Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del

Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella

parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 30 marzo 1976

nel procedimento civile vertente tra Felicioli Nice e Zucconi Alvaro,

iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

2) n. 2 ordinanze emesse dalla Corte d'appello de L'Aquila il 13

aprile e il 23 novembre 1976, nei procedimenti civili vertenti tra

Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde e tra Tottone Antonio e Recchia

Perla, iscritte ai nn. 639 del registro ordinanze 1976 e 100 del

registro ordinanze 1977, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 321 del 1 dicembre 1976 e 100 del 13 aprile 1977.

Visto l'atto di costituzione di Felicioli Nice;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato Mauro Mellini per Felicioli Nice.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza

di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,

celebrato da Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde, pronunciata dal

tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con

ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.

847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11

febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al

matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29

della Costituzione.

2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza

di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,

celebrato da Zucconi Alvaro e Felicioli Nice, pronunciata dal tribunale

ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di

Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del

1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della

Costituzione.

3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza

di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili,

celebrato da Tottone Antonio e Recchia Perla, pronunciata dal tribunale

ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza

emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in

riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.

4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte

d'appello de L'Aquila non si è avuta costituzione di parti private,

né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. In quello

promosso dalla Corte d'appello di Roma si è invece costituita la

Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mellini, il quale,

nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza

di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta

fondata.

5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice Antonino

De Stefano ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha

insistito nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la

stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi

giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.

847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in

narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7

e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento

agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in

quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali

ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni

canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per

rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti

tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento

costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela

giurisdizionale.

Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie

ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso

art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri

costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi

profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di

rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la

sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni

normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847

del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la

Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27

maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito

in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma

l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto

dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative

dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in

vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto

dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento

italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste

ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura

costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione",

mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria

nel senso più proprio della espressione".

In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara

pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n.

100 R.O. 1977,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le

ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100

R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli

artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con

l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello

di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni

per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa

Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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