((Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:

  • a)con il contributo annuo dello Stato;
  • b)con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
  • c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  • d)con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 marzo 1968, n. 239

1a

La L. 18 marzo 1968, n. 239 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica, di cui all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' elevato a lire 750 milioni per l'anno 1968 ed a lire 1 miliardo dall'anno 1969".

Testo vigente dal 7 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1973 al 7 settembre 1985. 97 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:

aggiunto: a) con il contributo annuo dello Stato;

aggiunto: b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;

aggiunto: c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

aggiunto: d) con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art29 · fonte del testo

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