fondamento ancora più forte di quel che

potrebbe apparire dalle motivazioni dei provvedimenti di rimessione.

Conclusione che anch'essa trova conferma nelle profonde trasformazioni

registratesi, negli ultimi decenni, sotto i più vari aspetti, in seno

alla società civile, e che si riflettono nelle tante, e note,

innovazioni legislative riguardo a matrimonio e famiglia.

In quasi tutti i giudizi promossi con le suddette ordinanze delle

Corti d'appello di Milano e di Roma è intervenuta, per il Presidente

del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Le richieste

espresse circa la dichiarazione di infondatezza e le argomentazioni

esposte negli atti di intervento ripetono pressoché alla lettera

quelli dell'intervento nel giudizio promosso dalle Sezioni unite della

Corte di cassazione.

In una successiva memoria la difesa del Filippucci ricorda che

nell'ordinanza di rinvio, pronunciata nel giudizio in cui il Filippucci

è parte, la Corte d'appello di Roma (dopo aver constatato, fra

l'altro, che con l'esibizione degli atti della causa trattata innanzi

ai tribunali ecclesiastici si era dimostrato che il procedimento si era

svolto nel pieno ossequio dei principi del contraddittorio e della

difesa) aveva respinto la tesi del contrasto con la Costituzione

dell'intero complesso dell'ordinamento canonico in re matrimoniali, e

riconosciuta invece la necessità che il giudice dell'esecutività

esamini, di volta in volta, la conformità dei singoli provvedimenti

ecclesiastici, sottoposti al suo esame, ai sommi principi della

Costituzione italiana. Con ciò - si sottolinea - la Corte d'appello

anticipava quello che sarebbe stato l'indirizzo poi seguito (e in

proposito si citano numerose sentenze) nel riconoscere irrilevante la

suddetta questione, dalla Corte di cassazione.

Secondo la memoria, peraltro, l'altra questione che, di

conseguenza, il giudice a quo si limita a proporre - quella cioè

attinente all'asserita preclusione di ogni potere del giudice italiano

nel procedimento di esecutività - sarebbe infondata. Essa infatti

risulta sollevata sul presupposto che in base all'art. 34 del

Concordato e all'art. 17 della legge matrimoniale, le uniche indagini

consentite alla Corte d'appello fossero quelle attinenti al controllo

della propria competenza territoriale, della natura concordataria del

matrimonio de quo, e della autenticità del decreto trasmesso dal

tribunale della Segnatura apostolica. Se è vero - si aggiunge - che in

questo senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza, di

legittimità e di merito, al punto che in proposito si è giunti a

parlare di "diritto vivente", è anche vero che tale giurisprudenza

potrebbe mutare, cedendo di fronte ad una diversa interpretazione che

si riveli maggiormente fondata. Alcune affermazioni della sentenza n. 1

e dell'ordinanza n. 2 del 1977 della Corte costituzionale,

sembrerebbero aprire la via ad un nuovo e più aperto indirizzo.

In un'altra memoria, presentata dalla difesa del Rodi, si oppone la

irrilevanza della prima questione. In proposito, ricordati i nuovi

orientamenti delineatisi nell'attuale giurisprudenza della Corte di

cassazione, con richiamo alle norme dell'art. 797 cod. proc. civ. sulle

condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere, si osserva

come non si possa rifiutare la esecutività di una sentenza straniera

soltanto perché alcune norme di quell'ordinamento giudiziario

straniero e anche del suo ordinamento giuridico in genere, possano

essere in contrasto con l'ordine pubblico italiano, se in concreto -

nel caso specifico - l'ordine pubblico italiano, processuale o

sostanziale, non risulti essere stato violato. Nel merito, comunque, un

esame, ampiamente svolto nella memoria, delle diverse norme del

processo matrimoniale canonico, rispetto alle quali nell'ordinanza di

rinvio si è denunciata l'assenza delle garanzie richieste dai

"principi supremi" del nostro ordinamento costituzionale, non

lascerebbe dubbi circa l'infondatezza della questione. La questione,

anzi non sarebbe stata neppure proposta se la Corte milanese, anziché

limitarsi a considerare le fonti anteriori, avesse tenuto conto delle

nuove norme introdotte nell'ordinamento canonico dopo il Concilio

Vaticano II. Sulla seconda questione (poteri del giudice

dell'esecutività) nella memoria si ripropongono le tesi già sostenute

dalla difesa del Filippucci. In particolare, per il profilo concernente

le pretese insuperabili divergenze fra gli ordinamenti canonico e

civile riguardo al regime delle nullità del matrimonio, soprattutto

per ciò che riguarda il "simulato consenso", si osserva anzitutto che

i cittadini italiani, i quali, potendo contrarre matrimonio civile,

hanno scelto liberamente la forma del matrimonio concordatario, hanno

voluto contrarre matrimonio secondo la legge canonica e deliberato

così essi stessi di assoggettarsi a questa legge. Peraltro, sostenere

che il concetto del matrimonio accolto dalla Carta fondamentale, sia

ispirato all'esigenza di tutelare la famiglia valorizzando "il dato

oggettivo della dichiarazione fonte di autoresponsabilità e del

consenso che si rinnova nella comunanza di vita", sembra oggi piuttosto

avventato, dal momento che è in vigore una legge ritenuta conforme a

Costituzione dalla Corte costituzionale, e confermata dal referendum

per la quale il matrimonio, anche se celebrato nella forma

concordataria, è solubile con il divorzio. Tanto più, poi, che, in

base alla legge del 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio e alla

legge del 1975 per la riforma del diritto di famiglia, la separazione

personale tra i coniugi, presupposto del divorzio, può essere ora

chiesta e ottenuta (a differenza da quanto in precedenza stabiliva il

codice civile) dallo stesso coniuge che con il suo comportamento abbia

reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Anche per questo

il richiamo dell'ordinanza di rinvio all'art. 29 della Costituzione

sarebbe del tutto ininfluente.

6. - L'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che rende esecutivo

l'art. 34 del Concordato, e l'art. 17 della legge n. 847 del 1929 sono

stati impugnati innanzi a questa Corte, con ordinanza 14 aprile 1977,

dalla Corte d'appello di Palermo, in quanto, in ordine alla efficacia

delle dispense ecclesiastiche dal matrimonio rato e non consumato,

apprestando lo strumento formale della relativa declaratoria di

esecutività, escludono la garanzia della tutela giurisdizionale di

diritti soggettivi e l'esercizio della difesa secondo i principi

dell'ordinamento statale.

La questione, formulata in riferimento agli artt. 2, 24 e 102 della

Costituzione, è sorta nel corso dello stesso procedimento (per

l'esecutività di un rescritto pontificio di concessione di dispensa

super matrimonio rato et non consummato, di Amodeo Francesco e Gioia

Maria Aurora) nel quale con altra precedente ordinanza (emessa il 23

aprile 1976) la stessa Corte d'appello aveva già sollevato, nei

confronti delle medesime norme, analoga eccezione. Avendo questa

Corte, nel giudizio allora così promosso, con l'ordinanza n. 2 del

1977, rilevato che "in ordine alla pregiudizialità della sollevata

questione rispetto al provvedimento da emettere", si era omesso "di

prendere in considerazione il caso definito col rescritto pontificio e

le forme e le modalità del relativo procedimento e di esaminare, in

particolare, se la pronunciata dispensa corrisponda ad una richiesta di

entrambe le parti o di una sola di esse", e ordinato perciò la

restituzione degli atti al giudice a quo affinché, con particolare

riguardo a tali profili, "motivi sulla rilevanza", la questione viene

riproposta in termini più ampi, e con più dettagliati riferimenti al

caso di specie.

Prospettati rispetto alle norme procedurali per la dispensa dal

matrimonio rato e non consumato, i motivi della non manifesta

infondatezza delle questioni (carenza di garanzie nel procedimento

ecclesiastico e carenza di poteri del giudice italiano nel procedimento

di esecutività) ricalcano, nelle linee essenziali, quelli esposti

dalla Corte di cassazione e dalle Corti di appello di Milano e Roma (in

riferimento alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulle

controversie in materia di nullità), negli altri giudizi surriferiti.

Dopo avere ricordato le fonti (canone 1973 del codex ed Instructio "Ad

unam sacram"del 7 maggio 1923 della Congregazione per la disciplina dei

Sacramenti, integrata e parzialmente emendata con successive

Instructiones del 27 marzo 1929 e del 7 marzo 1972, in coordinazione

con il canone 1963 e con l'art. 206 dell'altra Instructio, "Provida

Mater", del 15 maggio 1936) delle norme del procedimento che secondo il

diritto canonico può dar luogo alla dispensa in questione, il giudice

a quo osserva che in una delle suddette Instructiones, quella del 1972,

tale procedimento è espressamente qualificato "non iudicialis, sed

administrativus", e che il provvedimento di dispensa che eventualmente

lo conclude è incontroversamente un provvedimento di grazia sovrana,

discrezionale e inoppugnabile, mentre, per converso, in caso di

avvenuta consumazione, è suscettibile di caducazione. In coerenza con

tali caratteri del procedimento, in esso le parti intervengono come

titolari, non di diritti, ma di mere aspettative (allo scioglimento o

al mantenimento del vincolo); non possono essere assistite da

difensori; non hanno la disponibilità delle prove (potendo solo

ricorrere al vescovo contro i provvedimenti da cui si ritengono lese);

non prendono neppure cognizione degli atti, tutti coperti da segreto,

se non, eventualmente, nei limiti di eccezionali concessioni.

Anche per quel che attiene alla dispensa super matrimonio rato et

non consummato, dunque, la disciplina del procedimento canonico

differisce radicalmente da quella corrispondente dell'ordinamento

giuridico italiano e da quella, in genere, di ogni altro moderno

ordinamento statale. E tuttavia - si aggiunge - in forza delle norme

di cui si è chiesta la verifica di legittimità costituzionale, i

provvedimenti delle autorità ecclesiastiche, emanati secondo quella

disciplina, acquistano esecutività nel nostro Stato, attraverso un

procedimento che li sottrae agli stessi ordinari controlli stabiliti

(artt. 797 e segg. cod. proc. civ.) per la dichiarazione di efficacia

delle sentenze straniere. Ciò potrebbe ammettersi, secondo il giudice

a quo, dato il carattere sacramentale che per la Chiesa e i fedeli ha

il matrimonio, se il matrimonio concordatario fosse un matrimonio

meramente canonico, ma per le forme con cui si celebra, oltre che per

gli effetti, esso è, invece, anche un matrimonio civile. Il rilievo

attribuito dall'art. 7 della Costituzione alle norme concordatarie,

d'altronde, non basta ad escludere che taluna di esse, se in contrasto

con i principi supremi della stessa Costituzione, possa essere ritenuta

incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano.

Riguardo alla "rilevanza", nell'ordinanza di rinvio si sottolinea

che il giudizio deferito alla Corte costituzionale investe le norme in

forza delle quali i rescritti pontifici di dispensa super rato possono

acquistare per l'ordinamento dello Stato efficacia esecutiva. Il

rapporto di pregiudizialità, rispetto alla decisione che il giudice a

quo è chiamato ad emettere nel caso in esame, è dunque evidente. La

dichiarazione di esecutività della dispensa pronunciata dall'autorità

ecclesiastica nei confronti dell'Amodeo e della Gioia non potrebbe aver

luogo se non nel presupposto della vigenza delle norme suddette: in

caso contrario, dovrebbe essere rifiutata.

Quanto poi alle concrete modalità di svolgimento del procedimento

innanzi alle autorità ecclesiastiche che nel caso ha dato luogo alla

dispensa, la Corte palermitana riferisce che, a quanto risulta dal

rescritto trasmesso dal tribunale della Segnatura, la Congregazione per

la disciplina dei sacramenti fu investita della procedura non

direttamente, ma (come l'ordinamento canonico espressamente prevede)

attraverso un provvedimento del tribunale ecclesiastico regionale, il

quale, adito in un primo tempo per la dichiarazione di nullità del

matrimonio "ex capite impotentiae utriusque partis", avendo constatato

come ciò "non plene constaret", aveva deciso di rimettere gli atti,

per la eventuale dispensa, alla Congregazione, la quale aveva espresso

parere favorevole alla dispensa, concessa con rescritto del Pontefice.

Riguardo all'eventualità - su cui l'ordinanza n. 2 del 1977 di

questa Corte aveva richiamato l'attenzione del giudice a quo - di un

accordo delle parti per ottenere la dispensa, la Corte d'appello

riconosce che un accordo siffatto, se accertato, avrebbe potuto essere

considerato un utile termine di riferimento nella valutazione della

congruità della tutela giurisdizionale e delle difese svolte in

concreto nel processo canonico. Nel caso, però, dai documenti prodotti

si ricava che l'istanza di parte, necessaria per la pronuncia di

dispensa, formulata dall'Amodeo, "non ebbe mai l'adesione della Gioia".

Osserva altresì che dagli atti parrebbe che gli assunti dell'Amodeo

circa la doppia impotenza relativa e la conseguente mancata

consumazione del matrimonio siano stati contestati dalla Gioia e che

questa si sia doluta di non essere stata messa in grado di provare

dinanzi all'autorità ecclesiastica che il matrimonio era stato

consumato. Si tratta però di risultanze soltanto generiche, mentre la

possibilità di attingere più complete informazioni sia sullo

svolgimento dei suddetti procedimenti canonici, sia sul merito delle

questioni in essi dibattute, attraverso un esame diretto degli atti, è

esclusa - sottolinea il giudice a quo - oltre che dalla mancanza tra i

due ordinamenti di qualsiasi tramite di collegamento (al di fuori di

quello stabilito, per la trasmissione dei provvedimenti ecclesiastici

destinati ad avere effetti civili, dal tribunale della Segnatura alla

Corte d'appello) dal ricordato vincolo del segreto. Sarebbe pertanto

vano, oltre che inammissibile, conclude l'ordinanza, far ricorso, per

acquisire gli atti del procedimento canonico al giudizio civile, ad una

richiesta al tribunale della Segnatura.

Questione sostanzialmente analoga, nel corso del procedimento per

l'esecutività della dispensa super rato accordata dalla Congregazione

per la disciplina dei sacramenti riguardo al matrimonio fra Bisello

Giorgio Alberto e Tuccio Adriana Maria, è stata sollevata, su istanza

di parte, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della

Costituzione, nei confronti dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.

34 del Concordato, immessi nell'ordinamento giuridico italiano con

l'art. 1 della legge n. 810 del 1929, con ordinanza in data 24 aprile

1977 della Corte d'appello di Milano.

Nelle premesse di fatto, l'ordinanza indica i provvedimenti

trasmessi dal tribunale della Segnatura, e fa cenno delle fasi già

svoltesi del procedimento di esecutività, e delle istanze in esso

avanzate. Ai fini della non manifesta infondatezza, la Corte d'appello

di Milano, pur facendo specificamente richiamo alla prima (emessa nel

1976) delle due surricordate ordinanze della Corte d'appello di

Palermo, riproduce, anche in questa occasione, con identico contenuto

testuale, la motivazione degli altri provvedimenti di rimessione da

essa emanati a proposito della riserva alla giurisdizione dei tribunali

ecclesiastici delle controversie in materia di nullità.

7. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo si è

costituito innanzi a questa Corte l'Amodeo, sostenendo, in via

pregiudiziale, l'inammissibilità, e, nel merito, l'infondatezza delle

eccezioni di incostituzionalità.

Secondo la difesa dell'Amodeo, infatti, le questioni sollevate

sarebbero irrilevanti ai fini del decidere:

a) perché il giudice a quo, anzitutto, non avrebbe tenuto nella

dovuta considerazione (in relazione anche ai principi enunciati nella

sentenza n. 175 del 1973) i rilievi mossi da questa Corte, nella

sentenza n. 1 del 1977, alle ordinanze di rinvio, circa i modi in cui

le questioni sottoposte al suo giudizio riguardo alla riserva di

giurisdizione sulle controversie in materia di nullità, erano state

allora formulate, e mancando quindi di riproporre, come sarebbe stato

necessario, un contrasto dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929 (nella

parte in cui immette nel nostro ordinamento il quarto comma dell'art.

34 del Concordato in relazione alla "riserva" in favore dei dicasteri

ecclesiastici per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato) con

supremi principi costituzionali);

b) in secondo luogo perché il giudice a quo, tralasciando di

esaminare - come nell'ordinanza di questa Corte, di restituzione degli

atti, n. 2 del 1977, gli era stato richiesto - "il caso definito col

rescritto pontificio e le forme e le modalità del relativo

procedimento", non avrebbe tenuto conto che tale procedimento si era

svolto in modo ineccepibile sia sotto il profilo sostanziale che sotto

quello processuale; che in tutte le fasi di esso il diritto di difesa

della convenuta Gioia era stato pienamente rispettato, ed inoltre, in

particolare, che all'atto della contestazione della lite il "dubbio"

era stato concordato sui due punti dell'esistenza dell'impedimento di

impotenza relativa e della inconsumazione del matrimonio, senza che né

la convenuta né il suo patrono nulla obiettassero, e che la Gioia

aveva chiesto e ottenuto un supplemento di istruttoria per l'audizione

di un ginecologo, poi regolarmente escusso.

Nel merito, la difesa dell'Amodeo, dopo aver ricordato che

attraverso il procedimento di delibazione previsto dall'art. 801 cod.

proc. civ. (per l'attribuzione di efficacia ai provvedimenti stranieri

di volontaria giurisdizione) è ammissibile l'introduzione

nell'ordinamento interno di provvedimenti che, seppur non

giurisdizionali, sono a volte esercizio di attribuzioni sovrane più di

quel che non accada per la normale attività giudiziaria, osserva che

la pretesa violazione del supremo principio costituzionale della

garanzia dei diritti del cittadino, non può farsi dipendere

esclusivamente dalla natura (giurisdizionale o amministrativa) del

provvedimento, ma se mai andrebbe attribuita al procedimento che lo

precede, in quanto esso non sia sufficientemente garantito

dall'arbitrio dell'autorità decidente. Nel caso, però - afferma la

difesa dell'Amodeo - ciò deve senz'altro escludersi, posto che tutto

il procedimento canonico per la concessione del rescritto pontificio è

strettamente previsto e codificato in norme scritte (dalle modalità di

difesa delle parti all'autorità che lo emette), e che il "potere di

grazia", che nel rescritto si esercita, non è certo fondato,

nell'accertamento della "iusta causa dispensationis", su un'ampia

discrezionalità. Anche il giudice italiano, del resto, secondo le

norme (di cui mai sotto questo aspetto si è messa in dubbio la

legittimità) della legge n. 898 del 1970 sui casi di scioglimento del

matrimonio, nel concedere lo scioglimento del vincolo (in tutti i casi,

compreso quello della inconsumazione), pur di fronte alla prova

dell'assunto, è tenuto sempre ad accertare - questa volta sì con ampi

poteri discrezionali - che sia cessata tra i coniugi la comunione

spirituale e materiale. Inoltre, se è vero che nel procedimento

canonico per la concessione della dispensa non è prevista, per la

parte contraria, una vera e propria possibilità di impugnazione, è

anche vero che la norma generale del non passaggio in giudicato,

applicabile anche in questa materia, consente pur sempre la revisione

del rescritto. In definitiva, perciò, secondo la difesa dell'Amodeo, i

motivi posti a base dell'ordinanza di rinvio non reggono alla critica,

al punto da indurre a concludere che nell'emanarla, di fatto, si sia

andati al di là dei poteri che, anche nell'iniziativa dell'incidente

di legittimità costituzionale, spettano all'autorità giudiziaria.

Sia nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo sia in

quello promosso dalla Corte d'appello di Milano è intervenuta, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Le

deduzioni e conclusioni degli atti di intervento sono identiche a

quelle svolte e precisate, riguardo alle questioni sorte sulla

giurisdizione matrimoniale dei tribunali ecclesiastici in materia di

nullità, nei giudizi promossi dalla Corte di cassazione e dalle Corti

d'appello di Milano e Roma.

8. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981, dopo che il giudice

Antonino De Stefano ha svolto la relazione, gli avvocati Mauro Mellini

(per Oliva Lidia, Medugno Liliana e Di Filippo Gigliola) e Paolo Barile

(per Di Filippo Gigliola) hanno ribadito i motivi dedotti a sostegno

della fondatezza delle questioni sollevate nei relativi giudizi; mentre

gli avvocati Cesare Mirabelli (per Filippucci Lorenzo), Corrado

Bernardini (per Cioci Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato e Mazza

Ermanno), Leo Leli (per Papaleo Saverio), Pietro Gismondi e Filippo

Satta (per Gospodinoff Aldomir) e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti hanno insistito per la inammissibilità delle questioni

medesime, e in subordine per la loro infondatezza. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata, dalle ventuno ordinanze dei giudici a

quibus, i cui termini e le cui motivazioni sono esposti in narrativa, a

pronunciarsi sulle seguenti questioni:

A) Se la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici

delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici

trascritti agli effetti civili, operata dall'art. 1 della legge 27

maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati

annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e

l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera

esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato,

nonché dall'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante

disposizioni per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al

matrimonio: c.d. legge matrimoniale), contrasti con il "principio

supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato" posto a garanzia

del diritto alla tutela giurisdizionale, e desumibile dagli articoli 2,

3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, in considerazione dei

peculiari ed essenziali aspetti - evidenziati nelle motivazioni delle

ordinanze di rinvio - che, riguardo alla posizione dei giudici, ai

diritti e alle facoltà delle parti, al regime delle testimonianze,

allo svolgimento del procedimento, alla insuscettibilità di passare in

giudicato delle sentenze pronunciate in materia, caratterizzano,

secondo le norme vigenti, il sistema del processo matrimoniale

canonico.

B) Se, ove ritenuta non fondata la questione, come dianzi esposta,

inerente alla riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici

delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici

trascritti agli effetti civili, le stesse norme sopra indicate - in

quanto consentono al giudice dello Stato, una volta verificata la

regolarità formale della documentazione trasmessagli dal tribunale

della Segnatura, soltanto di prendere atto dell'esistenza del

provvedimento emesso nell'ordinamento canonico, rendendolo esecutivo

agli effetti civili, precludendogli così di accertare: se nel

procedimento canonico, in cui è stata resa la sentenza di nullità,

sia stato assicurato l'effettivo rispetto del contraddittorio e del

diritto di difesa, se la sentenza sia o meno definitiva, se il

tribunale della Segnatura abbia effettivamente esperito i controlli ad

esso demandati, se, infine, le disposizioni contenute nella sentenza

non siano contrarie all'ordine pubblico italiano - non contrastino con

i "principi supremi" desumibili dagli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25,

101 e 102 della Costituzione, con particolare riguardo al diritto di

agire e difendersi in giudizio, principi garantiti anche in tema di

riconoscimento di sentenze rese in altri ordinamenti; e se, nell'ambito

della medesima questione, le denunciate norme non contrastino con

principi supremi del sistema costituzionale, desumibili dagli artt. 2,

3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione, anche sotto un

ulteriore profilo, e cioè in quanto - imponendo al giudice dello Stato

di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche fondate su cause di

nullità non previste dalla legge dello Stato, senza possibilità di

rilevarne il conflitto con l'ordine pubblico italiano - introdurrebbero

nell'ordinamento dello Stato un tipo di matrimonio contrastante con

quello previsto dalla Costituzione, in violazione dei canoni relativi

all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, ed al

concetto medesimo di matrimonio accolto dalla Costituzione.

C) Se la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della

concessione della dispensa "super rato et non consummato" in ordine a

matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dalle norme

sopra indicate, non contrasti con "il principio supremo

dell'ordinamento costituzionale dello Stato", posto a garanzia del

diritto alla tutela giurisdizionale, e desumibile dagli artt. 2, 3, 7,

24, 25, 101 e 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima

costituisce esercizio di un sovrano potere di grazia e si esplica

attraverso un provvedimento di natura amministrativa, discrezionale ed

insindacabile, adottato in esito ad un procedimento istruttorio di tipo

inquisitorio - espressamente definito dalle stesse disposizioni che lo

regolano "non iudicialis sed administrativus"- in cui le autorità

competenti esercitano a loro volta ampi poteri discrezionali, mentre le

parti sono prive dei diritti, in senso proprio, di azione e di difesa,

giacché la concessione e il diniego della dispensa sono oggetto di

mere aspettative, e nella relativa procedura mancano alle parti la

disponibilità delle prove, la possibilità di impugnazione e la

pubblicità degli atti, ed è vietata l'assistenza di avvocati e

procuratori.

D) Se, ove ritenuta non fondata la questione come dianzi esposta,

le norme sopra indicate non contrastino con gl'invocati supremi

principi anche in ragione dei particolari limiti che, nello speciale

procedimento da esse disciplinato per il conferimento al provvedimento,

con cui viene accordata la dispensa super rato et non consummato, della

esecutività agli effetti civili, vengono posti ai poteri di cognizione

del giudice dello Stato, cui è inibito qualsiasi controllo sullo

svolgimento del procedimento canonico e qualsiasi sindacato volto ad

accertare che il provvedimento ecclesiastico non contenga disposizioni

contrarie all'ordine pubblico italiano.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni

identiche o connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per

esser decisi con unica sentenza.

3. - Da alcune parti costituite in giudizio è stata

preliminarmente eccepita, come riferito in narrativa, la

inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione innanzi

enunciata sub A) obiettandosi che essa è stata sollevata sulla base di

un'astratta comparazione dei sistemi processuali di due diversi

ordinamenti giuridici, dello Stato e della Chiesa, senza accertare se

le norme canoniche, la cui presenza nell'attuale ordinamento del

processo matrimoniale canonico renderebbe, secondo i giudici a quibus,

costituzionalmente illegittima la contestata riserva alla giurisdizione

dei tribunali ecclesiastici, avessero trovato effettiva applicazione

nelle specifiche vicende processuali relative alle sentenze di nullità

matrimoniale, delle quali si chiede l'esecutività.

L'eccezione va disattesa. Come esattamente si afferma

nell'ordinanza emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione,

"la prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale è

ricollegabile non ad una lesione verificatasi nella singola fattispecie

concreta, sibbene alla strutturazione generale del sistema che, nella

sua istituzionalità, sembra insuscettibile di garantire congruamente

quella tutela"; per cui "non interessa stabilire se nel procedimento

svoltosi dinanzi i tribunali ecclesiastici, che ha dato luogo alla

presente controversia, abbiano o meno trovato puntuale applicazione

tutte le norme canoniche dianzi ricordate". In realtà, le norme che

vengono sottoposte alla pronuncia di questa Corte non sono né

potrebbero essere - le norme canoniche, ma quelle (art. 1 della legge

n. 810 del 1929 e art. 17 della legge n. 847 del 1929) che, dando

esecuzione ed attuazione alle norme concordatarie (commi quarto, quinto

e sesto dell'art. 34), precludono alla giurisdizione statuale la

cognizione delle controversie in materia di nullità dei matrimoni

canonici trascritti agli effetti civili e disciplinano il procedimento

inteso a conferire esecutività nell'ordinamento dello Stato alle

sentenze ecclesiastiche di nullità di tali matrimoni. Palese è,

pertanto, l'incidenza delle denunciate norme nei giudizi a quibus, che

non potrebbero più proseguire, e raggiungere lo scopo cui sono

preordinati, qualora la questione, sollevata nel corso dei giudizi

medesimi, fosse dichiarata fondata. Il prospettato dubbio di

legittimità costituzionale investe direttamente le norme in parola,

assumendosi un loro contrasto con i principi supremi scaturenti dalla

Costituzione a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale in

tutte le sue possibili estrinsecazioni, per il fatto stesso che esse

sostituiscono, in subiecta materia, alla giurisdizione statuale - il

cui sistema, secondo quanto la Costituzione vuole assicurato, deve

ispirarsi ai criteri fondamentali dell'imparzialità, della

indipendenza e della precostituzione del giudice, nonché del potere di

ciascuno di agire in giudizio e di esercitare in ogni stato e grado del

procedimento il diritto inviolabile di difesa - la giurisdizione

ecclesiastica, le cui singole caratteristiche cospirerebbero tutte a

delineare un sistema non soltanto profondamente diverso, ma soprattutto

non riconducibile ai menzionati criteri. Ed è solo a sostegno di

quest'ultimo assunto che le norme canoniche indicate nelle ordinanze di

rimessione vengono appunto evocate dai giudici a quibus, quali sintomi

rivelatori dell'addotta inconciliabilità del sistema processuale

canonico, che esse stesse concorrono a caratterizzare, con il sistema

processuale statuale, dominato dalla preminente garanzia del diritto

alla tutela giurisdizionale: onde non si pone il problema della loro

concreta specifica incidenza nei giudizi da cui muove la questione.

4. - Nel merito, la questione puntualizzata sub A) non è fondata.

Va preliminarmente ricordato che questa Corte ha già più volte

affermato, a partire dalle sentenze nn. 30, 31 e 32 del 1971, che le

norme del Concordato, immesse nell'ordinamento italiano dalla legge n.

810 del 1929, pur fruendo della "copertura costituzionale" fornita

dall'art. 7 della Costituzione, non si sottraggono al sindacato di

legittimità costituzionale, che in tal caso, peraltro, resta limitato

e circoscritto al solo accertamento della loro conformità o meno ai

"principi supremi dell'ordinamento costituzionale"; accertamento, cui

la Corte procede mantenendosi sempre nell'ambito della questione così

come le è stata deferita e in riferimento a principi che siano

desumibili dai parametri costituzionali indicati dal giudice a quo.

In siffatta prospettiva e nei cennati limiti, la Corte, appunto con

la sentenza n. 30 del 1971, dichiarava non fondata la questione di

legittimità costituzionale avente ad oggetto, sempre per il tramite

dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, gli stessi commi quarto,

quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, del cui esame è ora

investita, denunciati allora "con riferimento all'art. 102, comma

secondo, della Costituzione, in quanto cioè i tribunali ecclesiastici

competenti a pronunziarsi sulla nullità dei matrimoni concordatari

sarebbero giudici speciali non previsti dalla Costituzione stessa". La

Corte ritenne, invece, che non fosse violato il principio della unità

della giurisdizione dello Stato, cui appare ispirato l'indicato

precetto costituzionale, in quanto il "rapporto fra organi della

giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve

ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale i

tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei".

Successivamente, la riserva alla cognizione esclusiva dei tribunali

ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni

canonici trascritti agli effetti civili, operata dai ripetuti commi

quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, era nuovamente

sottoposta all'esame di questa Corte, in riferimento agli artt. 1,

comma secondo, 3, comma primo, 11, 24, commi primo e secondo, 25, comma

primo, 101, comma primo, 102, commi primo e secondo, della

Costituzione. Anche questa volta la questione veniva dichiarata non

fondata, con la sentenza n. 175 del 1973. Circa l'addotta

incompatibilità della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in

subiecta materia con il principio della sovranità dello Stato

italiano, veniva affermato che "una inderogabilità assoluta della

giurisdizione statale non risulta da espresse norme della Costituzione,

né è deducibile, con particolare riguardo alla materia civile, dai

principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga

sono stabilite da leggi ordinarie". Considerava poi la Corte che

"riconosciuta la compatibilità con il nuovo ordinamento costituzionale

di una deroga alla giurisdizione che sia razionalmente e politicamente

giustificabile", la deroga introdotta dalle denunciate norme trovava

appunto giustificazione "nel complesso sistema che, riconoscendo

effetti civili al matrimonio così come disciplinato dal diritto

canonico, non irrazionalmente devolve ai tribunali ecclesiastici la

cognizione delle cause di nullità del matrimonio". Nella pronuncia di

non fondatezza così motivata restavano assorbiti, ad avviso della

Corte, anche i diversi profili dedotti dal giudice a quo con

riferimento agli artt. 24, 25 e 102, comma secondo, della Costituzione.

Soggiungeva in proposito la Corte, in relazione all'addotta violazione

del principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 della

Costituzione, che dovendosi considerare "giudice naturale" quello

"precostituito per legge", tale espressamente risultava essere il

tribunale ecclesiastico proprio in quanto designato dalle norme

impugnate.

Nella coeva sentenza n. 176 del 1973 la Corte poi, nel dichiarare

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio, sollevata in riferimento agli artt. 7 e

138 della Costituzione, in relazione appunto all'art. 34 del Concordato

ed alla legge di esecuzione n. 810 del 1929, nonché agli artt. 5 e 17

della legge n. 847 del 1929, affermava che la riserva di giurisdizione

ai tribunali ecclesiastici delle cause di nullità dei matrimoni

canonici trascritti agli effetti civili, ed il connesso riconoscimento

di effetti civili alle sentenze dichiarative di tale nullità, "sono

coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del matrimonio,

validamente sorto nell'ambito dell'ordinamento canonico, quale

presupposto cui attribuire - dopo l'intervenuta trascrizione - gli

effetti civili".

La legittimità costituzionale della riserva disposta dall'articolo

34 del Concordato a favore della giurisdizione ecclesiastica è stata,

dunque, già riconosciuta da questa Corte - come vien ricordato anche

nella sentenza n. 1 del 1977 - in relazione a principi supremi che sono

stati desunti da parametri costituzionali in gran parte coincidenti con

gli stessi parametri invocati nella presente controversia. Ai parametri

suddetti i giudici a quibus fanno invero riferimento per assumere che

la riserva de qua agitur concreti, in relazione alle peculiari

caratteristiche che diversificano il sistema processuale canonico da

quello statuale, una violazione del diritto alla tutela

giurisdizionale. Diritto, questo, che la Corte ha già annoverato "fra

quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art.

2" (sent. n. 98 del 1965), e che non esita ora ad ascrivere tra i

principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è

intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare

a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio.

Non può dunque rifiutarsi ingresso alla proposta questione intesa a

verificare se con tale principio supremo contrastino le denunciate

norme concordatarie, pur assistite da copertura costituzionale. Come

già messo in luce dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, le

suddette disposizioni hanno sostituito, in subiecta materia, la

giurisdizione ecclesiastica alla giurisdizione statuale. Ma non per

questo ne risulta vulnerato il principio supremo del diritto alla

tutela giurisdizionale, atteso che, nelle controversie relative alla

nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, un

giudice e un giudizio sono pur sempre garantiti: e si tratta di organi

e di procedimenti, la cui natura giurisdizionale è suffragata da una

tradizione plurisecolare. Certo, non può negarsi che l'organizzazione

e l'esercizio della funzione giurisdizionale, in re matrimoniali,

nell'ordinamento della Chiesa appaiono, sotto taluni aspetti, ispirati

a criteri non sempre conformi a quelli che caratterizzano

l'organizzazione e l'esercizio della funzione giurisdizionale

nell'ordinamento dello Stato; anche se il divario si attenua alla luce

dei principi proclamati dalle costituzioni e dai decreti del Concilio

Vaticano II. Ma va, da un canto, ricordato che le difformità traggono

per lo più la loro ragion d'essere dalle stesse finalità spirituali

cui è preordinato l'ordinamento della Chiesa, il quale, pur con i

connotati esplicitamente riconosciuti dal primo comma dell'art. 7 della

Costituzione, si modella nondimeno siccome un ordinamento per sua

stessa natura dissimile da quello dello Stato. D'altro canto, il

diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di

principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, cui

si è innanzi accennato; ma tale qualifica non può certo estendersi ai

vari istituti in cui esso concretamente si estrinseca e secondo le

mutevoli esigenze storicamente si atteggia, pur se taluni di questi

istituti siano garantiti da precetti costituzionali. Con i quali ultimi

una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non è consentito

accertare se specificamente contrastino, in ragione della diversa

disciplina dei corrispondenti istituti del processo matrimoniale

canonico, le denunciate norme concordatarie, atteso che a questo minor

livello opera, come più volte affermato da questa Corte, la copertura

costituzionale dalla quale esse sono assistite.

Pertanto la Corte, nel confermare la sua precedente giurisprudenza

in materia, ritiene che anche sotto il profilo esaminato in questa

occasione la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di

nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con

le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale

giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non è

incompatibile con l'ordinamento costituzionale. Detta riserva appare

poi funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale

canonico, cui il medesimo art. 34 del Concordato riconosce, mediante la

trascrizione del relativo atto, efficacia civile. Se il negozio cui si

attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da

questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico

corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate alla

cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento,

conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità la

efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione,

anch'esso strutturato dall'art. 34 del Concordato. In ciò va ravvisata

appunto quella giustificazione razionale e politica della deroga alla

giurisdizione statuale, cui questa Corte, come dianzi ricordato, si è

riferita nella sentenza n. 175 del 1973. La riserva in parola

costituisce perciò uno dei cardini del vigente sistema concordatario

matrimoniale, e di ciò era ben consapevole il Costituente allorché

nel secondo comma dell'art. 7 della Costituzione ha fatto esplicita

menzione dei Patti Lateranensi.

Né a diversa conclusione potrebbero indurre gli argomenti svolti

nelle ordinanze di rimessione, secondo cui ogni rinunzia dello Stato

alla propria giurisdizione postula necessariamente - ai fini

dell'accertamento della sua compatibilità con i principi supremi

dell'ordinamento costituzionale - la puntuale verifica del grado di

tutela assicurato dal sistema giurisdizionale che viene a sostituirsi a

quello statuale. In proposito i giudici a quibus si appellano alla

verifica circa l'ampiezza della tutela giurisdizionale che gli

ordinamenti delle Comunità europee assicurano contro gli atti dei loro

organi eventualmente lesivi di diritti dei singoli soggetti, sulla

quale ha fatto leva la sentenza n. 98 del 1965, con cui questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, con

riguardo alla pretesa specialità della Corte di giustizia delle

Comunità come organo di giurisdizione, e al contenuto della tutela

giurisdizionale dalla medesima garantita. Ma come giustamente obietta

la difesa di una parte costituita in giudizio (Gospodinoff), non può

instaurarsi sotto il dedotto profilo un parallelismo di situazioni tra

Corte di giustizia delle Comunità europee e tribunali ecclesiastici,

in quanto l'elemento discriminatore che a tal proposito si rivela

decisivo, e che giustifica nel richiamato precedente la operata

verifica del "grado di efficienza" del sistema giurisdizionale

comunitario, è appunto - in relazione alle caratteristiche del

processo di integrazione europea - la diretta efficacia

nell'ordinamento dello Stato (in forza degli artt. 44 e 92 del Trattato

che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso

esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, nonché degli artt. 187 e

192 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e 159 e

164 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia

atomica, entrambi resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203)

delle sentenze che promanano dalla Corte di giustizia, senza che sia

previsto alcun controllo giurisdizionale ad opera del giudice italiano.

Le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio sono, invece,

soggette ad uno "speciale procedimento di delibazione affidato alla

Corte d'appello", nel quale "l'intervento del giudice italiano in certa

misura si realizza, sia pure con cognizione limitata"(sentenza di

questa Corte n. 175 del 1973). L'affinità, da species a genus, che

tale procedimento rivela rispetto al normale giudizio di delibazione

delle sentenze straniere, quale disciplinato dall'art. 797 cod. proc.

civ., conferma che, ai fini della presente pronuncia sull'asserito

contrasto della riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di

nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, con il

supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale, sarebbe

ininfluente ed esorbitante la proposta verifica dell'adeguatezza della

tutela medesima, quale in concreto assicurata dalla giurisdizione

ecclesiastica. Se poi i limiti posti ai poteri del giudice italiano

chiamato a rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del

matrimonio, incidano, come ipotizza la sentenza di questa Corte n. 1

del 1977, sull'adeguatezza della tutela giurisdizionale, è dubbio che

ricade nell'ambito della questione puntualizzata sub B), sulla quale la

Corte passa a pronunciarsi, una volta dichiarata non fondata la

questione sub A).

5. - La seconda questione di legittimità costituzionale, enunciata

sub B), "dà per scontata - come leggesi nell'ordinanza emessa dalle

Sezioni unite della Corte di cassazione - la conformità alla

Costituzione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali

ecclesiastici e considera invece i limiti dei poteri del giudice

dell'esecutività, quali risultano dalla consolidata interpretazione

data dalla giurisprudenza alle norme in esame".

Nella interpretazione delle denunciate norme, accolta dai giudici a

quibus, la pronuncia di esecutività sarebbe contraddistinta da una

sorta di "automaticità". Infatti la Corte d'appello potrebbe

verificare soltanto la mera regolarità formale della documentazione

proveniente dal tribunale della Segnatura, mentre le sarebbe precluso

qualsiasi sindacato sul procedimento svoltosi innanzi al giudice

ecclesiastico. In particolare il giudice italiano non potrebbe

accertare: a) l'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di

difesa nel procedimento in cui è stata resa la sentenza di nullità;

b) la definitività di tale sentenza; c) la reale effettuazione, da

parte del tribunale della Segnatura, dei controlli, previsti dal quinto

comma dell'art. 34 del Concordato, sulla osservanza nel processo

matrimoniale canonico delle norme relative alla competenza del giudice,

alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle

parti; d) se la sentenza di nullità contenga disposizioni contrarie

all'ordine pubblico italiano, in contrasto con il disposto dell'art.

797, n. 7, del codice di procedura civile.

La Corte preliminarmente rileva che, ancor prima della

Costituzione, autorevole dottrina contestava la tesi, seguita in

giurisprudenza, della "automaticità" della pronuncia, interpretando le

norme regolatrici del procedimento per la esecutività delle sentenze

ecclesiastiche di nullità di matrimoni canonici trascritti agli

effetti civili (quinto e sesto comma dell'art. 34 del Concordato e art.

17 della legge matrimoniale), nel senso che la Corte di appello fosse

tenuta ad accertare la conformità delle sentenze medesime ai principi

dell'ordine pubblico. Entrata in vigore la Costituzione, si sottolineò

in dottrina l'esigenza che l'applicazione della normativa concordataria

si adeguasse ai principi dell'ordinamento costituzionale, e che

pertanto, in siffatta prospettiva, il procedimento ex art. 17 della

legge matrimoniale dovesse garantire il contraddittorio e la

conformità delle sentenze ecclesiastiche ai principi dell'ordine

pubblico. Né sono mancate negli ultimi anni sentenze, anche della

Corte di cassazione, ispirate ad una interpretazione delle denunciate

norme diversa da quella che costituisce la base di partenza delle

ordinanze di rimessione. Così, nel riflesso che il procedimento in

parola configuri un adattamento dell'ordinario giudizio di delibazione

delle sentenze straniere alla speciale materia oggetto delle norme

pattizie, è stato ritenuto che alla Corte d'appello sono devoluti,

oltre che i controlli formali, anche il riscontro degli adempimenti

corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall'art. 797 del

codice di procedura civile, nonché l'accertamento che la sentenza

ecclesiastica non contrasti con l'ordine pubblico italiano, nei limiti

consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie.

Peraltro, poiché tale "giurisprudenza innovatrice", cui si rifanno

alcune parti costituite in giudizio per concludere a favore della non

fondatezza della questione, non può allo stato dirsi decisamente

prevalente su quella, mantenutasi costante nell'arco di più decenni,

dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, la Corte si attiene, ai

fini della pronuncia sulle denunciate norme, alla interpretazione che

di queste viene addotta dai giudici a quibus, e tra questi, in

particolare, delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

In siffatti termini la questione è fondata. Le norme denunciate,

interpretate come dianzi esposto, incidono profondamente e radicalmente

sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in

correlazione con i prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a

dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di

sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello

speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la

vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione

di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria

competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità

sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura

apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico

trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento

stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua

concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due

fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio

di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso

nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad

esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale

è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi

essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri

diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire

l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella

sentenza medesima, che siano ad esso contrarie.

Sia l'una che l'altra esigenza si ricollegano e muovono da

principi, ai quali si ispirano i parametri costituzionali invocati dai

giudici a quibus. Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa

dei propri diritti - strettamente connesso ed in parte coincidente con

il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi

riferimento - trova la sua base soprattutto nell'art. 24 della

Costituzione. La inderogabile tutela dell'ordine pubblico, e cioè

delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base

degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel

suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, è imposta

soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata

nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma primo dell'art. 7

della Costituzione. Entrambi questi principi vanno ascritti nel novero

dei "principi supremi dell'ordinamento costituzionale", e pertanto ad

essi non possono opporre resistenza le denunciate norme, pur assistite

dalla menzionata copertura costituzionale, nella parte in cui si

pongono in contrasto con i principi medesimi: nella parte, cioè, in

cui non dispongono che il giudice italiano, nello speciale procedimento

da esse disciplinato, sia tenuto a quegli accertamenti, e sia all'uopo

munito dei relativi poteri, volti ad assicurare il rispetto delle

fondamentali esigenze dianzi indicate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1

della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data al sesto

comma dell'art. 34 del Concordato, nonché del secondo comma dell'art.

17 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui tali norme non

prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la

sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio

canonico trascritto agli effetti civili, spetta accertare che nel

procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato

alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei

propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni

contrarie all'ordine pubblico italiano.

Resta in conseguenza assorbito, per effetto della dichiarata

illegittimità costituzionale delle denunciate norme in parte qua,

l'ulteriore profilo, dedotto nell'ambito della medesima questione,

circa la incompatibilità con i principi supremi desumibili dagli artt.

2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101, 102 della Costituzione, delle stesse

norme, in quanto, precludendo al giudice dello Stato di accertare

l'eventuale contrasto con l'ordine pubblico italiano, gl'impongono di

rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche fondate su cause di

nullità non previste dalla legge dello Stato, introducendo così

nell'ordinamento dello Stato un tipo di matrimonio contrastante con

quello previsto dalla Costituzione.

6. - La Corte passa quindi ad esaminare la questione concernente la

riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione

della dispensa super rato et non consummato, in ordine a matrimonio

canonico trascritto agli effetti civili, sollevata, come riferito in

narrativa, dalle Corti d'appello di Palermo e di Milano, e

puntualizzata sub C). Dalle ordinanze di rimessione si assume che i

commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (cui l'art. 1

della legge n. 810 del 1929 ha dato esecuzione) e l'art. 17 della legge

n. 847 del 1929, nel disporre la cennata riserva, violerebbero il

diritto alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 2, 3, 7,

24, 25, 101, 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima

viene concessa discrezionalmente, a conclusione di un procedimento di

natura amministrativa.

La difesa di una parte costituita in giudizio (Amodeo) ha eccepito

la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della proposta

questione, non avendo il giudice a quo (Corte di appello di Palermo)

tenuto conto che, nella specie, il procedimento canonico concluso con

la dispensa, della quale si chiede la esecutività, si era svolto, a

suo dire, in modo ineccepibile sia sotto il profilo sostanziale che

sotto quello processuale, e che in tutte le fasi di esso era stato

pienamente rispettato il diritto delle parti alla difesa. Ma

nell'ordinanza di rinvio si denuncia il contrasto tra la struttura del

procedimento canonico e i principi che nell'ordinamento statale

presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e all'esercizio

della difesa, a prescindere dalle peculiarità dello svolgimento del

procedimento medesimo nella fattispecie in esame. L'eccezione va

pertanto disattesa per le stesse ragioni, in base alle quali la Corte

ha respinto l'analoga eccezione mossa in punto di rilevanza della

questione enunciata sub A).

Nel merito la questione è fondata.

Rileva la Corte, che nell'ordinamento canonico, a norma del can.

1119 del Codex, "matrimonium non consummatum... dissolvitur... per

dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, utraque

parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita". Il provvedimento

di dispensa incide sul rapporto e non sull'atto, in quanto scioglie con

effetto ex nunc un rapporto matrimoniale instaurato sulla base di un

matrimonio validamente contratto. La richiesta della dispensa è

direttamente rivolta al Sommo Pontefice: "per supplicem petitionem

imploratur gratia ex benigna Summi Pontificis concessione obtinenda"

(cfr. Instructio del 7 marzo 1972 della Congregazione per la disciplina

dei sacramenti). Il relativo procedimento è di competenza

dell'anzidetta Congregazione, ma l'istruttoria di norma e demandata

agli Episcopi dioccesani, i quali provvedono ad instruere processum e a

trasmettere quindi il proprio voto pro rei veritate alla stessa

Congregazione per la decisione finale, che viene adottata con rescritto

pontificio. La già citata Instructio avverte che "processus super

matrimonio rato et non consummato non est iudicialis sed

administrativus, ac proinde differt a processu iudiciali pro causis

nullitatis matrimonii".

Pertanto, pur dando atto che il procedimento per ottenere la

dispensa super rato è minuziosamente disciplinato da apposite norme,

che l'istruttoria viene dall'Ordinario diocesano affidata ad un

tribunale, con l'intervento del Defensor vinculi e con la possibilità

per ambo le parti di farsi assistere da consulenti, che il "voto" viene

espresso sulla base delle risultanze istruttorie, non può certo, sulla

scorta anche delle testuali precisazioni fornite dalla richiamata

normativa, riconoscersi carattere giurisdizionale, né al procedimento

né al provvedimento concessivo che lo conclude.

Ora le denunciate norme - con il riservare ai "dicasteri

ecclesiastici" la competenza a pronunciarsi in via amministrativa sulla

risoluzione del rapporto matrimoniale validamente instaurato, mediante

un provvedimento amministrativo che, attraverso il procedimento di

esecutività disciplinato dalle norme medesime, acquista efficacia

anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili

del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo così

sulla condizione giuridica dei coniugi - configurano un'alternativa

alla giurisdizione statuale. Allo Stato, invero, appartiene - come

ribadito da questa Corte con la sentenza n. 169 del 1971 - la

disciplina del vincolo matrimoniale, derivi esso da matrimonio civile o

da matrimonio canonico trascritto agli effetti civili; ed ai tribunali

dello Stato la legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha demandato di giudicare

con carattere di generalità, tanto nei casi di "scioglimento del

matrimonio contratto a norma del codice civile" (art. 1), quanto nei

casi di "cessazione degli effetti civili" di matrimonio "celebrato con

rito religioso e regolarmente trascritto" (art. 2). E tra i casi per

cui può chiedersi a questi tribunali "lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio" figura anche l'ipotesi che "il

matrimonio non è stato consumato" (art. 3, n. 2, lett. f della citata

legge).

Ben vero che - secondo quanto affermato da questa Corte con la

sentenza n. 176 del 1973, nella quale, peraltro, come già detto, la

questione verteva sulla legittimità costituzionale della legge n. 898

del 1970 e non della normativa concordataria con la quale quest'ultima

veniva messa a raffronto - la introduzione, nella legge medesima, "di

una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio

concordatario lascia intatte le riserve dell'art. 34 del Concordato",

tra le quali figura appunto la riserva per la dispensa dal matrimonio

rato e non consumato. Ma tale riserva, concretando un'alternativa alla

giurisdizione dei tribunali dello Stato, non può sottrarsi, benché

disposta con norma concordataria, fornita quindi di copertura

costituzionale, alla richiesta verifica se nel suo ambito sia

ugualmente assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale, cui

questa Corte, come dianzi affermato, riconosce dignità di supremo

principio dell'ordinamento costituzionale. E la risposta al quesito non

può non essere negativa, essendo incontestabile che la tutela

giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel suo nucleo più

ristretto ed essenziale, non possa certo realizzarsi in un

procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano

dichiaratamente collocazione nell'ambito della discrezionalità

amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un

giudice e un giudizio in senso proprio. A differenza di quanto si è,

invece, constatato, nelle pagine che precedono, per le controversie

relative alla nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti

civili, per le quali la riserva, ugualmente disposta dall'art. 34 del

Concordato, opera in favore di organi e di procedimenti aventi natura

giurisdizionale. Riserva, quest'ultima, a sostegno della quale, per di

più, militano le giustificazioni, dianzi ricordate, d'ordine razionale

e politico, sulle quali poggia il vigente sistema concordatario

matrimoniale, e che non possono, invece, essere ugualmente addotte per

la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici, ai fini della

successiva loro efficacia civile, dei provvedimenti di dispensa super

rato. Infatti la dispensa non concerne - come già si è detto - l'atto

del matrimonio, bensì il rapporto matrimoniale, nel presupposto della

validità dell'atto.

La constatata violazione del supremo principio del diritto alla

tutela giurisdizionale, desunto dai parametri costituzionali invocati

dai giudici a quibus, che vuole siano in ogni caso assicurati, a

chiunque e per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio - tanto

più allorché si tratti, come nella specie, di mutamento giuridico non

realizzabile nel nostro ordinamento se non attraverso una pronuncia

costitutiva del giudice (sentenza n. 176 del 1973) - comporta la

dichiarazione della illegittimità costituzionale delle denunciate

norme, nella parte in cui le stesse prevedono che la dispensa dal

matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso l'apposito

procedimento amministrativo canonico, possa produrre effetti civili

nell'ordinamento dello Stato.

Resta in conseguenza assorbita la questione puntualizzata sub D),

in ordine alla legittimità costituzionale dei limiti posti ai poteri

di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento per

conferire esecutività agli effetti civili al provvedimento di dispensa

super rato, procedimento che per effetto della presente pronuncia non

ha più ragion d'essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 303, 313, 329, 355, 385,

407, 434, 451, 452, 501 R.O. 1977; 68, 79 R.O. 1978; 10, 11, 12, 13,

625, 626, 1025 R.O. 1979; 419, 527 R.O. 1980,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25,

101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo

1977 dalla Corte di cassazione (R.O. n. 434 del 1977), 3 maggio 1977, 6

maggio 1977 (due ordinanze) dalla Corte d'appello di Roma (R.O. nn.

501, 303 e 385 del 1977), 15 aprile 1977, 3 giugno 1977 (due

ordinanze), 14 ottobre 1977, 30 giugno 1978 (tre ordinanze), 13 ottobre

1978, 23 marzo 1979, 27 aprile 1979, 18 maggio 1979, 25 gennaio 1980 e

15 febbraio 1980 dalla Corte d'appello di Milano (R.O. nn. 329 e 452

del 1977, 79 e 68 del 1978, 10, 11, 12, 13, 625, 626 e 1025 del 1979,

527 e 419 del 1980), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810

(Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del

Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11

febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai

commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art.

17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione

del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia,

nella parte relativa al matrimonio);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro

allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa

Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data

all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma

secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per

l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e

l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le

norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di

rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che

pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel

procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato

alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei

propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni

contrarie all'ordine pubblico italiano;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro

allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa

Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data

all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art.

17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione

del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia,

nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette

norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli

effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata

la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare

l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di

matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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