Art. 3 — Potestà statutaria
In considerazione delle peculiarita' organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo Statuto e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:
- a)partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonche' degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;
- b)attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;
- c)attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:
- 1)alla modifica dello statuto;
- 2)alla determinazione degli indirizzi dell'attivita';
- 3)al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;
- 4)alla deliberazione dei bilanci;
- 5)alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;
- 6)alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.
Testo vigente dal 9 febbraio 2000
