Art. 2 — Natura giuridica e funzioni

Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:

  • a)attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitiva;
  • b)attivita' di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
  • c)analisi e controlli;
  • d)consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
  • e)attivita' di documentazione, divulgazione, promozione della qualita' e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
  • f)partecipazione all'attivita' di normazione tecnica;
  • g)attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attivita', le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a societa'.

Testo vigente dal 9 febbraio 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16533/2026

    27 maggio 2026

    La trasformazione di un ente pubblico non economico in una società di capitali comporta l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) di tutti i redditi prodotti successivamente alla conclusione dell'operazione straordinaria, ivi inclusi i contributi obbligatori che siano stati corrisposti alla società dalle imprese del settore di competenza, in quanto la forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti. (Principio affermato in relazione ai contributi obbligatori versati, in base alla legge e allo statuto, dalle aziende del settore alla contribuente in virtù della propria attività istituzionale di ente esponenziale nella ricerca scientifica, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti).

    Art. 2 · Art. 73 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 271 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540~art2 · fonte del testo

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