Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1

della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei

quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra

la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e 17 della legge 27

maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte

relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo

1981, nel procedimento civile vertente tra Mecheri Mario ed altro e

Frezzolini Egloghe, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21

ottobre 1981;

2) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 6 maggio

1981, nel procedimento civile vertente tra Vacis Ezio e Molendini Anna,

iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1981, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 24 novembre 1981;

3) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26 marzo

1981, nel procedimento civile vertente tra Brengola Marina e Barbieri

Pier Antonio, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 27

gennaio 1982.

Visti gli atti di costituzione, nel giudizio promosso con

l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo 1981, di

Mecheri Mario (inabilitato) e Resta Luciano (quale curatore del

medesimo), rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Bernardini ed

Edoardo Pontecorvo, e nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa

dalla stessa Corte di appello il 26 marzo 1981, di Brengola Marina,

rappresentata e difesa dall'avv. Leo Leli;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1981, di identica

motivazione, la Corte di appello di Roma ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102

della Costituzione - dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810

(Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del

Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11

febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai

commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, nonché

dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni

per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio:

c.d. legge matrimoniale), in ordine ai limiti posti alla sindacabilità

delle sentenze pronunziate dai tribunali ecclesiastici nelle

controversie in materia di nullità di matrimoni canonici trascritti

agli effetti civili, da parte delle corti d'appello cui spetta di

renderle esecutive nell'ordinamento dello Stato italiano;

che con l'ordinanza emessa il 6 maggio 1981 la Corte di appello di

Brescia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

101 e 29 della Costituzione - delle norme innanzi indicate, nelle parti

concernenti "la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause in

materia di nullità del matrimonio concordatario e i poteri del giudice

italiano nel conseguente procedimento di esecutività".

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante

la identità o la connessione delle sollevate questioni;

che la questione, sollevata dalla Corte di appello di Brescia,

della riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle

controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti

agli effetti civili, operata dalle denunciate norme, con riferimento

all'invocato parametro dell'art. 101 della Costituzione, è stata già

dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1982,

né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che questa Corte, con la richiamata sentenza n. 18 del 1982, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34,

comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge

n. 847 del 1929, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono

che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del

tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio,

spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali

ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e

resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza

medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico

italiano".

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 429, 556, 693 R.O. 1981,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 6 maggio 1981 dalla Corte

di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della legge

27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati

annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e

l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera

esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del

Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847

(Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929

tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio):

questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 18 del 1982;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10,

11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in

data 19 e 26 marzo 1981 dalla Corte di appello di Roma (R.O. nn. 429 e

693 del 1981), e in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di

Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della citata legge n. 810

del 1929, e dell'art. 17 della citata legge n. 847 del 1929, la cui

illegittimità costituzionale, "nella parte in cui le norme suddette

non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva

la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del

matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali

ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e

resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza

medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico

italiano" è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 18 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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