Art. 15 — Entrate
Le entrate degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono costituite:
- a)da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;
- b)da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c)da contributi di enti pubblici o privati;
- d)dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- e)da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attivita' svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- f)dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
- g)da ogni altra entrata.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
