Art. 6 — Accordi di collaborazione
Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi. Lo Statuto determina i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi di cui al comma 1.
Testo vigente dal 9 febbraio 2000
