Art. 8 — Fonti di finanziamento
Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
- a)proventi derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
- b)contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718;
- c)rendite del patrimonio;
- d)lasciti e donazioni;
- e)eventuali altre entrate. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla Stazione Sperimentale. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita' alle norme vigenti.
Testo vigente dal 9 febbraio 2000
