Art. 2 — Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito del seguente: "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
- c)al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
- d)al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)). All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.";
- b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
Testo vigente dal 13 agosto 2010
