Art. 9 — Gestione finanziaria e contabile
Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Testo vigente dal 9 febbraio 2000
