L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:

  • a)il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
  • b)il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12. 4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.". Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,". Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.". Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente: "6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.". Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente: "6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.". Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente: "6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 176/2007

    Questione inammissibile
    1 giugno 2007

    È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 13 e 18, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede e sanziona, quale illecito amministrativo, la condotta di chi, in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, guidi un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A. Infatti, la questione poggia su una premessa interpretativa che non è confortata dall'esegesi degli interventi normativi e delle decisioni della Corte in materia, dai quali si evince che la norma applicabile al caso sottoposto all'esame del rimettente non è l'art. 116, commi 13 e 18, di cui sopra. - V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 246/1995 e n. 3/1997 e all'ordinanza n. 208/2004.

    Art. 116 c.d.s. · Art. 19 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 212/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie — in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza. – V. richiamata ordinanza n. 177/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata identica questione.

    Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 5 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 19 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2003

    Questione infondata
    11 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità. - In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.

    Art. 126 c.d.s. · Art. 19 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art19 · fonte del testo

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