Art. 7 — Incarichi temporanei di collaborazione

Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 9 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540~art7 · fonte del testo