All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44" sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.". All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti "e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,". All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola opaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola coprente". All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola trasparente o semiopaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola trasparente o semitrasparente". All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "impregnanti non filmogeni per legno" sono sostituite dalle seguenti: "impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo". All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "sigillanti per carrozzeria" sono sostituite dalle seguenti: "sigillanti sottoscocca". All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "printer" e' sostituita dalla seguente: "primer". Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' aggiunto il seguente: ""Allegato III-bis TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI 1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli. 1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo: - il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti); - il tipo di attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.). 1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni. 1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme. 1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3. 1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti. 2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I. 2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I. 2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.".

Testo vigente dal 3 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-14;33~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari